Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14433

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Svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Alba – sezione distaccata di Bra ha accolto parzialmente l’opposizione proposta da S.R. avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti il 9 dicembre 2004, con cui la Provincia di Torino gli aveva irrogato due sanzioni pecuniarie di 70.980,79 Euro ognuna, l’una per aver omesso di trasmettere per via telematica i dati derivanti dall’aggiornamento degli acquisti mensili di latte dai produttori, l’altra per non aver provveduto a trattenere il prelievo supplementare relativo al latte consegnato dalla s.s. "XXX" in esubero rispetto al quantitativo di riferimento assegnato a tale produttore per il periodo 2003-2004: il Tribunale ha ridotto a 1.000,00 Euro la sanzione per la prima delle suddette violazioni ed ha mantenuto ferma quella per la seconda.
S.R. ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. La Provincia di Torino si è costituita con controricorso, formulando a sua volta un motivo di impugnazione in via incidentale, e ha presentato una memoria.
Motivi della decisione
In quanto proposte contro la stessa sentenza, le due impugnazioni vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell’art. 335 c.p.c..
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso principale S. R. si duole del mancato accoglimento della propria opposizione, nella parte in cui si riferiva alla sanzione irrogatagli per non aver trattenuto il prelievo supplementare relativo al latte che aveva acquistato dalla s.s. "XXX": sostiene che per il periodo 2003-2004 il relativo obbligo, a norma del D.L. 28 marzo 2003, n. 49, artt. 5 e 10, convertito con L. 30 maggio 2003, n. 119, decorreva soltanto dal 1 gennaio 2004, sicchè la sanzione avrebbe dovuto essere commisurata semmai alle consegne di latte del precedente mese di dicembre 2003, in cui però non ne era avvenuta alcuna; lamenta inoltre che il Tribunale non ha tenuto conto di quanto ha deciso la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza resa il 29 aprile 1999 nella causa C/288/97, a proposito del carattere soltanto facoltativo dei prelievi di cui si tratta.
Sotto quest’ultimo assorbente profilo la censura deve essere accolta.
Sul punto la resistente ha osservato: che la questione non era stata sollevata nel giudizio a quo, sicchè non può avere ingresso in questa sede; che la pronuncia invocata dal ricorrente è anteriore alla nuova disciplina della materia introdotta con citato D.L. n. 49 del 2003, che quindi non ha formato oggetto di sindacato da parte del giudice comunitario.
Entrambe queste obiezioni vanno disattese.
La prima è contraddetta dal principio – costantemente enunciato da questa Corte e riaffermato da ultimo, proprio con riferimento al tema delle "quote latte", da Cass. 13 maggio 2010 n. 11642 – secondo cui "il giudice nazionale deve verificare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni comunitarie vincolanti e fare applicazione delle medesime anche d’ufficio".
Anche l’altro rilievo delia resistente è infondato, poichè la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea è riferibile anche alla disciplina del 2003, poichè in parte qua non è dissimile da quella precedente.
Con tale decisione è stato statuito che "l’art. 2, n. 2, del regolamento 28 dicembre 1992 n. 3950 Cee del consiglio deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere sul prezzo del latte pagato al produttore l’importo dovuto da quest’ultimo a titolo di prelievo supplementare, tale disposizione non impone tuttavia loro alcun obbligo in tal senso" Sulle conseguenze da trame si era delineato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto, che è stato composto da Cass. s.u. 12 dicembre 2006 n. 26434, che si è orientata nel senso che "n tema di diritto di prelievo supplementare sul latte vaccino e sui suoi derivati, l’art. 2, n. 2, regolamento del consiglio Ce n. 3950 del 1992 deve essere interpretato, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 aprile, nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; pertanto, la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla corte di giustizia Cee, e vanno conseguentemente disapplicati". Il principio, costantemente poi ribadito da questa Corte, può essere senz’altro esteso alla disciplina applicabile nella specie ratione temporis, che ugualmente configura la trattenuta del prelievo supplementare come un obbligo e ne sanziona l’omissione. Da questo indirizzo non si discosta Cass. 15 novembre 2011 n. 23876 – invocata dalla resistente nella sua memoria – che ha affermato la sanzionabilità di una diversa fattispecie:
quella del mancato tempestivo versamento all’AGEA del prelievo supplementare che il primo acquirente del latte, come è sua facoltà ma non obbligo, abbia effettivamente trattenuto.
In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve pertanto essere cassata relativamente al capo cui il ricorso stesso si riferisce. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa sul punto nel merito, con pronuncia di annullamento dell’ordinanza ingiunzione emessa il 9 dicembre 2004 dalla Provincia di Torino nei confronti di S.R., relativamente alla sanzione irrogata per la mancata trattenuta dei prelievo supplementare.
Con il ricorso incidentale la Provincia di Torino deduce che il Tribunale, riducendo a 1.000r00 Euro la sanzione irrogata a S. R. per la mancata comunicazione per via telematica dei dati derivanti dall’aggiornamento degli acquisti mensili di latte dai produttori, ha applicato una norma (il citato D.L. n. 49 del 2003, art. 5, come modificato dal D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito con L. 29 aprile 2005, n. 71) non in vigore all’epoca del fatto.
L’assunto è fondato, ma non giova alla ricorrente incidentale.
Effettivamente il nuovo testo della disposizione in questione – che ha introdotto un minimo e un massimo della sanzione, in precedenza commisurata all’entità del prelievo da effettuare – è entrato in vigore il 30 aprile 2005 senza effetto retroattivo. Tuttavia, l’applicazione della norma nel testo originario avrebbe portato a un risultato più favorevole per S.R.. La trasmissione per via telematica dei dati relativi agli acquisti del mese precedente, infatti, è obbligatoria soltanto dal gennaio 2004, sicchè nessuna sanzione avrebbe potuto essere irrogata a questo titolo nella specie, essendo incontroverso tra le parti che nel dicembre 2003 allo stesso S.R. non era stato consegnato latte dalla s.s. "XXX": difettava quindi il presupposto per l’irrogabilità della sanzione, difettando la base di calcolo cui rapportarla.
Il ricorso incidentale deve essere pertanto rigettato.
La complessiva prevalente soccombenza della Provincia di Torino comporta la sua condanna al rimborso delle spese sia del giudizio di legittimità sia di quello di merito, che si liquidano, per l’uno, in 200,00 Euro per esborsi e 5.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, per l’altro in 300,00 Euro per esborsi, 1.500,00 Euro per diritti e 3.200,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta; decidendo nel merito, annulla l’ordinanza ingiunzione emessa il 9 dicembre 2004 dalla Provincia di Torino nei confronti di S.R., relativamente alla sanzione irrogata per la mancata trattenuta del prelievo; rigetta il ricorso incidentale; condanna la Provincia di Torino a rimborsare a S.R. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 200,00 Euro, oltre a 5.000,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge, nonchè le spese del giudizio di merito, liquidate in 300,00 Euro, oltre a 1.500,00 Euro per diritti e 3.200,00 Euro per onorari, con gli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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