Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14420

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Svolgimento del processo
1. – L’architetto Z. chiedeva e otteneva un decreto ingiuntivo dal giudice di pace di Roma nei confronti del Condominio oggi intimato per l’importo complessivo di Euro 1.369,24, oltre interessi legali in relazione al pagamento della fattura emessa il (OMISSIS) e relativa al contratto stipulato dal Condominio in data 8 maggio 2000.
2. – Il condominio si opponeva a tale pretesa, deducendo l’inesatto adempimento dell’obbligazione contrattuale assunta dall’architetto e la violazione degli obblighi di buona fede e di correttezza, invocando l’art. 1360 c.c..
3. – Il giudice di pace di Roma accoglieva l’opposizione e dichiarava non provato il credito oggetto del decreto ingiuntivo con la revoca del medesimo e condanna al pagamento delle spese processuali.
4. – Il professionista impugnava la sentenza. Il Tribunale di Roma accoglieva l’appello e rigettava l’opposizione del Condominio, compensando per la metà le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
5. -Il ricorrente impugna la sentenza nella sua qualità di condomino del condominio ed articola quattro motivi. Nessuna attività in questa sede hanno svolto gli intimati.
Motivi della decisione
1.1 motivi di ricorso.
1.1 – Col primo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3, nonchè insufficiente motivazione. L’architetto Z. depositava in appello tre nuovi documenti in relazione ai quali la difesa del Condominio eccepiva la tardività. Il Tribunale riteneva possibile la produzione, senza tener conto che non veniva addotta alcuna ragione per la tardiva produzione e senza motivare sulla indispensabilità della stessa. Al riguardo, il ricorrente formula i seguenti quesiti di diritto: A) "vero che nel giudizio d’appello, l’art. 345 c.p.c. non consente il deposito di nuovi documenti salvo che non venga dedotta e provata l’impossibilità di tempestiva produzione in primo grado o che il giudice di merito non ritenga con motivazione congrua e logica assolutamente indispensabili ai fini del decidere"; B) "vero che il tribunale non poteva porre a fondamento della sua decisione mezzi di prova depositati in appello, senza motivare sulla loro indispensabilità ai fini del decidere, ovvero riconoscendo che la parte aveva provato l’impossibilità di depositarli in primo grado".
1.2 – Col secondo motivo parte ricorrente lamenta: "vizio di motivazione e carenza istruttoria, nonchè violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. – art. 118 disp. att. c.p.c. per non aver il giudice dell’appello chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto provato il credito senza considerare i profili di negligenza denunciati dal Condominio quanto alla tempestiva informazione sullo stato dei lavori e quanto alla emissione degli stati di avanzamento mensili dei lavori. Al riguardo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "vero è che il giudice deve porre a fondamento della sua decisione le prove ritualmente offerte dalle parti, valutarle secondo il suo prudente apprezzamento motivando la sentenza ed indicando i principi di diritto applicati".
1.3 – Col terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza istruttoria, nonchè insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (l’aver l’architetto adempiuto diligentemente tutti gli obblighi del suo mandato professionale).
Al riguardo formula il seguente quesito di diritto: "vero è che il giudice deve osservare il principio della disponibilità delle prove ritualmente offerte dalle parti, nel senso che ha l’obbligo di esaminarle e porle a fondamento della sua decisione motivandola indicando principi di diritto applicati".
2.4 – Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 113, 115, 116, 189 e 321 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., nonchè insufficiente motivazione sul fatto controverso e decisivo relativo all’incompleto negligente adempimento da parte dell’architetto a tutti gli obblighi del suo mandato professionale. Al riguardo conclude col seguente quesito di diritto: vero è che il giudice deve rispettare il principio dell’onere della prova a carico di chi agisce e valutarle secondo il suo prudente appressamento motivando la sentenza e indicando i principi di diritto applicati.
3. – Il ricorso va rigettato.
3.1 – Occorre in primo luogo e in via generale osservare che il ricorso, quanto alla formulazione dei quesiti, non risponde alle prescrizioni contenute nell’art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis (tenuto conto delle sopra indicate date di pronunzia e pubblicazione della sentenza impugnata) per effetto delle disposizioni regolanti il processo di cassazione introdotte dal decreto legislativo 2006 n. 40. In particolare, l’art. 366 bis c.p.c. (inserito dal citato D.Lgs., art. 6) prevede che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 c.p.c l’illustrazione di ciascun motivo "si deve concludere a pena di inammissibilità con la formulazione di un quesito di diritto" e nel caso di cui al 5 con la "chiara indicazione del fatto controverso".
E’ dato ormai ampiamente recepito nella giurisprudenza della S.C. la previsione dell’indispensabilità, a pena di inammissibilità, della individuazione dei quesiti di diritto e dell’enucleazione della chiara indicazione del "fatto controverso" per i vizi di motivazione imposti dal nuovo art. 366 bis cod. proc. civ., secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità. Tale previsione risponde all’esigenza di soddisfare l’interesse del ricorrente ad una decisione della controversia diversa da quella cui è pervenuta il provvedimento impugnato, e, nel contempo, con più ampia valenza, di estrapolare, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione (costituente l’"asse portante" della legge delega presupposto dal D.Lgs. n. 40 del 2006), il principio di diritto applicabile alla fattispecie. Pertanto, il quesito di diritto integra il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi inammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità (in questi termini v., ex multis, S.U. sent. nn. 14385/2007; 22640/2007, 3519/2008, 11535/2008, S.U., n. 26020/2008 e ordinanza, sez. 1, n. 20409/2008).
Quanto ai requisiti ed alle caratteristiche del quesito, che deve necessariamente essere presente nel ricorso con riferimento a ciascun motivo (Cass. SU 2007 n. 36), ulteriormente è stato precisato che il quesito deve essere: a) esplicito (SU 2007 n. 7258; SU 2007 n. 23732;
SU 2008 n. 4646) e non implicito; b) specifico, e cioè riferibile alla fattispecie e non generico (SU 2007 n. 36, SU 2008 n. 6420 e 8466); c) conferente, attinente cioè al decisum impugnato e rilevante rispetto all’impugnazione (SU 2007 n. 14235).
In sintesi il principio di diritto deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta – negativa od affermativa – che ad esso si dia, discenda in modo univoco l’accoglimento od il rigetto del gravame.
Quanto alla formulazione dei motivi nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, la censura di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione deve contenere un momento di sintesi (che svolge l’omologa funzione del quesito di diritto per i motivi di cui all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 1, 2, 3 e 4) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (v. S.U. sent. n. 20603/2007 e, successivamente, le ordinanze della sez. 3 n. 4646/2008 e n. 16558/2008, nonchè le sentenze delle S.U. nn. 25117/2008 e n. 26014/2008). Il relativo requisito deve sostanziarsi in una parte del motivo che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata. Non soddisfa quindi tale requisito il motivo nel quale sia possibile individuare un determinato fatto controverso, riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, soltanto all’esito della completa lettura della illustrazione e dell’attività di interpretazione svolta dal lettore e non di una specifica indicazione da parte del ricorrente, deputata all’osservanza del requisito del citato art. 366 bis (ord., sez. 3, n. 16002/2007; ord., sez. 3, nn. 4309/2008, 4311/2008 e 8897/2008, cit, nonchè sent. S.U. n. 11652/2008). L’appropriata formulazione del motivo richiede, quindi, che l’illustrazione venga corredata da una sintetica esposizione del fatto controverso, degli elementi di prova valutati in modo illogico o illogicamente trascurati, nonchè del percorso logico in base al quale si sarebbe dovuti pervenire, se l’errore non vi fosse stato, ad un accertamento di fatto diverso da quello posto a fondamento della decisione (v., da ultimo, ord., sez. 3, n. 16567/2008).
3.2 – Il ricorso non risponde agli indicati requisiti.
Con tutti e quattro i motivi vengono avanzate denunce di violazione di legge e di vizio di motivazione.
Quanto alle denunce di violazione e di falsa applicazione di norme, i quesiti, pure proposti, risultano generici e non specifici, risolvendosi in un astratto interpello alla Corte, senza alcun specifico attaglio alla decisione impugnata.
Sicchè sotto tale profilo tutte le censure così articolate risultano inammissibili.
Anche le censure relative al vizio di motivazione risultano non del tutto adeguate rispetto ai requisiti elaborati dalla Corte, ma il Collegio ritiene che nell’ambito di ciascun motivo sia enucleabile il fatto controverso, peraltro anche sinteticamente, anche se genericamente, riportato nella rubrica del motivo.
Ma nessuna delle indicate censure coglie nel segno, posto che la motivazione del giudice di appello, sia pure estremamente stringata e chiaramente ritagliata sull’impugnazione proposta, risulta adeguata e priva dei vizi denunciati.
Al riguardo è opportuno rilevare quanto segue con riguardo a ciascun motivo, riportando di seguito la motivazione della decisione impugnata: "Va rilevato che l’appellante ha adeguatamente provato di aver svolto l’incarico affidatogli dall’appellato, mentre, non solo quest’ultimo non ha adeguatamente dimostrato l’esistenza di una violazione dell’obbligo di diligenza da parte del professionista, ma le risultane istruttorie acquisite sembrano escluderne la sussistenza. Ed invero, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, deve darsi atto che dalla documentazione prodotta risulta in maniera esauriente come l’appellante abbia costantemente seguito l’andamento dei lavori, provvedendo di volta in volta ad effettuare i rilievi alla ditta appaltatrice e a partecipare agli incontri, onde porre in grado il condominio di adottare decisioni che erano di sua competenza. Nè, per sostenere il contrario, appare determinante il rilievo di una asserita tardività di intervento del direttore dei lavori per far rilevare il mancato rispetto del termine da parte dell’appaltatore, sul perchè un ordine di servigio sarebbe stato tardivamente emesso. Ciò vale in particolare con riferimento al contestato ritardo nell’istallazione del sistema di allarme, che doveva essere apposto ai ponteggi, perchè conforme all’esperienza appare la condotta del professionista che ha ritenuto di emettere (invito formale a rispettare quanto contrattualmente previsto all’appaltatore, allorchè lo stato di avanzamento del ponteggio rendeva effettivamente utile il posizionamento dell’impianto. Al riguardo, inoltre;, non è superfluo rilevare che spetta al professionista, in difetto di specifiche previsioni, stabilire le modalità con le quali deve intervenire per portare a termine il suo incarico. Ugualmente nessun addebito sembra potersi formulare al professionista in relazione all’obbligo di informare periodicamente il condominio circa l’andamento dei lavori. Dagli atti emerge, infatti, che il professionista ha tenuto costantemente informato il condominio e che ha altresì provveduto ad emettere i SAL, mentre la documentazione acquisita, induce ad escludere il condominio non ne abbia avuto conoscenza prima del giudizio. In presenza di tale risultanze processuali e in difetto di più precisi elementi di prova in ordine all’esistenza di una condotta negligente dall’appellante il gravame deve essere accolto.
Il giudice d’appello, quanto alla documentazione prodotta in appello, pur ritenendola ammissibile, non la pone esplicitamente a fondamento della sua decisione, per quanto risulta dalla riportata motivazione.
Il ricorrente deduce nel primo motivo che sarebbero stati depositati nel fascicolo d’appello tre nuovi documenti, così descritti: una lettera datata 12.04.01 inviata dalla ditta XXX all’amministratore del condominio ricorrente e all’architetto su un filo, una ulteriore lettera prima di data inviata dalla medesima ditta XXX e un’altra lettera datata 28.06.01. Null’altro il ricorrente deduce per chiarire il contenuto di tali missive neanche nei restanti motivi. Sicchè il dedotto vizio di motivazione, che ha riguardo alla pretesa utilizzazione di documenti inammissibili perchè tardivamente proposti, risulta privo di autosufficienza ai fini della rilevanza del vizio denunciato.
I restanti motivi, che hanno riguardo a vizi di motivazione, pur apparendo rivolti a censurare carenze istruttorie e motivazionali riguardo alla vicenda che ha riguardato l’attività del professionista, non tengono conto specificamente delle valutazioni operate dal giudice dell’appello con riguardo alle violazioni agli obblighi di diligenza che lo stesso condominio ha indicato, quanto alla informativa sull’andamento dei lavori e alle prescrizioni in ordine ai sistemi d’allarme. Al riguardo, il giudice dell’appello ha chiarito che per quest’ultimo aspetto l’eventuale ritardo, tenuto conto dello stato di esecuzione del ponteggio, non poteva costituire di per sè un inadempimento all’incarico ricevuto e ha affermato che risultava operata la necessaria informativa. Talchè, in definitiva, le censure si risolvono in una richiesta, inammissibile in questa sede, di rivalutazione del materiale probatorio a fronte di una decisione certamente sintetica, ma sufficiente ed adeguata, anche tenuto conto della specificità della vicenda, nella quale, per come afferma lo stesso ricorrente (ma non il giudice dell’appello) sarebbero intervenute dimissioni non ritirate da parte dell’architetto in data anteriore a quelle relative ad alcuni dei fatti posti a fondamento della dedotta negligenza.
4. Nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 3 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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