T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 209

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, dipendente dell’Università degli Studi di Pavia con qualifica di segretaria amministrativa, è stata sottoposta a procedimento disciplinare conclusosi con l’applicazione nei suoi confronti della sanzione della sospensione dal servizio per giorni dieci con privazione della retribuzione.

Avverso tale provvedimento del 30.7.2004 ha presentato ricorso, notificato il 22.9.2004, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili

Si è costituita solo formalmente l’Università di Pavia.

A distanza di tempo, in vista dell’udienza di discussione, la ricorrente ha depositato in Segreteria il 16.11.2010 atto di rinuncia al ricorso, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte personalmente nonché, per presa visione ed accettazione della richiesta di compensazione delle spese, anche dall’Università.

Ciò posto, in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha avviato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti impugnati (v., ex multis, Cons. St., sez. IV, n. 477/1997).

L’art. 84 del D.Lgs. 104/2010 recante codice del processo amministrativo prevede, al riguardo, che "la parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositato nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza o documentata nel relativo verbale".

Nel caso di specie si è al cospetto di un atto di rinuncia sottoscritto direttamente e personalmente dalla parte ricorrente, cui ha aderito espressamente anche l’Università resistente, al fine della compensazione delle spese di lite.

Non resta quindi al Collegio che dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso dichiarando, di conseguenza, l’estinzione del giudizio, con spese compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara estinto il processo per rinuncia.

Spese compensate.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Hadrian Simonetti, Referendario, Estensore

Laura Marzano, Referendario
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