Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14441

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Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato l’1/9-7-1999 O.A., premesso di essere proprietaria di un fondo ad uso commerciale posto al piano terreno dell’edificio ubicato in (OMISSIS), costituito in condominio ma non dotato di tabelle millesimali regolarmente approvate, esponeva che fino a quel momento la misura del diritto di partecipazione alla formazione della volontà assembleare e la ripartizione delle spese condominiali erano avvenute in base ad attribuzione alle singole proprietà esclusive di valori proporzionali solo di fatto accettati dalla maggioranza dei condomini, ma fortemente sperequati rispetto alla loro effettiva consistenza; aggiungeva che, a seguito delle proprie sollecitazioni, l’assemblea del 20-9-1996 aveva dato incarico all’ingegner D.S. di provvedere alla predisposizione delle tabelle millesimali, ma che tuttavia la delibera non era stata portata ed esecuzione, e che il 21- 2-1998 l’assemblea stessa aveva deliberato di revocare detto incarico, ipotizzando il riesame dei valori proporzionali delle sole proprietà esclusive poste al primo piano dello stabile.

Tanto premesso, l’attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze i condomini dell’edificio di via (OMISSIS) chiedendo determinarsi le tabelle necessarie per la gestione dei servizi e la manutenzione delle parti comuni dello stabile condominiale.

B.L., Pu.Lu., Pu.Ni. e I. Z.G. r.c. S.c.i.g.Paola Iacoponi e. I.P. chiedendo il rigetto della domanda; essi sostenevano che l’edificio era già dotato di una tabella millesimale approvata verbalmente il 18-4-1953, per consenso unanime di tutti i condomini, che prevedeva l’attribuzione di 350 millesimi all’intero piano terra, poi suddiviso in due unità immobiliari, una delle quali era stata acquistata dalla O., di 250 millesimi al primo piano, di 220 millesimi al secondo piano e di 180 millesimi al terzo piano dello stabile;

pertanto la O. poteva richiedere soltanto la revisione della tabella millesimale per le mutate condizioni del piano terreno, suddiviso in due unità immobiliari, ma non la revisione globale delle stesse tabelle, per la quale non sussistevano i presupposti.

Il Tribunale adito con sentenza del 27-1-2004 respingeva la domanda in quanto diretta ad ottenere la formazione giudiziale di tabelle millesimali e non la modifica o la revisione delle tabelle già esistenti, come era risultato nel corso del giudizio, per essere state unanimemente approvate dai condomini al momento dell’originario frazionamento dell’edificio.

Proposto gravame da parte della O. cui resistevano I. P. e Ia.Pa. mentre la B., Pu.Lu., Pu.Mi. e Z.G. restavano contumaci, la Corte di Appello di Firenze con sentenza del 6-3-2006, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato che le tabelle millesimali dell’edificio condominiale sito in via (OMISSIS) dovevano essere modificate come stabilito alle pagine 19 e 20 della relazione depositata il 2-10-2001 del CTU geometra M. B., ed ha condannato in solido gli appellati al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza I.P., Ia.Pa., P.F. e Pu.Gi. (gli ultimi due quali eredi di Pu.Ni.) hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi illustrato successivamente da una memoria cui la O. ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 102-112-160 e 331 c.p.c., artt. 1117 e 1118 c.c., premesso che la O. aveva citato dinanzi al giudice di primo grado tutti i condomini dell’edificio di via (OMISSIS) quali litisconsorti necessari in relazione alla domanda di formazione giudiziale delle tabelle millesimali, assumono che, trattandosi di rapporto plurisoggettivo inscindibile, al giudizio di impugnazione avrebbero dovuto partecipare anche P.F. e Pu.Gi. quali eredi di Pu.Ni., deceduto il (OMISSIS), e gli eredi di Z.G., deceduta il (OMISSIS);

invece l’atto di appello non era stato notificato a detti soggetti con conseguente vizio del procedimento che aveva determinato l’invalidità della sentenza.

Deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto eccepito dalla controricorrente, il motivo in esame è corredato dal seguente e pertinente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.: "In una causa inscindibile (quale è quella relativa alla determinazione giudiziale della tabella millesimale), la mancata notificazione dell’atto di appello agli eredi della parte dichiarata contumace, convenuta nel giudizio di primo grado e deceduta nelle more di tale giudizio, determina la nullità del procedimento e della sentenza".

Tanto premesso, il motivo è fondato.

Ed invero, preso atto che, in seguito al decesso del condomino Pu.Ni., i suoi eredi non sono stati evocati nel giudizio di appello (al quale invece hanno partecipato, secondo le stesse deduzioni dei ricorrenti, gli eredi della condomina G. Z., pure deceduta), resta accertato che dinanzi alla Corte territoriale non tutti i condomini hanno partecipato al giudizio stesso avente ad oggetto una domanda di revisione delle tabelle millesimali (secondo l’interpretazione della domanda resa dalla sentenza impugnata).

Orbene secondo l’orientamento consolidato di questa Corte una domanda di tale natura, così come quella volta all’accertamento della invalidità ed inefficacia delle tabelle millesimali, deve essere necessariamente proposta nei confronti di tutti i condomini (Cass. 18- 4-1978 n. 1846; Cass. 8-4-1983 n. 2499; Cass. 10-5-1992 n. 4405;

Cass. 5-6-2008 n. 14951), in quanto il relativo giudizio incide sulla entità della distribuzione del carico delle spese condominiali tra i condomini stessi e sulla misura del diritto di ognuno di essi di partecipazione alla formazione della volontà assembleare.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 112-116 e 345 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., degli artt. 68 e 69 disp. att. c.c. e vizio di motivazione, sostengono che il giudice di appello si è pronunciato di una domanda nuova diversa da quella oggetto della decisione di primo grado;

invero in quest’ultima sede l’attrice aveva escluso che la sua domanda fosse fondata sull’errore o sulle mutate condizioni di una parte dell’edificio, avendo chiesto la formazione giudiziale delle tabelle millesimali sul presupposto della loro inesistenza.

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. ed illogicità della motivazione, censurano la statuizione relativa alla condanna degli esponenti al rimborso delle spese di entrambi i gradi di giudizio, considerato che essi non si sarebbero opposti alla domanda attrice qualora essa avesse avuto per oggetto l’invocato accertamento di un errore o di mutate condizioni dell’edificio.

Il secondo ed il terzo motivo restano assorbiti all’esito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

In definitiva la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione all’accoglimento del primo motivo di ricorso, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
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