T.A.R. Molise Campobasso Sez. I, Sent., 26-01-2011, n. 26

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Il ricorrente è comproprietario, in comunione pro indiviso per la quota di 1/5 in forza di successione ereditaria, degli immobili siti nel Comune di XXX, identificati nel NCEU dello stesso comune al foglio 6 p.lle 237 e 236 sub 4, entrambe ricadenti nel centro storico.
Nel mese di dicembre 2009 è venuto a conoscenza in modo informale che i predetti immobili erano stati oggetto di un procedimento espropriativo attivato dall’ente civico per poter ivi realizzare un complesso museale denominato "XXX" nell’ambito di interventi volti al recupero ed alla valorizzazione del patrimonio culturale della Regione, approvati con delibera di Giunta Regionale n. 841 del 9.6.2004 e ricompresi nel più ampio programma pluriennale regionale di interventi diretti a favorire al ripresa produttiva del territorio di cui alla ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 2993 n. 3268 adottata in consegua degli eccezionali eventi sismici del 31 ottobre 2002 e di quelli metereologici del gennaio 2003.
In esito ad istanza di accesso, in data 8.1.2010 ha acquisito copia di tutti gli atti del procedimento ablatorio come identificati in epigrafe, mai comunicati, a suo dire, né ad esso esponente né agli altri comproprietari.
Ne ha quindi chiesto l’annullamento con ricorso notificato in data 4 marzo 2010 e depositato il successivo 6 marzo articolando i seguenti motivi di censura:
1. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione ed errata applicazione degli artt. 12 e 16 del d. lgs. 327/01 per mancata partecipazione del ricorrente alla procedura finalizzata alla dichiarazione di pubblica utilità sui beni proprietari. Violazione dell’art. 7 della legge 241 del 1990. Violazione del giusto procedimento di legge. Carenza di potere. Abnormità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
L’ente civico avrebbe impedito al ricorrente ed ai suoi germani comproprietari di partecipare al procedimento ablatorio sin dalla fase di elaborazione progettuale dell’opera di pubblica utilità con conseguente illegittimità di tutti gli atti della sequenza procedimentale.
2. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione ed errata applicazione dell’art. 17 comma 2 del d. lgs. 327/01 per mancata comunicazione del provvedimento di approvazione del progetto definitivo e della data di efficacia del medesimo. Violazione dell’art. 7 e ss. della legge 241 del 1990. Abnormità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
Gli atti impugnati sarebbero illegittimi anche perché il Comune intimato avrebbe omesso di comunicare all’esponente, come pure ai suoi germani comproprietari, la data in cui è divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica insistente sui beni in loro proprietà, impedendo loro di fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire ai beni espropriandi, ai fini della più corretta liquidazione della relativa indennità.
3. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione ed errata applicazione dell’art. 20 del d. lgs. 327/01 in relazione alla determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione e per omessa individuazione dei beni oggetto della procedura espropriativa. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
La procedura di determinazione dell’indennità di esproprio sarebbe difforme dalla sequenza prevista dall’art. 20 del d. lgs. 327/01. Inoltre il decreto di esproprio comprenderebbe una particella – la n. 236 n. 4 – non indicata nell’atto di approvazione del progetto definitivo su cui pertanto non sarebbe stata impressa la dichiarazione di pubblica utilità.
4. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione ed errata applicazione dell’art. 22 bis del d. lgs. 327/01 in relazione al decreto di occupazione anticipata dei beni di proprietà ricorrente. Violazione dell’art. 3 della legge 241/90. Carenza di motivazione e motivazione insufficiente. Illogicità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
Ove poi si ipotizzasse che il Comune di XXX abbia fatto ricorso alla procedura di occupazione d’urgenza, il venir meno della dedotta violazione del procedimento di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione ex art. 20 d. lgs. 327/01 – derogato in parte qua dal successivo art. 22bis -, non consentirebbe comunque di superare la mancata indicazione di un cespite successivamente oggetto di ablazione e neppure l’omessa precisa esposizione dei beni da acquisire e delle ragioni fattuali e giuridiche che avrebbero consentito il ricorso alla procedura d’urgenza, in deroga a quella ordinaria, ferma in ogni caso l’omessa comunicazione del decreto di occupazione.
5. Violazione dell’art. 97 Cost.. Violazione ed errata applicazione dell’art. 24 del d. lgs. 327/01 per omessa comunicazione del decreto di esproprio. Abnormità dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.
Il decreto di esproprio n. 1/09, così come tutti gli atti ad esso prodromici e presupposti, non è mai stato comunicato né al ricorrente né ad alcuno dei germani comproprietari con conseguente illegittimità dell’intero procedimento ablatorio.
Si è costituito in giudizio il Comune di XXX per difendere la legittimità degli atti del procedimento ablatorio, concludendo per la reiezione del ricorso nonchè per la sua declaratoria di inammissibilità parziale per difetto di giurisdizione venendo in rilievo, nella prospettazione attorea, un’ipotesi di occupazione usurpativa con riferimento alla particella 236 sub 4 in quanto non ricompresa nel piano particellare allegato alla delibera di approvazione dell’opera pubblica valevole quale dichiarazione di pubblica utilità.
Alla camera di consiglio del 28 aprile 2010 è stata accolta la domanda cautelare con ordinanza n. 100/2010.
Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2010 la causa è stata infine trattenuta in decisione.
Il ricorso è, in parte, infondato, in parte, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito.
Con il primo motivo di gravame il ricorrente lamenta l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, prescritta dall’art. 16, comma 4 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Senonchè il ricorrente si è limitato a denunciare il vizio sotto un profilo meramente formale avendo omesso di allegare circostanze od elementi tali da poter comprovare la possibile incidenza della mancata partecipazione sulla determinazione finale sicchè la doglianza in tal modo articolata deve, secondo la più recente giurisprudenza, ritenersi inammissibile (cfr. Cons. Stato, V, 29 aprile 2009, n. 2737 e Cons. Stato, VI, 29 luglio 2008, n. 3786).
Con il secondo motivo di ricorso l’esponente ha denunciato la mancata comunicazione della data in cui è divenuto efficace il provvedimento di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, prescritta dall’art. 17, comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 con conseguente lesione del diritto di fornire elementi utili per determinare il valore da attribuire ai beni espropriandi ai fini della corretta liquidazione della relativa indennità.
A fronte di specifica censura sul punto, il Comune di XXX, nel costituirsi in giudizio, ha omesso di depositare documentazione probante circa il rispetto dell’obbligo di comunicazione della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo, ciò che è da ricondursi, con ogni probabilità, ad un errore in cui è effettivamente incorso l’ente civico nella consultazione delle risultanze catastali in quanto dall’esame del piano particellare allegato alla delibera di Giunta n. 60 del 27.7.2006 di approvazione del progetto definitivo, la particella 237 risulta erroneamente intestata a tale F.R. sicchè nessuna comunicazione preventiva o successiva alla predetta approvazione è stata fatta nei confronti dei germani S. che, dalle risultanze catastali, risultano invece proprietari della predetta particella.
In ogni caso reputa il collegio, con l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che la contestata mancata comunicazione non sia idonea ad inficiare la legittimità della delibera di approvazione del progetto definitivo e neppure rilevi ai fini della produzione degli effetti del provvedimento in parola (c.d. fase integrativa dell’efficacia) in quanto invero precipuamente finalizzata a determinare la mera conoscenza legale della sua adozione in capo al proprietario che possa risentirne pregiudizio, al solo fine del decorso del termine di impugnazione (cfr. Consiglio di stato, sez. VI, 18 gennaio 2007, n. 86; TAR Campania, Salerno, 15 maggio 2009, n. 2279 nonché T.A.R. Liguria Genova, sez. I, 12 dicembre 2008, n. 2101; contra sebbene con motivazione sintetica TAR Napoli, V, 17 maggio 2005, n. 6346). Del resto in tal senso depone lo stesso tenore letterale dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 laddove, affermando che "…al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l’atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione", presuppone l’esistenza di un provvedimento non solo valido ma anche già produttivo di effetti dimodochè la comunicazione ivi prevista non può che rilevare al solo fine della conoscenza legale e del decorso del termine di impugnazione, come del resto confermato dall’obbligo, del pari ivi sancito, di informare l’interessato della facoltà di prendere visione della relativa documentazione.
Con il terzo e con il quarto motivo il ricorrente censura il mancato rispetto del procedimento di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 20 del D.P.R. 327/2001 e, in ogni caso, l’insussistenza dei presupposti per il ricorso al decreto di occupazione di urgenza, comunque privo dell’indicazione dei cespiti oggetto di materiale apprensione e mai formalmente comunicato.
In senso contrario deve invece osservarsi che il richiamo al procedimento di determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione di cui all’art. 20 – che l’esponente assumerebbe violato – è erroneo in quanto nel caso di specie trova applicazione la fattispecie derogatoria di cui all’art. 22 bis del D.P.R. 327/2001 relativa all’occupazione d’urgenza che pure contempla nel suo ambito la determinazione provvisoria dell’indennità sebbene secondo una diversa scansione procedimentale.
Del pari infondata è l’ulteriore censura di violazione ed erronea applicazione del citato art. 22 bis poiché, contrariamente a quanto allegato dall’esponente, nel decreto di occupazione d’urgenza n. 1/2007 risultano indicati i beni da occupare, i dati identificativi dei proprietari nonché la determinazione provvisoria dell’indennità di espropriazione; anche le ragioni di urgenza sono puntualmente rappresentate e ravvisate nella circostanza che "il termine ultimo per stipulare atti giuridicamente vincolanti con l’impresa aggiudicataria è il 31.12.2007, pena la revoca del finanziamento concesso" sicchè "nelle more della definizione del procedimento espropriativo occorre procedere all’occupazione anticipata dei beni per consentire il rapido avvio dei lavori".
Quanto poi alla omessa comunicazione del decreto di occupazione di urgenza (dovuta, con ogni probabilità, alla errata individuazione del proprietario della particella 237 indicato, anche in questo caso, in tale F.R.), osserva il collegio che tale adempimento non incide sulla validità e neppure sulla efficacia dell’atto ma, al più, sulla regolarità della successiva fase di sua esecuzione, come da tempo autorevolmente chiarito anche in ordine alle connesse implicazione in tema di riparto di giurisdizione che la problematica pone (cfr. Cass. SS. UU. 6 giugno 1994, n. 5493); deve pertanto concludersi che anche in tale fattispecie la comunicazione del provvedimento piuttosto che incidere sulla validità o sulla sua stessa efficacia, rilevi ai soli fini della conoscenza legale ai limitati effetti della decorrenza del termine di impugnazione.
Né in senso favorevole alla natura recettizia del provvedimento in questione può essere richiamata la previsione dell’obbligo di notifica del decreto di occupazione d’urgenza contenuta nell’art. 22 bis, comma primo, in quanto trattasi di comunicazione prevista ai soli fini della determinazione dell’indennità di esproprio in via provvisoria, allo scopo di acquisire le controdeduzioni sul punto del proprietario espropriando.
Alle medesime conclusioni deve infine pervenirsi con riferimento alla mancata notifica del decreto di esproprio, censurata con il quinto motivo di doglianza, avendo la giurisprudenza da tempo chiarito che trattasi di provvedimento privo del carattere di recettizietà e come tale efficace a prescindere dalla sua comunicazione al proprietario del bene (cfr. Cass., I, 15 novembre 2004, n. 21622).
Tutti i motivi di ricorso devono pertanto essere respinti.
La pronuncia di reiezione del gravame peraltro deve essere circoscritta all’espropriazione della particella 237 in quanto assistita da valida dichiarazione di pubblica utilità contenuta nell’atto di approvazione del progetto definitivo mentre con riferimento alla particella 236 sub 4, menzionata nel decreto di esproprio ma non nella dichiarazione di pubblica utilità, si verte in un’ipotesi di occupazione usurpativa atteso che la materiale apprensione del cespite, in esito alla adozione del decreto di occupazione d’urgenza, è avvenuta in assenza di dichiarazione di pubblica utilità sicchè, con riferimento a tale capo della domanda, dev’essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito non venendo in rilievo alcuna forma, neppure mediata, di esercizio del potere (così Cort. Cost. sent. 191/2006).
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tenuto conto che, sebbene i dedotti vizi del procedimento siano stati ritenuti insussistenti, la materiale apprensione della particella 236, sub 4, è effettivamente avvenuta in assenza di rituale dichiarazione di pubblica utilità, con conseguente lesione del diritto di proprietà dell’esponente sulle cui conseguenze dovrà tuttavia pronunciarsi l’autorità giudiziaria competente.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Molise, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
– in parte lo respinge, in parte lo dichiara inammissibile, con riferimento alla particella 236 sub 4 censita al foglio 6 del NCEU del Comune di XXX per difetto di giurisdizione del giudice adito;
– dispone che la riassunzione del giudizio innanzi al giudice ordinario avvenga nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, pena l’estinzione del processo;
– dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Luca Monteferrante, Primo Referendario, Estensore

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