Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14422

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Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 27 luglio 2006 A.F. proponeva opposizione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170 avverso il decreto di liquidazione delle competenze del c.t.u. ing. O. S. nel proc. civ. n. 96421/2003 R.G. pendente dinanzi al Tribunale civile di Roma. Il designato giudice monocratico di detto Tribunale, con ordinanza depositata il 27 marzo 2007, rigettava il ricorso affermando che la somma di Euro 1.123,50 richiesta a titolo di rimborso spese andava riconosciuta, risultando la contestazione dell’opponente superata dalla produzione, seppure successiva, della fattura emessa da certo M. che aveva avuto ad oggetto l’espletamento di attività materiale, non necessitante di autorizzazione del giudice.

Avverso detta ordinanza ha proposto impugnazione per cassazione ex art. 111 Cost. la stessa A., articolato su due motivi.

Nessuno si è costituito, in questa fase, quale controricorrente.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del consulente tecnico di ufficio spese senza che fosse allegata alcuna documentazione comprovante le stesse.

Con secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 56 per avere il Tribunale erroneamente liquidato in favore del consulente tecnico di ufficio il compenso per attività svolta da un ausiliario pur in mancanza di una preventiva autorizzazione.

Le censure vengono esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione, in quanto attengono entrambe alla natura delle spese rimborsabili al c.t.u..

Nella disciplina di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 49 e 56 è stata mantenuta la distinzione, già contenuta nella L. 8 luglio 1980, n. 319, quanto alla natura delle spese essendo stata ribadita la differenziazione tra le spese per l’adempimento – dell’incarico di consulenza, da rimborsare indipendentemente da preventiva autorizzazione, qualora documentate e ritenute, secondo il prudente apprezzamento del giudice, necessarie ai fini delle indagini e dell’adempimento dell’incarico, e spese per attività strumentali rispetto ai quesiti posti con l’incarico svolte con l’ausilio di prestatori di opera, rimborsabili soltanto in caso di preventiva autorizzazione.

Nella specie il c.t.u. nella richiesta di liquidazione presentata il 21.6.2006 ha indicato le varie voci di spesa delle quali richiedeva il rimborso, sia pure provvedendo a documentarle nel corso del procedimento D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170.

Per quanto concerne le spese sostenute per l’adempimento dell’incarico di consulenza, sono stati liquidati i costi per i bolli, per la dattilografia, per le copie, per la rilegatura e le fotografie. Premesso che si tratta di operazioni inevitabili (profilo, peraltro, non contestato) ed oggettivamente comportanti una spesa, va osservato che la documentazione giustificativa prodotta – consistente nella fatturazione rilasciata da terzo al c.t.u., da presumersi per tutte le predette attività – è stata ritenuta dal giudice dell’opposizione soddisfacente l’esigenza di prova. Del resto quanto alla documentabilità dei predetti esborsi deve considerarsi il carattere necessario delle stesse, dal momento che per i bolli l’ammontare degli stessi era rilevabile direttamente dall’autorità giudiziaria attraverso l’esame dell’elaborato peritale e degli allegati prodotti dal consulente, ove i bolli erano apposti.

Di converso, quanto alla liquidazione del compenso in favore di prestatori di opera dei quali si sia avvalso il c.t.u., per espressa disposizione di legge, oltre che per ontologica diversità, la spesa per l’attività strumentale svolta da ausiliari del consulente tecnico non rientra tra le spese discrezionalmente affrontate da quest’ultimo per l’adempimento dell’incarico e la loro liquidazione deve avvenire non solo secondo le tariffe giudiziarie richiamate dal cit. D.P.R. art. 56, comma 3, e art. 50 (del T.U.), ma neppure può essere elusa la preventiva autorizzazione del giudice in ragione dell’estraneità dell’ausiliario all’incarico di consulenza (cfr.:

Corte cosi., ord. 22 aprile 2002, n. 128; Cass. 11 giugno 2008 n. 15535; Cass. 30 marzo 2006 n. 7499). Su tale punto il Tribunale ha omesso ogni esame pur incidendo la nomina degli ausiliari del C.T.U. sulla regolarità delle operazioni, presupposto per la liquidazione de compenso, e pur deducendosi che, nel compenso liquidato al c.t.u., è stato compreso l’importo di Euro 400,00 per l’assistenza assicurata dal M. e da assistente diplomato (utilizzato per i rilievi effettuati nei sopralluoghi in (OMISSIS) e presso l’Ufficio Tecnico Comune e Catasto di (OMISSIS)), assistenza che dal provvedimento di liquidazione non risulta essere stata autorizzata. Pertanto non può essere riconosciuto alcun compenso (neppure sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal c.t.u.) in relazione all’attività svolta da un tecnico incaricato dal consulente tecnico di ufficio senza autorizzazione del giudice.

In tali termini, che questo collegio condivide, si è espressa recentemente questa Corte (v. Cass. 29 luglio 2003 n. 11636).

Conclusivamente, il primo motivo del ricorso va respinto, mentre va accolto il secondo motivo; l’ordinanza va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvedere ad un nuovo esame della controversia in applicazione dei principi esposti.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo;

cassa, in relazione al motivo accolto, il provvedimento impugnato e rinvia, anche per spese, al Tribunale di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2A Sezione Civile, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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