Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 21-06-2013, n. 27348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Il tribunale di Bologna ha confermato la sentenza del giudice di pace che ha ritenuto P.E. responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. in relazione all’incidente stradale avvenuto in (OMISSIS) e lo ha condannato, concesse attenuanti generiche, a Euro 600 di multa. Il tribunale in particolare ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per dichiarare la nullità della sentenza di primo grado per mancata contestazione dell’aggravante speciale delle lesioni gravissime, dal momento che in primo grado erano state concesse le attenuanti generiche prevalenti;

quanto alla responsabilità dell’imputato, il Tribunale ha condiviso la valutazione del primo giudice circa le modalità d svolgimento dell’incidente, ritenendo quindi che effettivamente il P. non aveva tenuto conto del sopraggiungere della persona offesa V. a bordo della motocicletta e a causa di ciò non aveva concesso la precedenza; in proposito rilevava in particolare il tribunale che erano state prodotte in giudizio due sentenze con le quali era stato annullato il verbale che aveva comminato all’imputato una sanzione amministrativa per il mancato adeguamento della velocità alle condizioni del momento ai sensi dell’art. 141 C.d.S., comma 3; anche per tale via si doveva escludere l’eccesso di velocità del V.. Il giudice escludeva altresì la possibilità di dichiarare estinto il reato per condotta riparatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35 dal momento che il fatto aveva posto la persona offesa in pericolosità, circostanza che costituiva una valida ragione per negare la clausola estintiva.

2. Ha presentato ricorso per cassazione la difesa del P..

Con un primo motivo deduce violazione di legge e difetto di motivazione per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti.

Il tribunale nel confermare la ricostruzione operata con la sentenza di primo grado ha rafforzato la proprio motivazione richiamandosi anche alle sentenze del giudice di pace civile che avevano annullato il verbale con cui la polizia municipale aveva contestato al V. la violazione dell’art. 141 C.d.S., comma 3; rileva la difesa che tale annullamento è intervenuto unicamente per valutazioni di carattere procedurale circa la notifica del verbale, senza che il giudice di pace abbia svolto alcuna valutazione di merito. In tale situazione le sentenze civili non contenevano alcun elemento valutabile come elemento di prova sulla mancanza di velocità eccessiva del V., sicchè il tribunale in realtà non ha risposto alle censure mosse con l’atto d’appello. Con un secondo motivo deduce inosservanza di legge, art. 604 c.p.p., in relazione alla mancata esclusione dell’aggravante contestata nell’udienza davanti al giudice di pace; rileva la difesa che il verbale dell’udienza in cui il pm aveva contestato tale aggravante non era stato notificato all’imputato contumace; il tribunale ha escluso la nullità richiamandosi all’art. 604, ma ha omesso di escludere la circostanza aggravante ritualmente contestata e di procedere eventualmente alla rideterminazione della pena ovvero spiegare perchè non aveva ritenuto di dover provvedere. Con il terzo motivo si duole della mancata applicazione della causa di estinzione del reato del risarcimento del danno. Il giudice di pace – pur in presenza della richiesta – non aveva preso posizione al riguardo; il tribunale ha ritenuto che l’avvenuto pagamento in favore del V. da parte della compagnia assicuratrice del P., effettuato prima del dibattimento, della somma di Euro 75.000 a titolo di risarcimento del danno conseguente alle lesioni, nonchè l’integrale ristoro dei danni materiali, non costituissero circostanza idonea ad integrare la speciale causa di estinzione del D.Lgs. n. 271 del 2000, art. 35, dal momento che il fatto aveva posto la persona offesa in pericolo di vita. Secondo il ricorrente tale scarna motivazione è censurabile sia sotto il profilo delle rate applicazione di legge che del difetto di motivazione. Intanto perchè il tribunale si riferisce ad un’aggravante, quella di aver posto la persona offesa è in pericolo di vita, che non era stato oggetto di contestazione; in ogni caso non esplicita su quale base probatoria fonda tale giudizio limitandosi a un richiamo generico alla documentazione in a di. L’unico spunto o che fornisce il tribunale è laddove evidenzia che vi è stata prognosi riservata e un che residuano postumi permanenti; in sostanza il giudice del rame ha probabilmente fatto coincidere il pericolo di vita con la prognosi riservata, ma inceppando ente in tal modo in un travisamento delle risultanze mediche e dell’insegnamento anche di questa corte secondo cui la prognosi riservata non si identifica con il pericolo di vita.

In secondo luogo o il tribunale sembra escludere che la causa di estinzione di cui si discute possa applicarsi a casi di lesioni personali colpose caratterizzate dal pericolo di vita del offeso; ma certamente una tale interpretazione non è avallata dalla normativa positiva dal momento che il D.Lgs. n. 274 del 2000 non contempla fattispecie di danno cui si è inapplicabile la causa di estinzione di cui all’art. 35. Ma anche con riferimento alla caso di specie, manca una e specifica commisurazione dell’offerta risarcitoria ai parametri sedativi normalmente applicati visti in sede di stima del danno non patrimoniale e dunque è la motivazione risulta apodittiche di incomprensibile anche tenuto conto del fatto che in primo grado i giudici di pace riconosciuto un concorso di colpa da parte civile nella misura del 30% con conseguente importante abbattimento del danno risarcibile.

Motivi della decisione

Con atto dell’11 aprile 2013, redatto negli uffici della Questura di Bologna e trasmesso a questa Corte, è intervenuta remissione della querela da parte della persona offesa e accettazione della stessa dell’indagato, che concordavano altresì sulla regolazione delle spese ponendole a carico del querelato.

Deve pertanto dichiararsi l’estinzione del reato per rimessione della querela e la sentenza impugnata deve essere annullata; le spese come per legge (art. 340 c.p.p., comma 4) e per accordo delle parti, a carico del querelato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per remissione di querela e condanna P.E. al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

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