Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 28-05-2013) 27-06-2013, n. 28198

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il Procuratore generale di Napoli ricorre avverso la sentenza di "patteggiamento" di cui in epigrafe, che ha applicato nei confronti di S.S.S.B. la pena per la contravvenzione di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), sostituita con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis (fatto accertato in data (OMISSIS)).

Il ricorrente si duole dell’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Con la sentenza di "patteggiamento" vanno applicate le sanzioni amministrative accessorie, essendo il divieto, eccezionale, dell’art. 445 c.p.p., comma 1, limitato alle pene accessorie ed alle misure di sicurezza diverse dalla confisca obbligatoria. Ne deriva che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. deve essere disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista per alcune violazioni del codice della strada (nella specie, la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza alcolica); e ciò persino se la sospensione sia stata già disposta dal prefetto, posto che, una volta stabilita dal giudice la durata della sospensione, da questa dovrà detrarsi il periodo di tempo già scontato per effetto della sospensione ordinata dal prefetto. In senso contrario, non potrebbe neppure opporsi che nella richiesta di patteggiamento non sia stata fatta menzione della sanzione amministrativa, giacchè detta sanzione non può formare oggetto dell’accordo tra le parti, limitato alla pena, e consegue di diritto alla sollecitata pronuncia.

Nè potrebbe opporsi che la sanzione amministrativa verrebbe applicata in difetto di accertamento del reato, in quanto nel patteggiamento, anche se non si fa luogo all’affermazione della responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure sui generis, essendo fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo, contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta (Sezione 4, 11 novembre 2010, Proc gen. App. Venezia ed altro in proc. Marigo; nonchè, Sezione 4, 17 dicembre 2010, Proc. gen. App. L’Aquila in proc. Meloni).

Del resto l’art. 186, comma 2 quater introdotto dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con modificazioni nella legge 2 ottobre 2007, n. 160, prevede espressamente che le sanzioni accessorie di cui ai precedenti commi 2 e 2 bis si applicano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Nè l’applicazione del beneficio del lavoro di pubblica utilità esclude la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, come si evince dal testo dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis che prevede la riduzione alla metà della predetta sanzione solo in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e rinvia sul punto al Tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013
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