Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14442

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato a mezzo posta il 1-9-1988 P.G. e M.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia B.C., p. g., P.M., Pi.Gi. ed P.A. esponendo:

– con scrittura del 25-10-1936 i germani Pi.Gi. e Pi.Ma. avevano provveduto a dividere i beni ereditari paterni immettendosi nel possesso delle rispettive quote a ciascuno assegnate;

– in catasto detti beni risultavano ancora intestati, alla data dell’atto di citazione, ai loro rispettivi aventi causa;

– i beni assegnati a Pi.Ma. appartenevano ora in proprietà alle sue figlie P.G. ed P. A., mentre le altre quote ereditarie, per effetto di successivi atti di alienazione, erano state trasferite in parte a M.M. e B.C., in parte a p. g. e P.M., nipoti di Pi.Gi.;

si rendevano urgenti ed indifferibili alcuni lavori edilizi per il rifacimento di un fabbricato in condominio in stato di abbandono e pericolante, senza che peraltro vi fosse il consenso all’esecuzione da parte di tutti gli interessati;

sui fondi posseduti dalla B., da p.g., da Pi.Gi. e da P.M. era stato costruito un fabbricato per civile abitazione in violazione delle distanze legali, con un’ampia scalinata esterna occupante il suolo di proprietà comune.

Ciò premesso le attrici chiedevano accertarsi le singole porzioni dei fondi assegnate "pro quota" a ciascuno dei germani Pi.

G. e P.M. con la scrittura del 25-10-1936, con successiva redazione dei relativi frazionamenti e delle conseguenti volture catastali in favore dei loro rispettivi aventi causa, condannarsi la B., Pi.Gi., p. g. e P.M. a provvedere alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione necessari al fabbricato comune entrostante la particella catastale 146 del foglio 15 in agro di (OMISSIS), ad arretrare, fino a rispettare la prescritta distanza sancita dal programma di fabbricazione vigente nel Comune di Macchiagodena, i fabbricati realizzati "ex novo" o ampliati, di loro proprietà, rispetto al confine dei fondi di proprietà delle attrici, e ad eliminare la scalinata occupante la corte comune.

Si costituivano in giudizio B.C., Pi.

G., p.g. e P.M. non opponendosi al richiesto frazionamento, ma contestando le altre domande svolte nei loro confronti.

P.A. veniva dichiarata contumace.

Il Tribunale adito con sentenza del 21-5-2001 dichiarava inesistente la notifica dell’atto di citazione nei confronti di P. A. in quanto ricevuta dalla stessa attrice P. G., e dichiarava quindi non valido l’intero contraddittorio, essendo P.A. litisconsorte necessaria, e condannava le attrici al pagamento delle spese di giudizio.

Proposta impugnazione da parte di P.G. e M.M. cui resistevano la B., p.g., Pi.Gi. e P.M. mentre P. A. restava contumace la Corte di Appello di Campobasso con sentenza del 30-11-2005, in parziale accoglimento del gravame ha dichiarato la nullità della notifica dell’atto di citazione del giudizio di primo grado ad P.A., ha confermato la declaratoria di invalidità del rapporto processuale di primo grado per mancata partecipazione al giudizio del litisconsorte necessario P.A., per l’effetto ha disposto la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 354 c.p.c., ed ha integralmente compensato tra le parti le spese del grado, confermando nel resto la sentenza di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza P.G. anche quale erede legittima di P.A. e M.M. hanno proposto un ricorso articolato in unico motivo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo formulato le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha confermato la condanna delle appellanti al rimborso delle spese del primo grado di giudizio;

infatti, una volta rimessa la causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., ogni decisione sulla eventuale soccombenza avrebbe dovuta essere devoluta allo stesso Tribunale che, investito della cognizione della causa, avrebbe potuto definirla anche con riferimento alle spese di lite.

Le ricorrenti poi assumono che erroneamente il giudice di appello ha giustificato la condanna delle esponenti al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per avere esse stesse "dato causa alla nullità dell’atto di citazione", considerato che tale considerazione poteva comunque avere rilevanza soltanto per P.G., e che comunque l’eccezione di controparte di nullità della notifica dell’atto di citazione nei confronti di P.A. era stata sollevata soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, laddove con ordinanza del Presidente istruttore del 16/5/1997 era stato ritenuto che P.A. era stata ritualmente citata in giudizio e poi era stata dichiarata contumace.

Infine le ricorrenti evidenziano una motivazione contraddittoria della sentenza impugnata laddove, mentre ha ritenuto di compensare le spese del giudizio di appello in ragione del mancato esame delle posizioni delle parti nel merito, non ha riformato in punto regolamentazione delle spese la decisione di primo grado, pur in presenza di un dichiarato difetto di contraddicono, e senza delibazione sul merito della controversia.

La censura è infondata.

Il giudice di appello ha ritenuto di confermare la sentenza del Tribunale di Isernia relativamente alla condanna delle appellanti al rimborso delle spese del giudizio di primo grado, rilevando che P.G. e M.M. avevano dato causa alla nullità della notificazione dell’atto di citazione nei confronti di P.A..

Orbene anzitutto deve ritenersi che legittimamente la Corte territoriale, invece che rimettere al primo giudice la pronuncia sulle spese del giudizio di primo grado, ha provveduto direttamente al riguardo, avendo tutti gli elementi per decidere, avendo accertato la suddetta nullità della notifica dell’atto di citazione, in quanto tale notifica era stata ricevuta per conto di P.A. in conflitto di interessi dalla stessa P.G. che, insieme alla M., l’aveva convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Isernia; al riguardo invero si osserva che il giudice di appello, qualora annulli la sentenza impugnata per difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 354 c.p.c., deve provvedere in ordine alle spese del processo di appello, e che inoltre, qualora ritenga di avere sufficienti elementi per stabilire a quali delle parti debba essere attribuita l’irregolarità che ha dato luogo alla rimessione della causa al primo giudice, può provvedere anche sulle spese del giudizio di primo grado, senza necessità di rimettere la relativa decisione al giudice nuovamente investito della causa (Cass. 5-9-2000 n. 11668; Cass. 5-5-2003 n. 6762; Cass. 16-7-2010 n. 16765), come appunto si è verificato nella fattispecie.

E’ poi indubitabile che ad entrambe la parti attrici deve essere ascritta la responsabilità per la nullità della notificazione del suddetto atto di citazione, cosicchè esse devono ritenersi soccombenti ai fini del criterio di ripartizione delle spese di quel grado di giudizio.

Il ricorso deve quindi essere rigettato; non occorre procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese di giudizio non avendo le parti intimate svolto alcuna attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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