Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14443

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 3-4-1992 il geometra S. G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Locri A.G. e, premesso di aver prestato la sua attività professionale per diversi anni in favore del defunto genitore della convenuta senza ricevere alcun compenso a causa delle difficoltà economiche dell’ A., assumeva che tra il professionista ed il cliente si era convenuto che quest’ultimo avrebbe trasferito al primo una porzione di fondo di sua proprietà a tacitazione di ogni sua spettanza; detto trasferimento però non era stato effettuato, poichè l’ A. con lettera del 5-6-1985 gli aveva comunicato di aver venduto a terzi il terreno che avrebbe dovuto cedergli in quanto costrettovi dal bisogno economico; inoltre l’ A. con la stessa lettera si era dichiarato disposto a trasferire all’esponente una porzione di un altro terreno, senza peraltro rispettare neppure tale promessa.

Tanto premesso, l’attore chiedeva emettersi ai sensi dell’art. 2932 c.c., una sentenza sostitutiva dell’atto pubblico di trasferimento che la convenuta, quale erede del padre, aveva l’obbligo di stipulare e, qualora il terreno oggetto della cessione fosse stato venduto, condannarsi la A. al pagamento della somma di L. 40.000.000 (quale controvalore del terreno non ceduto) ed al risarcimento dei danni; in subordine chiedeva la condanna della convenuta a corrispondergli un indennizzo ai sensi degli artt. 2041 e 2042 c.c..

Nella contumacia della convenuta il Tribunale adito con sentenza del 3-6-2000 condannava la A. al pagamento in favore dell’attore della somma di L. 40.000.000 oltre interessi e rivalutazione.

Proposto gravame da parte della A. cui resisteva il S. la Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 1-2-2006 ha accolto l’eccezione di prescrizione ex art. 2956 n. 2 c.c. sollevata dall’appellante con il primo motivo di impugnazione e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta dal S..

Avverso tale sentenza quest’ultimo ha proposto un ricorso affidato a due motivi illustrato successivamente da una memoria cui la A. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2959 c.c., e vizio di motivazione, assume che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che il diritto dell’esponente si fosse prescritto ai sensi dell’art. 2956 c.c., non avendo tenuto conto che il successivo art. 2959 c.c., prevede il rigetto dell’eccezione di prescrizione sollevata in base all’art. 2956 c.c., qualora chi eccepisce la prescrizione abbia comunque ammesso di non aver pagato il debito per cui si procede; invero nella fattispecie la A. aveva ammesso anche formalmente di non aver pagato alcunchè al S. sia con la lettera del proprio genitore del 5-6-1985: "…Pur riconoscendo le Vostre competenze professionali…ad ogni buon fine sono disposto, sempre in compenso delle Vostre competenze professionali, a concedervi in proprietà…", sia con la lettera a sua firma dell’8-2-1989 "- ….sono disposta a soddisfare le Vostre spettanze, così come concordato con il mio defunto padre…"; infine anche dalla lettura dell’atto di appello emergeva che la controparte non aveva mai pagato quanto richiesto dal S..

Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2959 c.c. e vizio di motivazione, sostiene che il giudice di appello ha omesso completamente di valutare che con la comparsa di costituzione depositata nel giudizio di secondo grado l’esponente aveva contrastato anche formalmente l’eccezione di prescrizione ex art. 2956 c.c., asserendo che la A. aveva riconosciuto addirittura per iscritto il debito verso il S. ed aveva ammesso di non aver pagato quanto preteso da quest’ultimo.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.

La sentenza impugnata ha accolto l’eccezione sollevata dall’appellante di prescrizione del diritto fatto valere dal S. ai sensi dell’art. 2956 c.c., n. 2, che prevede il termine di prescrizione triennale del diritto dei professionisti per il compenso dell’opera prestata e per il rimborso delle spese correlative; in proposito, dopo aver affermato che l’originario debitore aveva esplicitamente riconosciuto il suo debito nei confronti del S. con la lettera del 5-6-1985 e la sua erede non ne aveva contestato l’esistenza con la lettera dell’8-2-1989 inviata al suddetto professionista in risposta alla richiesta di liquidazione degli onorari a lei inoltrata con raccomandata del 7-1-1989, ha rilevato che il termine triennale per far valere il diritto decorreva dall’8/2/1989; e poichè l’atto di citazione introduttivo del presente giudizio era stato notificato il 3-4-1992, doveva concludersi che il suddetto termine era già spirato allorchè la domanda era stata proposta.

Orbene i sopra enunciati profili di censura sollevati dal ricorrente devono essere disattesi, posto che secondo l’orientamento consolidato di questa Corte in tema di prescrizione presuntiva non costituisce motivo di rigetto dell’eccezione, ai sensi dell’art. 2959 c.c., l’ammissione del debitore che l’obbligazione non è stata estinta, qualora la stessa sia stata fatta fuori del giudizio, valendo essa, in questo caso, solo ad interrompere il corso della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 c.c. (Cass. 5-6-2008 n. 14943; Cass. 12-6-2012 n. 9509); nella fattispecie, infatti, l’ammissione del mancato adempimento del debito sussistente nei confronti dell’attuale ricorrente è contenuta nelle due suddette lettere e non è stata invece effettuata nel presente giudizio.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di Euro 200,00 per spese e di Euro 1500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
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