Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14427

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Svolgimento del processo
Con ricorso del 27/6/1996 F.P. e F.S. convenivano in giudizio la Cooperativa l’XXX chiedendo sentenza costitutiva del trasferimento o dell’assegnazione di un immobile composto da un locale tecnico e da un lastrico solare, non censito al NCEU di Roma a favore di F.S. o, in subordine, a favore di F.P. (rispettivamente figlio e padre).
Gli attori esponevano:
che le suddette porzioni immobiliari erano state concesse in uso e godimento con delibera dell’assemblea della cooperativa del 30/1/1990 al prezzo di L. 200.000.000 ai soci L.M.R. e F. P.;
– che F.P. era stato invitato dalla Cooperativa a provvedere al pagamento della somma di sua spettanza pari a L. 92,634.316;
– che la XXX s.r.l., creditrice della Cooperativa, aveva accettato e quietanzato pagamenti per L. 30.000.000 dal F. (quietanza del 23/11/1990) e successivamente pagamenti a saldo della somma dovuta per i volumi tecnici (quietanza del 26/5/1992);
– che i due acquirenti della quota di partecipazione di F. P. nella Cooperativa, relativa all’appartamento dell’interno 9 riconoscevano che le due mansarde ricavate dai volumi tecnici erano state trasferite a lui e al M.;
che F.P. il 20/2/1995 comunicava alla cooperativa di avere ceduto i suoi diritti sul locale tecnico e sul lastrico al proprio figlio S. e successivamente aveva intimato alla Cooperativa di procedere all’assegnazione;
– che la Cooperativa gli rispondeva che, avendo cedutole quote di partecipazione, non aveva alcun diritto sulla porzione immobiliare reclamata e che non aveva mai pagato il corrispettivo di L. 92.634.316.
Il solo F.P. chiedeva inoltre, in via subordinata, la condanna della Cooperativa al pagamento delle somme versate quale corrispettivo dell’immobile in quanto prive di causa, oltre rivalutazione e interessi.
In corso di causa era chiesto, in via subordinata, il trasferimento, a favore di F.P., del diritto di uso e godimento dei predetti locali.
La Cooperativa si costituiva e contestava le domande attoree.
All’esito dell’istruttoria il Tribunale di Roma con sentenza del 13/11/2001 accoglieva parzialmente la domanda restitutoria delle somme di denaro versate da F.P. e per il resto rigettava le altre domande degli attori, nonchè la riconvenzionale della convenuta cooperativa diretta ad ottenere il rilascio dei locali occupati dagli attori e la loro condanna al risarcimento danni; il Tribunale rilevava che la delibera 30/1/1990 dell’assemblea della cooperativa poteva impegnare gli amministratori ad eseguire il deliberato, ma non poteva impegnare la società perchè lo Statuto riservava al Consiglio di Amministrazione il potere gestorio e, in ogni caso, non poteva disporsi l’assegnazione perchè mancava la prenotazione e perchè F.P. non era più socio e F. S. non lo era mai stato, mentre, nelle Cooperative, il diritto all’assegnazione sorge solo in dipendenza del rapporto sociale; era comunque dovuto in restituzione l’importo pagato a titolo di corrispettivo per il diritto rivendicato, ma insussistente.
Il solo F.P. proponeva appello al quale resisteva la Cooperativa che nei confronti di F.P. proponeva appello incidentale diretto ad ottenere la riforma della condanna restitutoria pronunciata a favore di F.P. o almeno la riduzione del suo importo, con la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese del doppio grado.
La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21/12/2006 rigettava l’appello proposto da F.P. e, in accoglimento dell’appello incidentale della Cooperativa, rigettava la domanda restitutoria proposta da F.P..
La Corte territoriale richiamava gli argomenti del Tribunale per rigettare la domanda principale proposta dai F. e rilevava che:
– nel verbale di assemblea del30/l/1990 non v’era traccia di delega all’assemblea delle funzioni gestorie riservate per statuto al consiglio di amministrazione della Cooperativa nè sarebbe stata concepibile una delega non prevista dallo statuto; questa motivazione era data in risposta al motivo di appello con il quale era censurato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la delibera assembleare non era idonea a fare assumere alla Cooperativa obbligazioni nei confronti di terzi;
– non era ravvisabile alcuna ratifica del deliberato dell’assemblea in quanto la richiesta a saldo per il godimento dei locali e delle porzioni immobiliari non poteva essere considerata ratifica e neppure era sottoscritta;
– l’inesistenza della valida assunzione di un impegno da parte della Cooperativa assorbiva la questione relativa alla mancanza della qualità di socio da parte del soggetto che chiedeva l’assegnazione.
A rafforzamento delle suddette motivazioni la Corte territoriale rilevava ancora che la Cooperativa aveva dismesso i locali assegnandoli ai soci e aveva contribuito alla formazione di un regolamento condominiale nel quale era stabilito che erano parti condominiali tutte quelle descritte nell’art. 1117 c.c., tra le quali anche il locale lavatoio e il lastrico solare così che già prima dell’inizio della causa i F. non avrebbero potuto conseguire l’effetto traslativo sui beni in quanto trasferiti ad altro soggetto.
In ordine alla domanda di ripetizione delle somme versate da F. P. alla società costruttrice XXX s.r.l., asseritamente per conto della Cooperativa, la Corte di Appello rilevava che:
– non risultavano solleciti di pagamento di XXX alla Cooperativa, nè che questa avesse debiti per interessi verso l’appaltatrice;
non risultavano indicazioni di pagamento date al F. da parte del Consiglio di amministrazione della Cooperativa;
la ricevuta del 26/5/1992 non faceva menzione di pagamenti per conto della cooperativa;
– la ricevuta di 30.000.000 del 23/11/1990 della XXX, che recava la dicitura per conto della cooperativa XXX, faceva riferimento ai lavori del cantiere e non agli interessi e il teste Fr., amministratore di XXX dal Gennaio 1991 aveva negato che la ricevuta riguardasse debiti della cooperativa;
– l’effetto cambiario di L. 25.000.000 prodotto dal F. risultava emesso dalla Cooperativa e l’annotazione a matita saldata valuta assegni F. non aveva formato oggetto di asseverazione documentale o testimoniale;
– la dichiarazione testimoniale del Fr., relativa al pagamento di L. 200.000.000 non giustifica la ragione per la quale a fronte del presunto pagamento era stata rilasciata ricevuta per L. 30.000.000.
F.P. e F.S. propongono ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso la Cooperativa L’XXX che deposita memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione del giudicato interno, ultrapetizione e violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 112 c.p.c., perchè la sentenza di primo grado era stata appellata dal solo F.P. e l’appello incidentale della Cooperativa era stato proposto nei soli confronti di F.P. così che la statuizione sulla compensazione delle spese del primo grado relativamente a F.S. (rimasto contumace in appello) non poteva essere riformata con la pronunciata condanna del predetto al pagamento delle spese del primo grado, trattandosi di condanna che nessuna parte aveva richiesto.
1.1. Il motivo è fondato: la riforma della sentenza di primo grado era stata richiesta e ottenuta dal Consorzio in relazione alla domanda, proposta dal solo F.P., di restituzione delle somme versate nell’interesse della Cooperativa la quale, con l’appello incidentale, aveva richiesto la condanna del solo F. P. al pagamento delle spese dei due gradi; ne discende che la statuizione di compensazione delle spese del primo grado con riferimento alla posizione di F.S. non poteva essere modificata dalla Corte di Appello; sul punto la sentenza deve essere cassata con annullamento della condanna di F.S. al pagamento delle spese del primo grado con la compensazione delle spese tra F.P. e la cooperativa XXX, tenuto con che la condanna alle spese nei suoi confronti non era stata chiesta dalla Cooperativa.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione del giudicato interno, violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè con la sentenza di primo grado era stata respinta l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla Cooperativa sull’assunto che avendo essa dimesso i beni con l’assegnazione ai soci, la domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti del condominio; questa statuizione non era stata impugnata e pertanto la Corte di Appello non avrebbe potuto ritenere di ufficio mancante il presupposto (la proprietà dei beni da parte della convenuta cooperativa) dell’azione costitutiva diretta al trasferimento dei beni; la Corte territoriale avrebbe inoltre errato nel ritenere la natura condominale dei beni in contesa perchè il locale definito "lavatoio" non era mai stato tale, ma sin dall’inizio era stato considerato una mansarda, tanto che lo stesso regolamento condominiale gli aveva attribuito un numero di interno (l’interno (OMISSIS)) con i relativi millesimi.
2.1 Il motivo è infondato: il Tribunale si era limitato a sostenere che la legittimazione passiva della Cooperativa doveva essere riconosciuta perchè si assumeva che proprio la cooperativa aveva assunto l’obbligazione di trasferire il bene (e nei confronti della cooperativa era stato chiesto l’adempimento dell’obbligo); tuttavia il Tribunale non aveva affrontato il problema della permanenza della titolarità del bene in capo al presunto obbligato al trasferimento;
questo diverso profilo è stato, dunque, legittimamente esaminato dal giudice di appello senza incorrere nella violazione del giudicato interno o nel vizio di extrapetizione perchè la questione sostanziale della proprietà dei beni oggetto della pretesa era già stata posta in primo grado dalla Cooperativa che ne aveva dedotto l’avvenuto trasferimento dal Condominio e il venir meno della proprietà in capo all’obbligato non implica un suo difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda proposta, ma la mancanza di un presupposto dell’azione, ossia determina l’impossibilità di pronunciare il trasferimento al promissario acquirente se l’attore non prova di avere trascritto anteriormente la sua domanda (v. Cass. n. 42/1998).
L’infondatezza del motivo e quindi la conferma, sul punto, della sentenza impugnata che ha rigettato la domanda di trasferimento o assegnazione dei beni, anche per tale ragione, rende superfluo l’esame degli ulteriori motivi relativi alla possibilità, per la cooperativa di disporre dei beni sociali senza una delibera del Consiglio di amministrazione e all’asserita ratifica dell’inefficace delibera dell’assemblea da parte del consiglio di amministrazione e ciò in quanto l’accoglimento della domanda attrice di trasferimento o assegnazione dei beni è comunque impedito dal fatto che la proprietà sì è legittimamente trasferita ad altro soggetto (il condominio) sin dal 1993 (v. pag. 5, punto 5 della sentenza impugnata), mentre la domanda attorea è stata proposta nel 1996.
La circostanza che il lavatoio o volume tecnico e il lastrico solare (come definiti nella delibera posta a fondamento della pretesa) possano essere stati usati come unità abitativa o mansarda non rileva perchè non risulta che nell’assegnazione in proprietà ai soci dell’intero edificio vi sia stata una riserva per i suddetti locali.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 2364 e 2516 c.c., e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione perchè la Corte territoriale ha rigettato la domanda di trasferimento o assegnazione sul presupposto che la delibera assunta nell’assemblea dei soci della cooperativa in data 7/7/1982 e in data 30/1/1990 non potevano impegnare la Cooperativa perchè solo il Consiglio di Amministrazione avrebbe avuto il potere di assumere impegni vincolanti nei confronti della Cooperativa.
I ricorrenti sostengono che ai sensi degli artt. 2364 e 2516 c.c., anche l’assemblea dei soci avrebbe potuto assumere impegni vincolanti per la Cooperativa e che comunque l’impegno assunto era stato ratificato dal CdA con raccomandata del 3 Agosto 1994 con la quale il CdA chiedeva il pagamento della somma dovuta per il godimento dei volumi tecnici lavatoi e dei terrazzi deliberato nell’assemblea del 30/1/1990.
3.1 Il motivo è assorbito dalla già rilevata mancanza del presupposto per l’accoglimento della domanda di esecuzione in forma specifica del preliminare per la mancanza della titolarità del bene.
4. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione perchè la Corte di Appello ha ritenuto non provato il versamento di somme da parte del F. alla appaltatrice per conto della Cooperativa, mentre i versamenti risultavano da evidenze documentali e testimoniali che erano state mal valutate o addirittura trascurate.
5. Il motivo è fondato nei termini che seguono:
in appello le risultanze probatorie e documentali sono state esaminate singolarmente e singolarmente ritenute insufficienti per la prova di pagamenti eseguiti dal F. per conto della Cooperativa, mentre avrebbero dovute essere esaminate nel loro insieme e anche tenendo conto dell’impegno di pagamento che il F. aveva assunto e che, quindi, almeno astrattamente, poteva giustificare pagamenti da questi effettuati nell’interesse della Cooperativa; – la circostanza che il F. fosse in possesso di una cambiale emessa dalla Cooperativa a favore dell’appaltatrice XXX è stata svalorizzata con l’irrilevante argomento per il quale vi sarebbe stata una annotazione a matita di avvenuto saldo con assegni del F., senza considerare la rilevanza probatoria che poteva assumere il semplice possesso della cambiale che, per tale ragione, si doveva presumere pagata;
non è spiegato quale rilevanza possa assumere il fatto che in contabilità non risultasse un debito della Cooperativa per interessi tenuto conto che le quietanze e la cambiale non fanno riferimento a debiti per interessi;
la dichiarazione del teste Fr., quanto al pagamento di L. 200.000.000 da parte dei due soci (il L.M. e il F., in cambio dei godimento e dell’uso dei volumi tecnici e dei terrazzi) senza una effettiva spiegazione, posto che la motivazione per la quale Fr. "non giustifica la ragione per la quale a fronte di tale presunto pagamento la società XXX abbia rilasciato una ricevuta di L. 30.000.000" è incomprensibile in quanto la ricevuta è di due anni anteriore alla quietanza del 26/6/1992 con la quale il Fr. quietanzava il pagamento della somma dovuta per i volumi tecnici e, quindi, la ricevuta di L. 30.000.000 non era "a fronte" del pagamento di L. 200.000.000, – infine, a parte il pagamento di L. 30.000.000 (di cui alla ricevuta del 23/11/1990) per il quale la Corte territoriale sembra escludere che sia stato effettuato per pagare debiti della Cooperativa, neppure è chiarito, quanto alle altre somme, se la Corte territoriale abbia escluso che vi siano stati pagamenti o se abbia escluso che i pagamenti siano stati effettuati per pagare debiti della Cooperativa (in tal caso avrebbe dovuto quanto meno prendere posizione sulle dichiarazioni del teste L.M., trascritte in ricorso e deponenti per il pagamento di debiti della cooperativa).
5. In conclusione:
– in accoglimento del primo motivo di ricorso deve essere cassata senza rinvio la sentenza di appello nella parte in cui ha condannato F.S. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, restando confermata la statuizione di compensazione del primo giudice; devono compensarsi le spese di questo giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra F.S. e la Cooperativa l’XXX per le già evidenziate ragioni (v. supra al punto 1.1) ferma restando la già disposta compensazione per il giudizio di appello;
– deve essere rigettato il secondo motivo di ricorso con assorbimento del terzo motivo, restando così confermata la sentenza impugnata quanto al rigetto dell’appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda attorea di assegnazione o trasferimento della proprietà o di costituzione di un diritto di uso o di abitazione relativamente alle porzioni immobiliari in contestazione;
– deve essere accolto il quarto motivo di ricorso con la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla riforma della sentenza di primo grado che ha accolto la domanda di ripetizione delle somme pagate da F.P.; consegue il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, anche per le spese di questo giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra F.P. e l’XXX s.c.r.l..
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione, che annulla, di condanna di F.S. al pagamento delle spese del primo grado; rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale tra F.P. e la Cooperativa controricorrente, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Compensa le spese di questo giudizio di cassazione nel rapporto processuale tra F.S. e la cooperativa contro ricorrente.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
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