Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14448

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che la Corte d’appello di Cagliari, con decreto in data 22 gennaio 2010, ha dichiarato improponibile la domanda di equa riparazione proposta, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, da C.S. per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale derivante dall’irragionevole durata di un processo svoltosi dinanzi al TAR della Sardegna e definito con sentenza del 23 luglio 2007;

che la Corte territoriale ha rilevato che non era stata presentata l’istanza di prelievo, prescritta dal D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 54 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), norma, quest’ultima, applicabile in ragione dell’avvenuto deposito del ricorso per equa riparazione successivamente all’entrata in vigore di essa;

che per la cassazione del decreto il C. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, dopo avere presentato, contro la stesso decreto, ricorso per revocazione, dichiarato inammissibile dalla Corte d’appello di Cagliari (la quale aveva accolto l’istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione);

che il Ministero dell’economia e delle finanze ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale condizionato.

Considerato che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che il primo motivo del ricorso principale (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 54 e del principio tempus regit actum) è fondato;

che, infatti, nella specie il processo presupposto è stato definito con sentenza del giudice amministrativo del 23 luglio 2007, sicchè il D.L. n. 112 del 2008, art. 54 (entrato in vigore il 25 giugno 2008) – norma priva di effetti retroattivi, giacchè l’omessa presentazione dell’istanza di prelievo non determina la vanificazione del diritto all’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo con riferimento al periodo precedente al 25 giugno 2008 – è inapplicabile (Cass., Sez. 6-1, 13 aprile 2012, n. 5914);

che 1’accoglimento del primo mezzo assorbe le altre censure articolate con il ricorso principale;

che il ricorso incidentale del Ministero è inammissibile, giacchè la doglianza veicolata (concernente il mancato rigetto del ricorso avversario per intervenuta prescrizione decennale dell’azionato diritto all’equa riparazione) attiene ad un aspetto non scrutinato dalla Corte territoriale, la quale si è arrestata preliminarmente, per avere rilevato 1’improponibilità della domanda per mancata presentazione dell’istanza di prelievo;

che, pertanto, sul merito della domanda di equa riparazione dovrà nuovamente pronunciare altra sezione della Corte di Cagliari, alla quale la causa deve essere rinviata, previa cassazione del decreto impugnato;

che il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbite le restanti censure, e dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Cagliari.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte suprema di Cassazione, il 19 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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