Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 13-06-2013) 27-06-2013, n. 28190

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile perchè tardivo l’appello proposto nell’interesse di D.A. avverso la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Belluno, che ha dichiarato il D. colpevole del reato di rifiuto all’accertamento del tasso alcolemico (art. 186 C.d.S., comma 7).

2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, deducendo che il giudice di secondo grado è pervenuto alla decisione errando nell’individuazione del giorno di spedizione dell’atto di appello, indicato nel 29.6.2011 invece che nel 27.6.2011, come si doveva. Facendo riferimento alla reale data di spedizione dell’impugnazione, l’appello risulta tempestivamente proposto.

Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

3.1. In atti, ai quali questa Corte può fare accesso attesa la natura processuale della censura, si rinviene la busta costituente il plico contenente l’atto di appello proposto nell’interesse del D., indirizzato alla Cancelleria del Tribunale di Belluno, sulla quale risulta apposta la annotazione meccanografica dell’ufficio postale di accettazione, nella quale può leggersi, sia pure con caratteri non integri, la data di spedizione, corrispondente al 27.6.2011.

Ad ulteriore conferma che la data apposta è proprio quella indicata dal ricorrente giunge anche la annotazione della data di recapito (essa, all’inverso, perfettamente intellegibile), ovvero il 29.6.2011.

La sentenza di primo grado, pronunciata il 13.5.2011 e senza previsione di termini più ampi di quello quindicinale per la redazione della motivazione, vide quest’ultima essere depositata in cancelleria il 27.5.2011. Essendo stato presente l’imputato alla lettura del dispositivo, dal 28.5.2011 decorreva il termine di trenta giorni per la proposizione dell’impugnazione previsto dall’art. 583 c.p.p., comma 2, lett. c).

L’appello era quindi tempestivo.

4. Va pertanto disposto l’annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Venezia per la celebrazione del giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia per la celebrazione del giudizio di appello.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *