Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-01-2013) 26-06-2013, n. 28066

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Svolgimento del processo

Il difensore di G.G., persona offesa nell’ambito del procedimento penale n. 2586/2010 R.G.N.R., iscritto a carico di P.D. e B.M. per reati di cui all’art. 595 cod. pen., ricorre avverso l’ordinanza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Nola il 26/11/2010: nell’occasione, quell’ufficio aveva celebrato udienza camerale a seguito della richiesta di archiviazione presentata dal P.M. in sede e della successiva opposizione depositata dallo stesso G. ex art. 410 c.p., ed aveva ritenuto di accogliere l’istanza del P.M. con provvedimento depositato in udienza, dichiarando contestualmente l’inammissibilità dell’anzidetta opposizione.

Con l’odierno ricorso, il difensore del G. lamenta violazione di legge processuale, con riguardo al disposto dell’art. 127 c.p.p., comma 5.

Infatti, secondo la ricostruzione del ricorrente, la persona offesa non aveva ricevuto alcun avviso della celebrazione dell’udienza sopra ricordata, tenutasi appunto il 26/11/2010: il G.i.p. aveva fissato l’udienza camerale con decreto del 14 ottobre, mandando alla Cancelleria per le incombenze conseguenti, ma il G. ne era stato notiziato (presso il difensore, domiciliatario ex lege) solo in data posteriore rispetto a quando l’udienza si era tenuta.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Come risulta dall’esame degli atti, il decreto del G.i.p., conseguente all’opposizione del G. alla richiesta di archiviazione presentata dal P.M., reca la data del 14/10/2010, ma venne notificato al G. soltanto il 10/01/2011, a udienza camerale già celebrata da oltre un mese. Ergo, è di palese evidenza che ebbe a prodursi una causa di nullità che, per quanto da intendere a regime intermedio come correttamente osservato dal P.g.

presso questa Corte nella sua requisitoria, deve ritenersi tempestivamente dedotta con il ricorso oggi in esame (visto che nè il G. nè il suo difensore parteciparono all’udienza anzidetta).

Nè può assumere rilievo la circostanza che l’opposizione risulta essere stata dichiarata inammissibile dal G.i.p. all’atto di disporre l’archiviazione del procedimento: nel caso di specie, infatti, il giudicante non si era determinato ai sensi dell’art. 410 c.p.p., comma 2, ma al contrario aveva fissato l’udienza, sull’implicito presupposto che quella opposizione fosse da ritenere ammissibile. La stessa motivazione dell’ordinanza impugnata, in cui vengono esaminate le istanze istruttorie formulate dall’opponente, non si fonda sulla mancanza del carattere di novità o di specificità dei temi di indagine e/o dei relativi mezzi di prova di cui si sollecitava l’assunzione, bensì sulla non idoneità di quelle integrazioni a modificare il quadro complessivo delle risultanze delle indagini, da intendersi favorevole agli indagati: al di là della formale declaratoria di inammissibilità, l’opposizione venne dunque concretamente disattesa, previo esame nel merito.

2. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, che dovrà fissare nuovamente l’udienza camerale garantendo la pienezza del contraddittorio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.i.p. del Tribunale di Nola per l’ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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