Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14423

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Svolgimento del processo
Con citazione del 22.11.2001 l’Azienda Agricola XXX s.r.l.
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Gorizia, il suo ex amministratore unico, V.G.L., nei cui confronti proponeva domanda di annullamento per conflitto d’interessi, ai sensi dell’art. 1395 c.c., di vari contratti di vendita intercorsi tra la stessa società e l’Azienda Agricola XXX, di cui lo stesso convenuto era proprietario. Chiedeva, inoltre, che questi fosse condannato al pagamento della somma complessiva di L. 185.714.734 corrispostagli in esecuzione di tali contratti.
Nel resistere in giudizio il convenuto eccepiva, fra l’altro, la nullità della procura apposta a margine dell’atto di citazione, in quanto rilasciata dal vice presidente del consiglio d’amministrazione, P.A..
Tale eccezione era accolta dal Tribunale, che con sentenza del 29.3.2005 dichiarava la nullità dell’atto di citazione e compensava integralmente le spese.
La Corte d’appello di Trieste rigettava l’impugnazione principale dell’Azienda agricola XXX e accoglieva quella incidentale del V., condannando la predetta società alle spese del doppio grado di giudizio.
Rilevava la Corte territoriale che dalla visura camerale dell’Azienda Agricola XXX, prodotta dal convenuto, risultava che il vice presidente del consiglio d’amministrazione poteva rappresentare la società solo in caso di assenza o impedimento del vice presidente o, per singoli atti, su delega del consiglio d’amministrazione.
Riteneva, quindi, che la società attrice, oneratavi, non avesse fornito la relativa prova. Osservava, poi, che il verbale del consiglio d’amministrazione del 29.7.1998 non valesse a sanare il difetto di procura, essendone stata disconosciuta la copia foto statica prodotta in giudizio; e che la procura alle liti, richiamata nella memoria di replica dell’appellante e rilasciata dall’amministratore unico della società. N.D., in corso di causa e a sanatoria del pregresso, non risultava ritualmente prodotta in giudizio.
Per la cassazione di detta sentenza ricorre l’Azienda agricola XXX, formulando quattro (in realtà due) motivi d’impugnazione.
Resiste con controricorso V.G.L., che ha altresì depositato memoria.
Motivi della decisione
1. – Preliminarmente si rileva che il controricorso è inammissibile perchè proposto oltre il termine perentorio di cui all’art. 370 c.p.c. (notifica del ricorso perfezionatasi per la parte intimata il 28.10.10, spedizione del controricorso effettuata ex L. n. 53 del 1994 il 9.12.10). Consegue l’inammissibilità della memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 9897/07, 9396/06, 10933/02 e 1021/82).
2. – Non di meno, inerendo a questione rilevabile d’ufficio, va ugualmente esaminata l’eccezione pregiudiziale, sollevata dall’intimato, d’inammissibilità del ricorso in quanto notificato oltre il termine di cui all’art. 325 c.p.c.. Infatti, la rilevabilità dell’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato tardivamente rispetto al termine breve, decorrente dalla data di notifica della sentenza impugnata, non può essere esclusa per il fatto che il controricorso, con il quale si eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione e si indica la prova documentale della notifica della sentenza, sia a sua volta tardivo, ove tale prova documentale, ancorchè depositata unitamente al controricorso, sia posta a disposizione del ricorrente. (Nella specie la S.C. ha desunto la suddetta disponibilità dalla duplice circostanza del deposito dell’atto e della notificazione del controricorso recante la menzione dell’atto depositato) (Cass. n. 252/01; conforme, n. 886/89). Inoltre, la produzione di atti e documenti di cui all’art. 372 c.p.c., riguardanti l’ammissibilità del ricorso per cassazione, da parte dell’intimato che abbia proposto tardivamente il controricorso, al quale i documenti siano stati allegati, è valida ed efficace, ed i documenti stessi possono conseguentemente essere esaminati e valutati dalla Corte (nella specie, per verificare l’intempestività della notifica del ricorso, e quindi la formazione di un giudicato interno) a condizione che l’intimato stesso partecipi alla discussione orale (Cass. n. 9093/02).
2.1. – Nella specie, la parte controricorrente ha depositato copia autentica della sentenza d’appello, con relata di notifica presso la cancelleria della Corte triestina e relativa certificazione di passaggio in giudicato, ha espressamente menzionato tale atto nel controricorso e il suo difensore è comparso all’udienza di discussione.
2.2. – Osserva questa Corte che la sentenza d’appello è stata ritualmente notificata presso la cancelleria della Corte triestina, ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 82 non avendo il difensore dell’Azienda Agricola XXX, del foro di Udine, provveduto ad eleggere domicilio per il giudizio di secondo grado nella circoscrizione di Trieste.
2.2.1. – Componendo il contrasto insorto tra le sezioni semplici circa l’applicabilità della disposizione citata anche al giudizio di secondo grado innanzi alla Corte d’appello, le S.U. di questa Corte hanno enunciato, con una recentissima pronuncia, il seguente principio di diritto: "Il R.D. n. 37 del 1934, art. 32 (…) trova applicazione in ogni caso di esercizio dell’attività forense fuori dalla circoscrizione cui l’avvocato è assegnato per essere iscritto al relativo ordine professionale del circondario e quindi anche nel caso in cui il giudizio sia in corso innanzi alla corte di appello e l’avvocato risulti essere iscritto ad un ordine professionale di un tribunale diverso da quello nella cui circoscrizione ricade la sede della corte di appello, ancorchè appartenente allo stesso distretto della medesima corte di appello. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore delle modifiche degli artt. 366 e 125 c.p.c., apportate rispettivamente dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 25, comma 1, lett. i), n. 1), e dallo stesso art. 25, comma 1, lett. a), quest’ultimo modificativo a sua volta del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, comma 35-ter, lett. a), conv. in L. 14 settembre 2011, n. 148, e nel mutato contesto normativo che prevede ora in generale l’obbligo per il difensore di indicare, negli atti di parte, l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprio ordine, si ha che dalla mancata osservanza dell’onere di elezione di domicilio di cui all’art. 82 per gli avvocati che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale al quale sono assegnati consegue la domiciliazione ex lege presso la cancelleria della autorità giudiziaria innanzi alla quale è in corso il giudizio solo se il difensore, non adempiendo all’obbligo prescritto dall’art. 125 c.p.c., non abbia indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata comunicata al proprio ordine".
2.2.2. – Questa Corte ritiene di condividere tale principio, che riconferma l’indirizzo maggioritario precedente (v. Cass. S.U. nn. 4602/92, 4225/95, 11678/95, 12775/99 e S.U. 20845/07, nonchè Cass. nn. 4502/96, 1460/00, 2952/00, 22542/07 e 19001/10; contro, nn. 13587/09 e 11486/10), nessuna nuova o diversa considerazione potendosi svolgere in senso difforme.
2.3. – Applicato il suddetto principio di diritto alla fattispecie, in cui non il ricorso per cassazione (come nel caso sottoposto all’esame delle S.U.), ma la sentenza d’appello è stata notificata ex art.326 c.p.c. presso la cancelleria del giudice a quo ai sensi del R.D. n. 37 del 1934, art. 32 in difetto di elezione di domicilio nella relativa sede, e rilevato che l’atto propulsivo del giudizio d’appello è di data anteriore alle modifiche apportate all’art. 125 c.p.c., va da sè che il termine breve d’impugnazione risulta ampiamente spirato alla data di notificazione del ricorso per cassazione dell’Azienda agricola XXX s.r.l. La sentenza d’appello, infatti, è stata notificata il 15.12.2009, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato, quanto alla posizione del ricorrente, il 27.10.2010, data di spedizione del plico a mezzo del servizio postale.
2.3. – S’impone, pertanto, la relativa declaratoria d’inammissibilità, restando assorbita l’ulteriore questione di inammissibilità derivante dal mancato deposito, prescritto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2), della copia notificata della sentenza d’appello.
3. – Considerato il contrasto giurisprudenziale anzi detto e la sua recente composizione, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa integralmente le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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