Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-05-2013) 21-06-2013, n. 27347

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione di Aversa, con la quale G.I. e K.S. sono stati ritenuti responsabili, in concorso tra loro, della detenzione illecita di sostanze stupefacenti e condannati alle pene di giustizia. I due erano stati visti entrare e poi uscire dopo pochi minuti dall’abitazione del K.; controllati, erano stati sorpresi in possesso di eroina contenuta all’interno di un ovulo nascosto e poi espulso dalla G.; nell’abitazione del K. erano stati sequestrati guanti in lattice, nastro adesivo di colore rosso uguale a quello utilizzato a chiusura dell’ovulo contenente la droga detenuta dalla G., un barattolo contenente mannite e la somma di Euro 2500. La donna ammetteva il fatto e dichiarava altresì di aver acquistato la droga a fine di spaccio dal K. unitamente ad altri due ovuli non ancora espulsi.

2. Avverso la sentenza resa dalla corte d’appello ha presentato ricorso per cassazione la difesa di K.. Deduce violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta utilizzata lite delle dichiarazioni accusatorie rese dalla G. nei suoi confronti, sul presupposto che queste dichiarazioni erano state acquisite con il consenso delle parti. Secondo il ricorrente non sussisteva il consenso, in quanto dall’esame del verbale dell’udienza del 29.11.2011 risulterebbe che il consenso era stato prestato unicamente per l’acquisizione della perizia tossicologica e dell’interrogatorio del K., ma non anche per l’acquisizione dell’interrogatorio dell’imputata G. che pertanto doveva essere valutato ex art. 513. In ogni caso la corte di appello non ha motivato circa l’assenza di attendibilità soggettiva ed oggettive delle dichiarazioni rese dalla G.. La difesa contesta poi che, come ritenuto dalla corte d’appello, tali dichiarazioni sarebbero state sostanzialmente irrilevanti dal momento che la prova di responsabilità del K. si poteva ricavare con sufficiente tranquillità dagli altri elementi acquisiti; secondo il ricorrente una tale motivazione è manifestamente illogica in quanto il fatto che il K. sia stato visto entrare ed uscire dall’abitazione nel giro di pochi minuti e la circostanza che sia stato trovato nastro adesivo di colore simile a quello dell’ovulo ingerito dalla donna sono meri elementi indiziari che non possono assurgere a prova di responsabilità se non in presenza di una valida chiamata in correità, che però deve ritenersi inutilizzabile per quanto sopra detto.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento in quanto basato su motivi infondati. Sulla base del contenuto del verbale di udienza, prodotto dalla difesa del ricorrente, deve ritenersi che l’acquisizione della deposizione della G. sia avvenuta con il consenso della controparte; dalla verbalizzazione risulta infatti che tutti gli atti elencati sono stati acquisiti con il consenso delle parti, e non solo la perizia tossicologica e l’interrogatorio del K., così come vorrebbe sostenere la difesa del medesimo. L’indicazione degli atti che il PM chiedeva di acquisire con il consenso delle parti inizia infatti con la perizia tossicologica cui seguono, separate da una virgola, la ordinanza di custodia cautelare il verbale di sequestro, i rilievi foto dattiloscopici, i precedenti Afis ed il verbale di interrogatorio in sede di convalida dell’imputata G.; tutti parimenti acquisiti consensualmente, come è fatto palese dal tenore letterale della loro elencazione.

Correttamente dunque le dichiarazioni della coimputata sono state ritenute utilizzabili e hanno rappresentato elemento utile a corroborare gli elementi di prova a carico del K..

2. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2013

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