Cass. civ. Sez. I, Sent., 10-08-2012, n. 14397

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Svolgimento del processo
Con distinti atti di citazione notificati nel novembre del 1993, M.C. e la s.r.l. XXX adivano la Corte di appello di Roma e premesso che il Comune di Roma, con ordinanza sindacale n. 192 del 7.08.2003, aveva espropriato, per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale (SDO – comprensorio Pietralata) il terreno (censito in catasto al F. 601, pp.lle 17, 264 e 42) appartenente per quota pari ad 1/3 al M. e per i residui 2/3 alla menzionata società, chiedevano che fosse determinata la giusta indennità di espropriazione, a loro parere incongruamente stimata in sede amministrativa.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Roma contestava le avverse pretese, assumendo la congruità dell’indennità offerta, pari complessivamente ad Euro 40.957,95. I due giudizi venivano riuniti;
durante il relativo corso si costituivano M., C. e F. M., quali eredi di M.C..
Con sentenza del 29.05-23.06.2008, l’adita Corte di appello di Roma, in accoglimento delle domande introduttive, determinava l’indennità di espropriazione nell’importo complessivo di Euro 201.630,00, spettante, quanto ad Euro 67.210,00 ai succitati eredi di M. C. e quanto ad Euro 134.420,00, alla XXX Srl., ordinando il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti, del suddetto importo con gli interessi legali e con detrazione di quanto eventualmente già depositato. Condannava, inoltre, il Comune di Roma al pagamento delle spese processuali in favore delle parti attrici.
La Corte territoriale riteneva che:
– l’area espropriata era risultata estesa mq. 1.833 ed andava indennizzata in base al suo valore venale, a seguito della sopravvenuta declaratoria d’incostituzionalità dei criteri riduttivi contemplati dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per le aree edificabili;
– in ordine alla quantificazione del dovuto – fissato dal CTU con una certa larghezza in Euro 442,00 /mq – appariva opportuno tenere presenti le quotazioni già espresse per aree viciniori pure comprese nella realizzazione dello stesso progetto del Sistema Direzionale Orientale, al fine di evitare disparità di trattamento per situazioni sostanzialmente analoghe, al di là delle inevitabili sfasature tra le risultanze di separate, autonome consulenze, privilegiando viceversa, per quanto possibile, l’applicazione di valutazioni omogenee;
– nel caso in esame si avevano aree considerate dal CTU sostanzialmente scoperte, trattandosi di terreni incolti, per le quali appariva equo ed opportuno utilizzare il parametro valutativo già recentemente applicato per particelle simili, comprese nella stessa zona (sempre foglio 601) ed interessate alla stessa opera pubblica, ossia Euro 110,00/mq. (cfr. sentenza n. 2082/08 e sentenza n. 783/2005), senza procedere nè alla integrazione del 10%, richiesta dagli espropriati, nè alla riduzione di legge del 25%, sollecitata dal Comune.
Avverso questa sentenza la società XXX ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 27.10.2008, al Comune di Roma, che, con atto notificato il 2.12.2008, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per un motivo, cui la società ha replicato con controricorso.
Contro la medesima sentenza anche M., C. e F. M. hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e notificato il 24.07.2009, al Comune di Roma, che, con atto notificato il 15.10.2009, ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale per un motivo.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Sempre in via preliminare di rito il ricorso dei M. va qualificato come ricorso incidentale autonomo (ex plurimis, cfr cass. n. 10663 del 2006).
A sostegno del ricorso principale la società XXX denunzi a:
1. "Violazione dell’art. 101 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".
Con riguardo alla determinazione del valore venale del suolo ablato, deduce che la sentenza è nulla per violazione del principio del contraddicono, sancito dall’art. 101 c.p.c., avendo il Giudice del merito deciso sulla base di elementi non sottoposti alle parti.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto Accerti e dica codesta Suprema Corte se viola l’art. 101 c.p.c. il Giudice del merito che, nel disattendere le conclusioni cui è pervenuto il ctu officiato, utilizzi i parametri valutativi applicati in altre controversie, alle quali la parte attrice è rimasta estranea.
2. "Violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4".
Sostiene che in difetto di produzione in giudizio ad istanza della parte interessata delle consulenze rese nell’ambito dei giudizi definiti dalla Corte di Appello di Roma con le sentenze 2082/08 e 783/2005, il Giudice non poteva avvalersi dei predetti accertamenti tecnici.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto Accerti e dica codesta Suprema Corte se viola l’art. 115 c.p.c. il Giudice, che in difetto di rituale produzione ad istanza della parte interessata, si avvale di consulenze tecniche espletate in diversi processi.
3. "Violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 3, in relazione a quanto statuito dall’art. 360 c.p.c., n. 4".
Sostiene che quand’anche la Corte di Appello di Roma avesse potuto avvalersi delle prove raccolte in diversi giudizi, avrebbe dovuto segnalare l’esistenza delle apprezzate risultanze ed invitare le parti, previa acquisizione nel processo degli altri elaborati peritali, a dedurre in merito.
Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto Accerti e dica codesta Suprema Corte se il Giudice di merito, il quale omette di segnalare alle parti questioni suscettive di rilievo officioso e, segnatamente, la esistenza di sentenze emesse dal medesimo Giudice per giudizi asseritamente consimili e le disposte ctu e tuttavia ne utilizzi gli elementi anche di fatto, violi l’art. 183 c.p.c., comma 4, dal quale discende a carico del giudice il dovere di collaborazione con le parti nella formazione della materia in giudizio volto a garantire il principio del contraddicono che governa il processo.
4. "Insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5" e conclusivamente chiede a questa Corte di dire se sia sufficiente la motivazione che, nel determinare una indennità di esproprio, richiami altre determinazione senza dare conto dei momenti in cui i vari eventi ablativi si sono verificati e senza dare conto delle ragioni addotte dal CTU officiato a sostegno delle conclusioni cui è pervenuto.
5. "Violazione del D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, così come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3".
Si duole della mancata attribuzione della chiesta integrazione del 10%, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto Accerti e dica codesta Suprema Corte se, in relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, (così come sostituito dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89), l’indennità di espropriazione di un’area fabbricabile deve essere aumentata del 10% allorchè l’indennità provvisoria, attualizzata, risulti inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva.
Con il ricorso incidentale autonomo i M. deducono:
1. "Insufficiente e Contraddittoria motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5".
Si dolgono per il profilo argomentativo della quantificazione dell’indennità di espropriazione.
2. "Violazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89".
Si dolgono della mancata attribuzione della chiesta integrazione del 10%. Con i due ricorsi incidentali il Comune di Roma deduce il medesimo motivo ossia "Violazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, – art. 360 c.p.c., n. 3, "Formula conclusivamente il seguente quesito di diritto Accerti e dica codesta Suprema Corte, tenuto conto della fonte legislativa nella quale è stata prevista e disposta la realizzazione dell’opera pubblica (L. 15 dicembre 1990, n. 396), della natura dell’opera pubblica che emerge dall’art. 7 della Normativa quadro per la realizzazione dello S.D.O. e dell’ubicazione dell’opera pubblica stessa, se l’indennità di espropriazione di un’area edificabile espropriata per la realizzazione del Sistema Direzionale Orientale di Roma debba essere calcolata nella misura del valore venale con la riduzione del 25% secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, (così come sostituito dalla L. n. 244 del 2007). Il primo motivo del ricorso principale è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento del secondo, del terzo e del quarto motivo del medesimo ricorso. Nel determinare il valore venale unitario del terreno ablato la Corte di appello, prescindendo dall’esito della disposta CTU, ha applicato un parametro valutativo esterno, tratto da precedenti sentenze della medesima Corte d’appello, le quali non risultano avere coinvolto anche la società ricorrente nè essere state acquisite al presente giudizio e fatte oggetto di doveroso contraddittorio tra le parti e, comunque, di vaglio e replica da parte della ricorrente. La mancanza agli atti di tali documenti, ha impedito, dunque, la possibilità di controllo delle parti in causa ai fini della idoneità e rilevanza probatoria e, pertanto, la sentenza impugnata risulta il prodotto di un’attività processuale viziata quanto alla formazione della prova e del convincimento del giudicante, essendo stato realmente ed irrimediabilmente vulnerato lo stesso valore del contraddittorio (in tema, cfr cass. n. 7518 del 2001).
Devono, invece, essere disattesi il quinto motivo del ricorso principale ed il motivo dedotto dal Comune di Roma a sostegno dei due ricorsi incidentali. Nella specie la dichiarazione di pubblica utilità è anteriore al 30 giugno 2003, e, pertanto, non è applicabile il sistema delle riduzioni e maggiorazioni introdotto dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, commi 89 e 90 trattandosi di nuova disciplina dotata di retroattività limitata ai procedimenti espropriativi e non anche ai giudizi in corso e che segue la disciplina transitoria di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, art. 57 (cfr. tra le altre, cass. n. 25862 del 2011).
Deve, infine, ritenersi assorbito il ricorso dei M. anche per il fatto che, vertendosi nell’ipotesi di comproprietà indivisa del bene espropriato, l’opposizione del singolo comproprietario alla stima dell’indennità effettuata in sede amministrativa estende i suoi effetti anche agli altri comproprietari, con la conseguenza che il giudice deve determinare l’indennità in rapporto al bene considerato nel suo complesso ed unità, e non alle singole quote spettanti ai compartecipi (in tema, cfr cass. n. 7777 del 2012; n. 6873 del 2011).
Conclusivamente si deve accogliere il primo motivo del ricorso principale, rigettare il quinto motivo del medesimo ricorso principale nonchè i ricorsi incidentali del Comune di Roma, dichiarare assorbiti il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale dei M., cassare la sentenza impugnata e rinviare alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riuniti i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il quinto motivo del medesimo ricorso nonchè i ricorsi incidentali del Comune di Roma, dichiara assorbiti il secondo il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale nonchè il ricorso incidentale autonomo dei M., cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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