Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-06-2013, n. 28188

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza emessa il 17.4.2012 nei confronti di B.M., che, nel confermarne la ritenuta responsabilità per la detenzione di venti panetti di hashish del peso complessivo di gr.4898,04, ha escluso l’aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, della ingente quantità. Il ricorrente rileva che la Corte di appello si è richiamata alla giurisprudenza di questa Corte (sez. 6, 2 marzo 2010 n.28126) che ha ritenuto di non poter considerare ingente la quantità detenuta quando non supera, per l’hashish, i 50 chili ma osserva che tale giurisprudenza è stata superata da altre di segno contrario che hanno fatto riferimento al grave pericolo per la salute pubblica, senza fissare ragguagli fissi a indici quantitativi. Conclude pertanto perchè venga disposto l’annullamento della sentenza impugnata sul punto.

2. Il difensore dell’imputato ha presentato una memoria con cui chiede il rigetto del ricorso evidenziando che il contenuto di tetraidrocannabinolo è risultato pari a gr.572,32.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato dovendosi tenere presente la recente sentenza emessa dalle sezioni Unite di questa Corte.

E’ infatti noto che l’esatto ambito di applicazione dell’art. 80, comma 2, T.U. stupefacente è stato oggetto di un complesso lavorio giurisprudenziale, in ragione della sostanziale indeterminatezza del parametro legale "ingente quantità", alla quale si è cercato di porre rimedio attraverso interpretazioni in grado di circoscrivere in ambiti definiti e riconoscibili l’estensione dell’enunciato normativo. Ciò ha determinato anche all’interno di questa Corte un contrasto di orientamenti in ordine ai presupposti richiesti per la configurabilità dell’aggravante in questione, contrasto che è stato di recente risolto dalle sezioni Unite di questa Corte con sentenza n.36258 pronunciata all’udienza del 24.5.2012, depositata il 20.9.2012, Rv. 253150, secondo cui l’aggravante della ingente quantità, di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore – soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale vantazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.

Proprio alla luce di tale puntualizzazione applicativa, nella presente fattispecie risulta correttamente esclusa la sussistenza dell’aggravante, dal momento che emerge dagli atti, in particolare dalla consulenza tecnica svolta sulla sostanza stupefacente – richiamata anche dal difensore nella memoria – che si trattava di un quantitativo di circa 5 chili di hashish di buona qualità, con un contenuto di tetraidocannabinolo compreso tra l’11,4 e il 12 %, pari a complessivi 573,32 grammi, dai quali potevano ricavarsi in totale circa 11.457 dosi medie giornaliere. Si trattava, cioè, di un quantitativo di principio attivo, cui secondo la citata sentenza delle Sezioni unite deve farsi riferimento, di poco superiore al mezzo chilo e pertanto decisamente inferiore al parametro indicato, per esigenze di chiarezza operativa e di uniformità di vantazione, dalle stesse Sezioni unite. Giova infatti ricordare che per fa marijuana il valore soglia fissato è pari a mg. 500, giusta le indicazioni contenute nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, essendo stato il D.M. 4 agosto 2006, che aveva portato a mg 1.000 tale soglia, annullato dal Tar del Lazio con sentenza n. 2487 del 2007; onde deve ritenersi sussistente l’aggravante, in ossequio alle indicazioni delle Sezioni unite, allorquando il quantitativo detenuto di principio attivo non sia inferiore a kg. 1.

2.Deve pertanto essere rigettato il presente ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013

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