Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-05-2013) 27-06-2013, n. 28156

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11.4.2012 il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, rigettava l’opposizione proposta da G.G. avverso il provvedimento del medesimo G.E. con cui era stata respinta la richiesta di estinzione di pene pecuniarie relative alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce del 23.6.1997, irrevocabile il 28.4.1998, ed alla sentenza del Pretore di Bari del 9.12.1997, irrevocabile il 28.4.1998.

Dopo una premessa in ordine al quadro normativo regolante la materia, rilevava il G.E. che l’Agenzia delle Entrate di Brindisi e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Brindisi avevano comunicato che, in relazione alla esecuzione delle pene pecuniarie inflitte con le sopra indicate sentenze, era stata avviata la procedura di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212 con iscrizione a ruolo dei relativi importi, rispettivamente in data 24.10.2005 e 8.4.2003, e quindi prima del decorso dei dieci anni.

Assumeva il Tribunale che tale iscrizione a ruolo doveva essere stata necessariamente preceduta dalle intimazioni di pagamento di cui al previgente art. 181 disp. att. c.p.p. (ora D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212); nè il G. aveva mai dedotto di non aver ricevuto le intimazioni di pagamento. Secondo il Tribunale, In mancanza di elementi certi in proposito, il termine di prescrizione doveva considerarsi, pertanto, interrotto dalle date della iscrizione a ruolo.

2. Ricorre per cassazione G.G., a mezzo del difensore, denunciando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 212 e 223 dell’art. 172 c.p. e l’errata valutazione ed interpretazione dell’art. 660 c.p.p., comma 1, nonchè l’apparenza e contraddittorietà della motivazione.

Il T.U. in materia di spese di giustizia prevede modalità e tempi di recupero certi, che poi confluiscono nella procedura ex art. 660 c.p.p..

Gli Enti di riscossione non hanno fornito risposte esaustive, essendosi limitati ad indicare la data di iscrizione a ruolo senza alcuna notizia sull’attività di recupero svolta.

Ma l’iscrizione a ruolo non ha effetti internativi della prescrizione decennale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.

2. La semplice iscrizione a ruolo non può ritenersi atto interruttivo della prescrizione, occorrendo la notifica della cartella esattoriale.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte "ai fini dell’interruzione della prescrizione della multa è valida la notifica della cartella esattoriale eseguita a norma dell’art. 140 c.p.c.. Dopo che il destinatario sia stato ricercato invano in uno qualsiasi dei luoghi indicati in via alternativa nell’art. 139 c.p.c, comma 1, non essendo necessario che la ricerca venga effettuata in tutti i luoghi o secondo un certo ordine (cfr. Cass. Sez. 1 24.4.2008 n. 19336).

Il G.E., senza effettuare alcun accertamento, ha ritenuto che l’iscrizione a ruolo sia stata necessariamente preceduta dall’intimazione di pagamento di cui all’art. 181 disp. att. c.p.p ed ora del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 212.

In mancanza di siffatto accertamento, eseguibile attraverso l’esercizio dei poteri istruttori di cui all’art. 666 c.p.p., comma 5, non può ritenersi alcuna data certa di interruzione del termine prescrizionale.

3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio per nuovo esame alla luce dei principi e dei rilievi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Brindisi.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2013
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