Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 21-06-2013, n. 27352

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Torino ha confermato l’ordinanza con cui il giudice aveva applicato nei confronti di B.L. (alias B. L.), arrestato in flagranza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, contestualmente dichiarandosi incompetente a favore del Tribunale dei minorenni, essendo dubbia la maggior età del prevenuto. Il Tribunale ha dato atto della sicura esistenza di gravi indizi di colpevolezza nonchè della ricorrenza di esigenze cautelari anche sotto il profilo dell’urgenza, essendo stato tra l’altro l’indagato arrestato per fatti analoghi dopo l’episodio di cui qui si discute. Ha riferito che la difesa si era richiamata alla disposizione contenuta nel D.P.R. n. 448 del 1988, art. 19, secondo la quale nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari personali diverse da quelle previste dal capo di cui tale disposizione fa parte; poichè in tale capo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria non è previsto, l’ordinanza impugnata, secondo la Difesa, sarebbe illegittima. Il Tribunale ha dichiarato di non condividere tale argomento perchè non tiene conto del fatto che anche al giudice ordinario, indiscutibilmente, è data la possibilità di applicare una misura cautelare nei confronti di un minore laddove, come nel caso di specie, sussistano i presupposti di cui all’art. 27 c.p.p. e art. 291 c.p.p., comma 2 (v., ad es. Cass. Pen., sez. 5^, sent. n. 24237/2004). In casi di questo genere – ha osservato ancora il Tribunale – non appare prospettabile l’eventualità che al giudice ordinario sia dato di applicare istituti di stretta competenza del giudice minorile, quali quelli contemplati dal capo 2^ del D.P.R. n. 448 del 1988, nè il sistema normativo risulta conferire esplicitamente tale facoltà. Apparirebbe profondamente incongrua dal punto di vista sistematico l’assegnazione implicita al giudice ordinario di funzioni, sia pure provvisorie, per le quali questi è sprovvisto di competenza funzionale. Si deve pertanto ritenere che il sistema tolleri l’opposto, e che cioè permetta al giudice ordinario, ove sussistano ragioni di urgenza, di applicare nei confronti del minore uno dei presidi cautelari di propria competenza, evidentemente individuato tra quelli contemplati dal codice di procedura penale. La dimensioni della deroga sono del resto contenute, per effetto della disposizione di cui all’art. 27 c.p.p..

2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo la violazione di legge per inosservanza del D.P.R. n. 448 del 1998, art. 19 a norma del quale nei confronti dell’imputato minorenne non possono essere applicate misure cautelari diverse da quelle previste nello stesso capo tra cui non figura l’obbligo in questione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^ 11.5.2004 n. 24237 Rv. 228106) il disposto di cui all’art. 291 c.p.p., comma 2, secondo cui il giudice richiesto dell’applicazione di una misura cautelare personale, qualora accerti l’urgenza di soddisfare un’esigenza cautelare, deve disporre detta misura, pur dichiarando la propria incompetenza, trova applicazione con riguardo a qualsiasi dichiarazione di incompetenza, ivi compresa quella pronunciata in favore del tribunale per i minorenni. Era stato già in precedenza chiarito (sez. 1^ 27.10.1993 n. 4491 Rv. 196466) che in virtù del meccanismo processuale delineato dall’art. 291 c.p.p., comma 2, l’incompetenza accertata non solo non spoglia, nell’immediato, il giudice incompetente del potere di adottare misure cautelari, ove ne ravvisi la necessità, ma conferisce validità, sia pure a termine, al provvedimento cautelare assunto contestualmente alla dichiarazione di incompetenza. L’inciso "per qualsiasi causa", contenuto nella suddetta norma, non consente alcuna distinzione, sicchè l’incompetenza funzionale del giudice ordinario rispetto a quello minorile riceve lo stesso trattamento dell’incompetenza "ratione loci" o "materiae". Nè può sostenersi che si profila, per il giudice ordinario, una sorta di carenza di giurisdizione, dal momento che proprio il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 (recante disposizioni sul processo penale a carico di minorenni) all’art. 3 – rubricato "competenza" – prevede che il Tribunale per i minorenni è "competente", non già che ha giurisdizione su tali imputati.

E’ dunque pacifico che in caso di urgenza, il giudice ordinario, pur funzionalmente incompetente nei confronti dell’imputato minorenne, può adottare nel suoi confronti una misura cautelare nei limiti dell’art. 27 c.p.p.. Non può però ritenersi che lo stesso giudice possa adottare misure diverse da quelle che il capo 2^ del D.P.R. n. 448 del 1988, contenente le disposizioni sul processo penale a carico di minorenni espressamente consente siano adottate nei confronti del minore, con esplicita previsione nell’art. 19 del divieto di applicazione di misure diverse. La competenza di intervenire nei confronti del minore con misure limitative della libertà che in via di eccezione e sul presupposto dell’urgenza viene riconosciuta al giudice ordinario non può che esser esercitata nei limiti in cui l’ordinamento consente un tale intervento, e cioè attraverso l’adozione delle sole misure previste dal predetto capo 2^, atteso che l’attribuzione di competenza può consentire a un giudice diverso da quello che sarebbe competente in via ordinaria di adottare un provvedimento che quest’ultimo dovrebbe adottare, ma giammai di applicare delle disposizioni che il giudice competente non potrebbe applicare.

2. Conclusivamente l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio come pure il provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari di Torino del 5 gennaio 2013.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e il provvedimento cautelare del giudice per le indagini preliminari di Torino del 5 gennaio 2013.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

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