Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-06-2013, n. 28162

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 4.6.2012 il Tribunale di Pisa, in composizione monocratica, dichiarava, in accoglimento dell’eccezione formulata dalla difesa dell’imputato, la nullità del decreto che disponeva il giudizio, ordinando la trasmissione degli atti al GIP. Rilevava il Tribunale che, a norma dell’art. 160 c.p.p., il decreto di irreperibilità conservava efficacia fino al termine dell’udienza preliminare. La notifica del decreto che disponeva il giudizio, effettuata sulla base di un decreto di irreperibilità ai sensi dell’art. 159 c.p.p. diventato inefficace, determinava la nullità assoluta ed insanabile del decreto medesimo.

2. Ricorre per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Pisa, denunciando l’abnormità del provvedimento del Tribunale, ponendosi esso al di fuori del sistema organico della legge processuale e determinando una indebita regressione del procedimento.

Risulta violato, invero, il principio di tassatività delle nullità, prevedendo l’art. 429 c.p.p., comma 2 la nullità del decreto soltanto nel caso in cui l’imputato non sia stato identificato in modo certo oppure se manchi o sia insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lett. c) ed f).

Non ricorrendo alcuna di tale ipotesi il decreto era stato validamente emesso, anche se non era stato validamente notificato mancando un nuovo decreto di irreperibilità.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. E’ affetto da abnormità il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale e quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste.

L’abnormità dell’atto può, quindi, riguardare tanto il profilo strutturale, allorchè l’atto medesimo, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del procedimento o l’impossibilità di proseguirlo (cfr. Cass.sez.un. 10.12.1997 n.17- Di Battista.

Secondo le Sezioni Unite (cfr. sent. n.28807 del 29.5.2002-Manca), nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del termine stabilito dall’art. 552 c.p.p., comma 3, il giudice del dibattimento deve provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del processo, si configurerebbe come abnorme.

2.1. Tale sentenza non risulta contraddetta dalla più recente sentenza delle Sezioni Unite (n.25957 del 26.3.2009, P.M. in proc. Toni ed altro). Nell’affermare che non appare "conforme al sistema per le caratteristiche di assoluta atipicità e residualità del fenomeno, dilatare il concetto di abnormità per utilizzato impropriamente per far fronte a situazioni di illegittimità considerate altrimenti non inquadragli nè rimediabili", le Sezioni Unite hanno ribadito il principio che si ha abnormità strutturale nel caso "di esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto) ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perchè al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)".

3. Nel caso di specie il vizio rilevato non aveva alcuna incidenza sulla legittimità del decreto che disponeva il giudizio, ma si ripercuoteva solo sulla notifica dello stesso (cfr. Cass. Pen. Sez.2 n.760 del 19.10.2005; Cass.pen. sez.5 n.35146 del 16.5.2003). Il Tribunale ha, quindi, esercitato il potere previsto dall’ordinamento in una situazione processuale radicalmente diversa e perciò non consentita e, per di più, ha determinato una indebita regressione del procedimento.

4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Pisa per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pisa.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013

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