Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 23-05-2013) 26-06-2013, n. 27922

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.S.L., quale persona offesa del reato di truffa, propone ricorso avverso il decreto di archiviazione emesso il 4 dicembre 2012 dal gip del Tribunale di Napoli nel procedimento a carico di F. D. deducendo la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. E, per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione nonchè per la violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. b, in relazione all’art. 368 c.p.. Precisa che il decreto viene contestato sotto un profilo "attinente all’interpretazione normativa di cui all’art. 368 c.p." nonchè per la "… sussistenza di una carenza motivazionale". Rileva che, oltre all’errore della motivazione, vi è stato il travisamento del fatto dovuto alla mancata valutazione di una denunzia acclusa al fascicolo del procedimento e richiamata nell’atto di opposizione. Con riferimento a quest’ultimo "si invita la suprema Corte di Cassazione alla valutazione in merito alla rilevanza dello stesso, ponendosi la problematica se il contenuto precettivo dello stesso poteva e può comportare una rivalutazione in merito alla prospettabilità del reato".

Il Procuratore Generale con requisitoria scritta chiede annullarsi senza rinvio il decreto impugnato atteso che, a fronte di una opposizione ammissibile, il giudice ha deciso senza previa fissazione di udienza camerale.

Il ricorso è inammissibile perchè proposto per motivi non ammessi.

L’art. 409 c.p.p., difatti, prevede che l’ordinanza di archiviazione sia ricorribile solo nei casi di nullità di cui all’art. 127 c.p.p., comma 5, ovvero in caso di violazione delle regole in tema di procedimento in camera di consiglio, escludendo quindi che possano dedursi motivi relativi al merito della questione, anche sotto il profilo della carenza di motivazione. Il procuratore generale rileva come l’archiviazione sia stata disposta, a fronte della tempestiva ed ammissibile l’opposizione, senza fissazione di udienza camerale ma tale violazione non è stata dedotta nei motivi di ricorso, neanche in modo implicito.

Valutate le ragioni della inammissibilità la sanzione pecuniaria è equamente determinata nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013

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