Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-01-2013) 26-06-2013, n. 27980

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il difensore/procuratore speciale di B.G., parte civile costituita nel processo svoltosi dinanzi al Giudice di pace di Castrovillari a carico di A.C., imputato di ingiurie e minacce in danno del B., ricorre avverso la sentenza emessa all’esito di detto giudizio, in virtù della quale l’imputato è stato mandato assolto, con la formula "perchè il fatto non costituisce reato", ai sensi dell’art. 530 c.p.p., comma 2.

Il ricorrente si duole in particolare, deducendo erronea applicazione degli artt. 594 e 612 c.p., nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione, della circostanza che secondo il giudice di prime cure le deposizioni dei vari testimoni sarebbero state fra loro contrastanti, quando invece:

– gli assunti del B. erano stati riscontrati dalla teste Be.;

– il teste R. non aveva confermato la dinamica dei fatti come descritta in rubrica, ma al contempo risultava acquisito formalmente il verbale delle sommarie informazioni rese dal medesimo nel corso delle indagini preliminari (prodotto sull’accordo delle parti) in cui aveva invece sostenuto il contrario, ed era stato altresì appurato che medio tempore il R. era stato assunto in prova dall’ A. come lavoratore subordinato, aspetto non considerato dal Giudice di pace nel vagliare l’attendibilità del dichiarante;

– il teste S. aveva sì negato di avere udito frasi minacciose, ma pur sempre descrivendo il contesto del confronto verbale tra l’ A. e il B. come "non amichevole", e ricordando che il primo aveva apostrofato il secondo dandogli del cretino e dello stupido.

A quest’ultimo proposito, il ricorrente censura in ogni caso come frutto di erronea applicazione della legge penale la parte della motivazione della sentenza in cui viene ritenuto che quelle espressioni sarebbero da un lato "censurabili dal punto di vista comportamentale e nei rapporti sociali", ma al contempo non avrebbero rilevanza penale giacchè "nel caso di specie non sono di per sè idonee a offendere l’onore e il decoro": affermazioni in evidente antinomia l’una rispetto all’altra, e dunque indicative dell’illogicità delle argomentazioni adottate dal giudicante.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Nel corpo della motivazione adottata dal Giudice di pace di Castrovillari debbono infatti rinvenirsi carenze e profili di contraddittorietà rilevanti ai fini indicati dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), atteso che:

– per quanto implicitamente evidenziato nel dare atto che tra i protagonisti della vicenda esisterebbero pregressi contenziosi in sede civile e penale, il giudicante non ha chiarito per quali ragioni, con riguardo allo specifico episodio che si sarebbe verificato il (OMISSIS), la parte civile non meriterebbe credibilità, dal momento che la ricostruzione offerta dal B. parrebbe pienamente riscontrata da almeno uno dei testimoni escussi (la Be., sulla cui attendibilità o meno non viene parimenti segnalato alcunchè);

– del teste R. si rappresenta un attuale rapporto di lavoro con l’ A. (mentre all’epoca del fatto sarebbe stato un dipendente del B.), ma non viene chiarito perchè tale circostanza, rapportata al rilievo che lo stesso R. appare aver mutato versione rispetto al contenuto delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, dovrebbe considerarsi indifferente sul giudizio di credibilità da formulare nei confronti del testimone medesimo;

– il S. avrebbe comunque confermato gli epiteti di "cretino" e "stupido" che l’ A. rivolse alla controparte, al di là di "non aver sentito frasi minacciose": non viene dunque argomentato in sentenza che il teste escluse che frasi di quest’ultimo genere vennero pronunciate, ma solo che egli non le percepì (al contrario della Be. e, almeno stando alle prime dichiarazioni comunque utilizzabili perchè oggetto di produzione concordata, del suddetto R.);

– si sostiene che gli epiteti appena ricordati costituirebbero "espressioni (…) censurabili dal punto di vista comportamentale e nei rapporti sociali", tuttavia prive di rilevanza penale "nel particolare caso di specie", giacchè "di per sè idonee a offendere l’onore e il decoro". Si tratta di argomenti in evidente, reciproca contraddizione, anche perchè la presunta inoffensività di quegli appellativi risulta oggetto di una affermazione puramente apodittica:

non si vede perchè, proprio nel caso concreto, dare del "cretino" sia solo manifestazione di inurbanità. La giurisprudenza di questa Corte, con riguardo all’uso della parola in questione (che del resto appare riportata anche nel capo di imputazione), ha avuto modo di affermare ad esempio che "non costituisce esercizio del diritto di critica politica, con effetto scriminante della condotta ingiuriosa, l’espressione che ecceda il limite della continenza, consistendo non già in un dissenso motivato espresso in termini misurati e necessari, bensì in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale della persona che, anche nel contesto di vivace polemica di un confronto politico, resta penalmente rilevante" (Cass., Sez. 5, n. 31096 del 04/03/2009, Spartà, Rv 244811); e non si vede perchè nei rapporti fra due soggetti in contenzioso per questioni debitorie dovrebbe intendersi sedimentata una sorta di sensibilizzazione ai termini offensivi, che perderebbero, per consuetudine, rilevanza penale, quando ciò va escluso addirittura in sede di dialettica politica, dove il ricorso ad espressioni "forti" è certamente da intendere più tollerato.

Si impongono pertanto, visto che il ricorso in esame risulta riguardare i soli effetti civili della sentenza impugnata, le determinazioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Annulla ai soli effetti civili la sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013
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