Cass. civ. Sez. II, Sent., 10-08-2012, n. 14419

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. – I ricorrenti, i primi tre quali eredi di S.G., i successivi sei quali eredi di M.C. e gli altri quattro quali eredi di M.M.C. impugnano la sentenza n. 3844 del 5 dicembre 2006 della Corte d’appello di Napoli.

Tale sentenza ha dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso la sentenza n. 825 del 2002 del Tribunale di Avellino, che pronunciava sulla domanda avanzata dai danti causa dei ricorrenti per ottenere la risoluzione del contratto di appalto per l’esecuzione di lavori sull’immobile di cui erano comproprietari, danneggiato dal terremoto e sito in (OMISSIS).

2. – La domanda era stata proposta nei confronti dell’impresa edile di S.B. e del geometra d.V.A., che aveva predisposto il progetto e diretto i lavori e riguardava l’inadempimento relativo alla mancata esecuzione di svariati lavori e la presenza di vizi con richiesta dei relativi danni. Veniva evocata in giudizio anche C.L., quale comproprietaria dell’immobile.

I convenuti chiedevano il rigetto della domanda, eccependo anche l’intervenuta decadenza e l’impresa chiedeva in via riconvenzionale, nei confronti di M.C. nella qualità, il pagamento del saldo.

Il Tribunale di Avellino, sezione stralcio, espletata c.t.u., rigettava la domanda di risoluzione ed accoglieva la domanda riconvenzionale dell’impresa nei confronti di M.C. nella sua qualità di delegato condominiale, condannandola al pagamento di Euro 7590,73 con interessi e rivalutazione.

3. – Gli eredi di M.C. nonchè S.L., quale erede di M.M.C. proponevano appello nei confronti dell’impresa e del geometra nonchè di C.L. e degli eredi di M.M.C..

La Corte d’appello dichiarava inammissibile l’appello per mancata prova della qualità di erede da parte degli appellanti, posto che la sentenza impugnata era stata pronunciata dei confronti dei soggetti dei quali gli impugnanti affermavano essere eredi. Rilevava la Corte in particolare che non era stata fornita, nè addotta alcuna prova della loro qualità di eredi.

4. – I ricorrenti articolano un unico motivo. Resiste con controricorso S.B.. Gli altri intimati non hanno svolto attività in questa sede. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1.1 motivi del ricorso.

Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 100,110, 112, 113 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Rilevano che, a seguito della specifica eccezione avanzata dall’appellato costituito, avevano depositato in data 20 maggio 2003 (volume terzo) a) ampia e idonea documentazione quanto al decesso di M.C. e della qualità di eredi dei germani S. (volume terzo pagina 1); nonchè la dichiarazione di apertura della successione di M.C. del 20 luglio 2001 con l’individuazione dei germani S. come eredi e la domanda di voltura catastale; B) la situazione di famiglia di M.C. M., vedova di S.A. dalla quale risultava che S.L. era figlia del M. e il relativo avviso di liquidazione dell’imposta successione di M.M.C..

Sostengono che l’errore in cui era incorsa la Corte territoriale risultava evidente sulla base della documentazione prodotta.

Osservano, inoltre, che doveva presumersi l’accettazione dell’eredità in conseguenza dell’avvenuta interposizione dell’appello. Formulano al riguardo quesito di diritto e producono ulteriore documentazione, quanto alla legittimazione di alcuni ricorrenti alla proposizione della presente impugnazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di impugnazione proposto ha natura revocatoria e rende quindi inammissibile la proposta impugnazione, essendo il rimedio esperibile quello della revocazione della sentenza di appello.

Occorre osservare, infatti, che la Corte di appello, nell’adottare la decisione di inammissibilità, ha così motivato (pag. 9 della sentenza): "… gli appellanti hanno agito in questo secondo grado del giudico i primi sette nella dichiarata qualità di unici e legittimi eredi della signora M.C., deceduta il (OMISSIS)" e la S. "quale erede di M.M. C."; nessuna prova però essi hanno neppur dedotto quanto alla sussistenza della loro effettiva qualità di eredi delle originarie attrici M.. I ricorrenti deducono invece di aver fornito tale prova, producendo gli atti su richiamati.

La Corte territoriale, quindi, sarebbe incorsa in un errore di percezione sulle risultanze degli atti, tipico errore revocatorio. Al riguardo, questa Corte ha più volte avuto occasione di osservare che L’errore di fatto revocatorio di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, essendo un errore di percezione del giudice risultante dagli atti o documenti della causa, è configurabile nel caso in cui il giudice supponga inesistente un documento ritualmente prodotto ed effettivamente esistente (Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 25/05/2011 – rv. 618120).

3. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in 1.500,00 Euro per onorari e 200,00 per spese, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012
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