Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14440

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Svolgimento del processo

Con citazione ritualmente notificata L.M. conveniva davanti al Tribunale di Nola R.E., S.F. e R., chiedendo il trasferimento ex art. 2932 c.c., della proprietà di alcuni immobili oggetto di un preliminare non seguito dal definitivo, che avrebbe dovuto essere stipulalo entro il 30.4.1998, nonostante il pagamento dell’intero corrispettivo di L. 700.000.000.

Rimanevano contumaci i convenuti.

Interveniva la Banca di Roma spa, quale creditrice ipotecaria dei convenuti in virtù di fideiussione prestata in favore della Cooperativa agricola San Pasquale, dichiarata fallita con sentenza 7.7.1999, in forza della quale era stata iscritta ipoteca.

La creditrice chiedeva dichiararsi la simulazione del preliminare ovvero la sua revoca ex art. 2901 c.c..

Il Tribunale, con sentenza 1632/01, accoglieva la domanda dell’interveniente, dichiarava nullo il preliminare con condanna dell’attore alle spese, decisione confermata in appello sul presuppposto che l’intervento era ammissibile e l’azione di simulazione fondata sulla scorta di sintomi significativi.

Ricorre L. con tre motivi, resiste Capitalia spa, con successiva memoria di costituzione di Trevi Finance n. 3 srl e per essa Unicredit Credi Management Bank spa.

Motivi della decisione

Preliminarmente va rilevato che il difensore risultante dalla memoria di costituzione di Trevi Finance n. 3 srl e per essa Unicredit Management Bank spa non è stato ammesso alla discussione, trattandosi di atto che fa riferimento ad una procura generale alle liti del 15.7.2010, peraltro conferita unicamente da Unicredit Management Bank, e non ad una rituale procura speciale ad hoc. Col primo motivo si lamentano violazione degli artt. 105, 183, 184 c.p.c., art. 268 c.p.c., comma 2, errata motivazione per essere stato spiegato l’intervento all’udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., mentre, ai sensi dell’art. 268 c.p.c., comma 2, e il terzo non può compiere atti che al momento dell’intervento non sono più consentiti ad alcuna parte.

Col secondo motivo si deducono violazione dell’art. 100 c.p.c., artt. 1415 e 1416 c.c., vizi di motivazione, per essere stato ritenuto sussistente l’interessere del terzo ad intervenire.

Col terzo motivo si denunzia motivazione illogica ed incoerente, per avere la Corte di appello condiviso le considerazioni del Tribunale e ritenuto che, in rapida successione ed in coincidenza col protesto di una cambiale di L. 200.000.000 emessa dalla Coop. Agricola, il L. abbia adito il Tribunale e trascritto la citazione.

Le censure sono infondate.

In ordine alla prima, la Corte territoriale ha correttamente dedotto che l’intervento era avvenuto entro il termine di cui all’art. 183 c.p.c.; anzi deve rilevarsi, che trattandosi di causa in cui era prospettabile l’opposizione di terzo, l’intervento sia ammissibile anche in appello.

In relazione al secondo motivo, la sussistenza dell’interesse a far dichiarare la simulazione rispetto ad un credito garantito da ipoteca appare di tutta e solare evidenza e la sentenza ha richiamato gli artt. 1415 e 1416 c.c., in ordine, rispettivamente, alla possibilità del terzo di esperire l’azione di simulazione ed al pregiudizio del creditore ravvisabile in una significativa diminuzione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore.

De pari infondato è il terzo motivo sia perchè è evidente per il Giudice di appello la possibilità di aderire alle tesi già enunciate dal Tribunale sia perchè, senza bisogno di ulteriori deduzioni, il particolare riferito della coincidenza temporale tra il protesto e la citazione costituisce elemento emblematico da solo sufficiente a giustificare la decisione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore della resistente Capitalia spa, liquidate in Euro 5400, di cui Euro 5200 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
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