Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 09-08-2012, n. 14324

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Atteso che è stata depositata relazione del seguente contenuto:

"1. La Corte d’appello di Bari ha dichiarato l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra le parti il 14.2.2002 e l’esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato condannando la società Poste a riammettere la lavoratrice in sevizio ed a corrisponderle le retribuzioni a decorrere dal 16.1.2004, detratto l’aliunde perceptum;

2. Avverso detta sentenza la società Poste ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a cinque motivi;

3. Successivamente, la società ha depositato copia del verbale di conciliazione intervenuto tra le parti in sede sindacale, con il quale è stata definita ogni questione relativa alla controversia in esame;

4. Secondo la giurisprudenza di questa Corte – cfr. ex plurimis Cass. n. 16341/2009 – quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga un fatto che determini la cessazione della materia del contendere, come la conciliazione della lite, ma non risulti possibile un declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile essendo venuto meno l’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia nel merito";

Atteso che il Collegio condivide e fa proprie le considerazioni che precedono e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

Considerato, infine, che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non deve provvedersi in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *