Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-06-2013, n. 28159

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 7.11.2011 il Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist. di Sorrento, applicava a C.N. la pena concordata ex art. 444 c.p.p. di mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa per il reato di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. d), n. 1 convertito in L. n. 219 del 2008, perchè trasportava a bordo di un autocarro Fiat tg. (OMISSIS), lungo la strada statale n. (OMISSIS), rifiuti ingombranti non pericolosi consistenti in ferro, scaldabagno ed altro, dettagliatamente descritti nel verbale di sequestro, in assenza di autorizzazione; disponeva altresì, a norma del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53, la confisca del veicolo.

2. Ricorre per cassazione C.N., denunciando la violazione e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, art. 240 c.p., comma 3, art. 2 c.p., art. 444 c.p.p., nonchè, la mancanza e/o contraddittorietà ed illogicità della motivazione.

Il Tribunale ha ritenuto obbligatoria la confisca del veicolo, nonostante la normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti in Campania preveda l’obbligatorietà della confisca soltanto in caso di sentenza di condanna e non di applicazione pena ex art. 444 c.p. (a meno che non si tratti di realizzazione o gestione di discarica).

Improprio ed inconferente è il riferimento al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 53 non richiamato dalla normativa in questione.

Peraltro, il fatto contestato risulta commesso successivamente all’entrata in vigore dell’art. 6, comma 1 bis, introdotto in sede di conversione del D.L..

In ogni caso la confisca è illegittima perchè disposta in violazione dell’art. 240 c.p., comma 3, avendo il Tribunale erroneamente ritenuto che il veicolo fosse di proprietà dell’imputato, pur risultando dagli atti che esso era di proprietà di terzi; doglianza questa che il ricorrente ha interesse a sollevare per non esporsi a conseguenze di tipo risarcitorio.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. A parte una isolata decisione difforme, questa Corte ha reiteratamente (cfr. ex multis Cass. Pen. Sez. 3 n. 12783 del 29.2.2012) affermato che la confisca del veicolo ".. consegue obbligatoriamente ad una sentenza di condanna e non anche di patteggiamento, salva l’ipotesi prevista espressamente per il reato di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata. E difatti, l’art. 6, comma 1 bis – introdotto dalla Legge di conversione n. 210 del 2008 – dispone (ampliando alcune previsioni già poste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, u.c.) che "Per tutte la fattispecie penali di cui al presente articolo, poste in essere con l’uso di un veicolo, si procede, nel corso delle indagini preliminari, al sequestro preventivo del medesimo veicolo. Alla sentenza di condanna consegue la confisca del veicolo". La norma stabilisce, dunque, un’ipotesi di confisca obbligatoria dei veicoli serviti a commettere qualunque tra i reati previsti dallo stesso art. 6, ma limita la obbligatorietà della misura ai soli casi in cui sia stata pronunciata "sentenza di condanna". Il testo legislativo non estende, invece, detta disposizione speciale ai casi di "sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen." diversamente da quanto la lettera e) dello stesso art. 6, comma 1, testualmente prevede per il delitto di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Sez. 3A, 29.9.2009, n. 40203, Grimaldi, m. 244955;

conf. Sez. 3A, 12.1.2011, n. 14039, Marchetti, m. 250052; Sez. 3A, 6.4.2011, n. 18520, Crisafulli). Il Collegio ritiene di non dover seguire il diverso orientamento (Sez. 3A, 18.5.2011, n. 36292, Asella, m. 251078) perchè la norma applicata nella specie dal giudice a quo è quella di cui al D.L n. 172 del 2008, art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, e comma 1 bis, convertito nella L. n. 210 del 2008, che costituisce una norma speciale rispetto a quella generale di cui agli artt. 256 e 259. Non può quindi essere estesa alla fattispecie disciplinata integralmente dalla norma speciale la misura di sicurezza prevista dalla norma generale per le fattispecie da essa disciplinate, perchè ciò comporterebbe una inammissibile applicazione analogica in malam partem di una norma penale. D’altra parte, se la norma di cui al D.L. n. 172 del 2008, art. 6, coincide in gran parte con quella ricavabile dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 256 e 259 ma se ne discosta proprio nel limitare (a differenza del caso di discarica abusiva) la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto al solo caso di sentenza di condanna e nel non estenderla al caso di sentenza di patteggiamento, stante la materia in cui si verte, non può che applicarsi il criterio interpretativo dell’argumentum a contrario e concludere che il legislatore, per la speciale fattispecie di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), n. 2, cit., ha escluso la confisca obbligatoria in caso di sentenza di patteggiamento. Del resto, alla diversità di disciplina non corrisponde una identità di situazioni, perchè per i reati di cui all’art. 6, comma 1, lett. d), cit., il responsabile è già punito a titolo di delitto mentre per i corrispondenti reati di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, è punito a titolo di contravvenzione. Da quanto rilevato, consegue che nell’ipotesi di definizione del procedimento ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. non è applicabile la disposizione di cui al D.L. 6 novembre 2008, n. 172, art. 6, comma 1, bis, bensì quella generale in materia di misure di sicurezza patrimoniali di cui all’art. 240 cod. pen. e, specificamente, trattandosi del mezzo adoperato per commettere il reato, la confisca facoltativa di cui al comma 1. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti – in seguito alla novella apportata all’art. 445 cod. proc. pen. dalla L. 12 giugno 2003, n. 134, art. 2, che ha espunto dal testo della norma il richiamo al solo art. 240 cod. pen., comma 2 – non è più vietato sottoporre a confisca anche la cosa servita o destinata alla commissione del reato. Il giudice, però, allorquando la confisca non sia obbligatoria, è tenuto a motivare l’esercizio del suo potere discrezionale, evidenziando i presupposti della disposta misura (Sez. 5A, 24.1.2007 n. 8440, Viglianesi, m. 236623; Sez. 6A, 30.10.2008 n. 43816, Tidli, m. 241920).

3. Trattandosi di confisca facoltativa è necessario dimostrare la relazione di asservimento tra cosa e reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un’attività punibile. Nel caso di autovettura usata per il trasporto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio di sostanze stupefacenti si è ritenuto, ad esempio, che non sia sufficiente il semplice impiego di tale veicolo, ma è necessario un collegamento stabile con l’attività criminosa che esprima con esso un rapporto funzionale" (cfr. ex multis Cass. sez.6 n. 24756 dell’1.3.2007 – Muro Martinez Losa; conf. sez. 4 n. 34088 del 2003 Rv. 226687; Cass. n. 13298 del 2004 Rv.227886; N. 43937 del 2005 Rv.222732). Il nesso strumentale tra il veicolo ed il reato può essere desunto da vari elementi ed è certamente ricorrente quando il veicolo medesimo sia stato interessato da particolari accorgimenti o modifiche strutturali.

E’ necessario, quindi, che, con adeguata motivazione, il giudice accerti tale relazione di strumentalità per poter disporre la confisca.

3.1. Per di più nel caso di specie non è stato accertato se il veicolo appartenga all’autore del reato oppure a terzi (secondo la giurisprudenza di questa Corte la confisca in questione non può essere disposta se il mezzo appartiene ad un terzo anche se questi risulti indagato in un separato procedimento in relazione allo stesso fatto – cfr. Cass. pen. Sez. 3 n. 14039 del 12.1.2011, Marchetti).

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata limitatamente alla disposta confisca. L’annullamento sul punto non travolge, infatti, l’intero concordato di pena che non prevedeva alcunchè in ordine alla restituzione del veicolo in sequestro.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013
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