Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 09-08-2012, n. 14325

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. Con sentenza del 3.2.2010 (depositata il 29.3.2010) la Corte di Appello di Cagliari, riformando la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda di P.E. diretta ad ottenere la condanna dell’Inps alla corresponsione della pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 ritenendo che, ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per la concessione di tale prestazione, dovesse tenersi conto anche del reddito del coniuge dell’invalido, non potendo trovare applicazione l’esclusione dal computo dei redditi percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare, stabilita dalla L. n. 33 del 1980, art. 14 septies, comma 5, solo per l’attribuzione dell’assegno mensile di cui alla citata L. n. 118 del 1971, art. 13;

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione P.E. affidandosi ad un unico motivo. L’Inps ha depositato procura in calce al ricorso notificato. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva;

3. Con l’unico motivo si denuncia violazione del D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies convertito nella L. n. 33 del 1980, chiedendo a questa Corte di stabilire se nel caso della pensione di inabilità L. n. 118 del 1971, ex art. 12 sia sufficiente computare il reddito personale del solo richiedente o se il reddito di quest’ultimo debba essere cumulato con quello del coniuge;

4. Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato in relazione all’orientamento affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte relativamente alle questioni prospettate – cfr. ex plurimis Cass. n. 21345/2011, Cass. n. 5016/2011, Cass. n. 5003/2011, Cass. n. 4677/2011 -secondo cui "ai fini dell’accertamento del requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità prevista dalla L. 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, deve tenersi conto anche della posizione reddituale del coniuge dell’invalido, secondo quanto stabilito dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14 septies, comma 4, in conformità con i generali criterì del sistema di sicurezza sociale, che riconoscono alla solidarietà familiare una funzione integrativa dell’intervento assistenziale pubblico, non potendo invece trovare applicazione la regola -stabilita dal successivo comma 5 dello stesso art. 14 septies solo per l’assegno mensile di cui alla L. n. 118 del 1971 citata – della esclusione dal computo dei redditi percepiti da altri componenti del nucleo familiare dell’interessato";

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

Considerato che il Ministero non ha svolto alcuna attività difensiva e che, stante il mancato svolgimento, da parte dell’Inps, di una attività difensiva motivatamente diretta a contrastare l’accoglimento del ricorso – il procuratore dell’I’intimato si è limitato a depositare procura speciale per il giudizio di cassazione ed a chiedere, all’udienza camerale, il rigetto del ricorso – non deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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