T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che con il presente ricorso, parte ricorrente, ha impugnato la propria esclusione dalla gara indetta dal Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Milano per l’affidamento del servizio di vigilanza e teleallarme presso le proprie sedi;

che nella camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, con ordinanza n. 223 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati;

che la CCIAA di Milano ha revocato in autotutela l’esclusione della ricorrente, riammettendola alla gara;

che con istanza depositata il 20 luglio 2010, la ricorrente, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere con contestuale condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio quantificate forfetariamente in Euro 7.500,00, oltre al rimborso del contributo unificato;

Ritenuto:

che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

che le spese debbono essere poste a carico della resistente nella misura liquidata in dispositivo;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle competenze e degli onorari di giudizio che liquida in Euro 4.000,00, oltre al 12,5% a titolo di spese forfetariamente calcolate, ad I.V.A. e C.P.A ed al rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario

Marco Poppi, Referendario, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *