Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 20-06-2013, n. 26898

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 30 ottobre 2012, la Corte di appello di Roma, 3^ sezione penale, ha dichiarato inammissibile per tardività la richiesta, proposta nell’interesse di F.A., di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Roma del 23.5.2007, in quanto depositata il 19 luglio 2012, oltre il termine di trenta giorni dalla data in cui aveva avuto conoscenza effettiva del provvedimento.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso F. A., a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza e violazione degli artt. 670 e 175 c.p.p. nonchè mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere la Corte di appello ritenuto tardiva la richiesta di restituzione nel termine sull’errato presupposto che la stessa non fosse stata già proposta unitamente alla questione sul titolo esecutivo oggetto di richiesta in sede di incidente di esecuzione dinanzi al Tribunale.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Sostiene il ricorrente che l’istanza di restituzione nel termine era stata già proposta, quale subordinata, assieme alla questione sul titolo esecutivo oggetto di richiesta del 4.4.2012 a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 3 in tal senso dovendosi interpretare la richiesta di adottare "ogni più opportuno e consequenziale provvedimento ai sensi dell’art. 670 c.p.p.".

Si osserva che, indipendentemente dalle valutazioni formulate sul punto dalla Corte di appello, il Tribunale con l’ordinanza del 13.7.2012 aveva espressamente affermato che l’istanza aveva proposto solo questione sul titolo esecutivo e che non poteva ritenersi, ancorchè per implicito, essere stata avanzata istanza subordinata di restituzione nel termine. Vi era stata quindi delibazione negativa su di essa. In conseguenza F. avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 665 c.p.p., comma 6; ma a tanto non ha provveduto, avendo invece attivato autonoma istanza di restituzione nel termine, istanza che correttamente è stata ritenuta tardiva.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa della Ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nella rilevata causa di inammissibilità, si quantifica in cinquecento/00 Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013
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