Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 16-01-2013) 26-06-2013, n. 27982

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Svolgimento del processo

1. Con sentenza dell’11/11/2010, il Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio, dichiarava (fra l’altro) non doversi procedere nei confronti di M.A. (imputato, per quanto di interesse, del delitto di minaccia semplice, in ipotesi commesso in danno di B.L.), ritenendo estinto il reato per tacita remissione di querela. In motivazione, il giudicante segnalava che la persona offesa non si era presentata in udienza malgrado fosse stata più volte citata, anche nella qualità di testimone e pur essendo stata inflitta a suo carico una sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 133 c.p.p.; tale condotta doveva pertanto intendersi espressiva della volontà del B., stante anche il tempo trascorso dai fatti, "di non coltivare più la querela proposta nei riguardi dell’odierno imputato".

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo con motivo unico l’erronea applicazione dell’art. 152 c.p., comma 2.

Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, la mancata comparizione del querelante nel processo non può costituire fatto incompatibile con la volontà di persistere nel proposito di perseguire il querelato, neppure quando vi sia stato previo avviso circa la possibilità di interpretare tale comportamento quale tacita remissione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come affermato anche di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, "la mancata comparizione del querelante in udienza, al di fuori dell’ipotesi prevista dal D.Lgs. n. 274 del 2000, artt. 21, 28 e 30, non da luogo a remissione tacita della querela, nonostante la sollecitazione a comparire espressamente rivoltagli dal giudice" (Cass., Sez. 6, n. 11142 del 25/02/2010, Lombardi, Rv 247014).

E’ dunque solo nel procedimento dinanzi al Giudice di pace che risulta possibile riconoscere valenza di remissione tacita al comportamento concludente della persona offesa che dimostri, non comparendo in udienza, un concreto disinteresse al perseguimento dell’istanza punitiva: peraltro, ciò è consentito esclusivamente nelle limitate ipotesi in cui l’esercizio dell’azione penale sia avvenuto su impulso diretto della persona offesa, appunto ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 28, comma 3, e art. 30, dal momento che – con la sentenza n. 46088 del 30/10/2008, ric. P.M. in proc. Viele, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che "nel procedimento davanti al Giudice di pace instaurato a seguito di citazione disposta dal P.M., ex D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 20, la mancata comparizione del querelante, pur previamente avvisato che la sua assenza sarebbe stata ritenuta concludente nel senso della remissione tacita della querela, non costituisce fatto incompatibile con la volontà di persistere nella stessa, sì da integrare la remissione tacita, ai sensi dell’art. 152 c.p., comma 2".

Si impongono pertanto le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione relativa alla ritenuta remissione di querela per il capo B) della rubrica, con rinvio al Tribunale di Bergamo.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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