Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14429

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Il Tribunale di Lecce sezione di Gallipoli nella causa n. 92 del 2002 promossa da B.S. e T.G. contro la XXX spa, liquidava in favore del nominato CTU Dott. L. E. la somma complessiva di Euro 6.764, 90 oltre Iva di cui Euro 102,10 per spese vive e Euro 6.662,80 per onorari.
Avverso questo decreto di liquidazione, proponeva ricorso, davanti al Tribunale di Lecce sezione staccata di Casarano, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, la XXX spa. Deducendo la esosità della somma riconosciuta al consulente sia con riferimento al petitum della causa che al tipo di attività dallo stesso espletata. Chiedeva pertanto previa revoca o modifica dello stesso la riduzione dei compensi liquidati al CTU. Si costituiva in giudizio il Dott. L., contestando integralmente il contenuto del reclamo perchè infondato in fatto ed in diritto.
Si costituivano in giudizio anche B.S. e T. G., associandosi alle deduzioni formulate dalla XXX spa.
Il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, con ordinanza n. 925 del 2007 in parziale riforma del decreto impugnato determinava in complessivi Euro 1.802,10 l’importo spettante al Dott. L. di cui Euro 102,10 per spese e Euro 1.700,00 per onorario confermando per il resto l’impugnato decreto. A sostegno di questa decisione il Tribunale osservava: a) che l’indagine tecnica del Dott. L., trattandosi di CTU contabile, almeno per i quesiti 1 e 3, rientrava tra quelle previste dall’art. 2 dell’Allegato al D.M. 30 maggio 2002, che fa rinvio, per la determinazione degli onorari, fissi e a tempo al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, b) che per il quesito n. 2 trattandosi di incarico diverso dal primo pur se posto con il medesimo quesito andava calcolata un’ulteriore quota di onorario e, non essendo ricompreso tra le attività di cui all’allegato al D.M. 30 maggio 2002, andava calcolato attraverso il ricorso al criterio temporale commisurato al numero di vacazioni stimate; c) tenuto conto della complessità e della difficoltà della prestazione espletata dal Dott. L., andava previsto un congruo aumento dell’onorario calcolato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 52, comma 1.
La cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Lecce è stata chiesta dal Dott. L. con ricorso affidato ad un unico motivo. La XXX spa, ha resistito con controricorso. B.S. e T.G. regolarmente intimati, in questa fase non hanno svolto alcuna attività giudiziale.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso L.E. lamenta la violazione, erronea e/o falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 1 e 2 Allegato al D.M. 30 maggio 2002, art. 1, a cui fa rinvio "per la determinazione della misura degli onorari, fissi e a tempo, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 50, "per la determinazione degli onorari a percentuale si ha riguardo (….) per la consulenza tecnica al valore della controversia. Avrebbe errato il Tribunale di Lecce sezione distaccata di Casarano, secondo il ricorrente, per aver individuato il valore della controversia alla stregua dei comuni criteri previsti dagli artt. 10 e 14 c.p.c., e cioè in base alla somma dichiarata ed al valore indicato dall’attore, perchè il valore della controversia non coincide assolutamente con il valore della causa, ma, secondo quanto correttamente previsto al D.M. 30 maggio 2002, n. 115, art. 2, nel determinare tale valore si deve tener conto del risultato o dei risultati della consulenza relativi alle operazioni afferenti ad ogni singolo quesito posto al Dott. L., considerando lo specifico lavoro svolto per la necessaria risoluzione. Intanto, chiarisce il ricorrente, tenuto conto che il CTU ha risposto a tre quesiti, l’onorario dovrebbe essere costituito dalla somma dell’onorario relativo a ciascun quesito. Nel merito, il Dott. L. ha esaminato: un rapporto bancario dalla durata di circa dieci anni; le operazioni di dare ed avere transitate sul conto sono risultate complessivamente 770; dai totale delle operazioni registrate di dare ed avere è risultata una movimentazione per complessivi Euro 372.411,52; è stato necessario sviluppare quattro tipologie di calcolo; il CTU depositava una relazione composta da 95 facciate di cui 77 fogli di calcolo. Pertanto, secondo il ricorrente, in applicazione delle tabelle applicabili l’onorario corrispondente nel minimo e nel massimo sarebbe di Euro 4.433,98 e Euro 8.891,63 e l’onorario medio di Euro 6.662,80.
Ciò posto il ricorrente pone il seguente quesito di diritto: "Dica l’Ecc.ma Corte se il Giudice del reclamo abbia violato o falsamente applicato alla fattispecie sottoposta al suo vaglio i principi di cui al D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2 a cui fa riferimento l’art. 50, in relazione alla liquidazione dell’onorario riconosciuta allo stesso e pari ad Euro 1.802,10, come sopra specificato nel motivo del ricorso.
1.1.= Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito considerato che si limita a denunciare la violazione dei principi di cui al D.M. 30 maggio 2002, artt. 1 e 2 a cui fa riferimento l’art. 50, senza alcun riferimento al caso specifico. Ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il quesito inerente ad una censura in diritto – dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale – non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l’errore asseritamene compito dal giudice di merito e la regola applicabile.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida con il dispositivo
P.Q.M.
La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *