Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 20-06-2013, n. 26897

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Svolgimento del processo

con decreto in data 29 aprile 2011, il GIP del Tribunale di Velletri disponeva l’archiviazione del proc. pen. n. 2049/2009 RGnr al rilievo che era condivisibile la richiesta in tal senso del P.M..

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso la persona offesa M.A., a mezzo de. difensore e procuratore speciale, che ne ha chiesto l’annullamento per inosservanza dell’art. 409 in relazione all’art. 127 c.p.p. per omessa notifica dell’avviso della richiesta de. Pubblico Ministero non potendosi ritenere soddisfatta la disposizione dettata dall’art. 408 c.p.p. con l’attestazione dell’ufficiale giudiziario di omessa notifica al difensore del M. in quanto trasferito altrove.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Precisato che correttamente l’ufficiale giudiziario ha proceduto ad effettuare la notifica della richiesta di archiviazione presso il difensore della persona offesa in quanto domiciliatario ex lege a norma dell’art. 33 disp. att. c.p.p., si osserva che l’omessa effettuazione di ricerche da parte dell’ufficiale giudiziario costituisce mera irregolarità in quanto non inclusa nelle ipotesi di nullità di cui all’art. 171 c.p.p. (cfr. Cass. Sez. 6^, 31.5.2012 n. 34271; Cass. sez. 3^, 11.7.2007 n. 35639).

Tuttavia a norma dell’art. 154 c.p.p., risultato vano il tentativo di notifica ex art. 157, essa avrebbe dovuto essere eseguita mediante deposito dell’atto in cancelleria, adempimento non curato. Ne consegue la nullità della notifica ex art. 171 c.p.p., lett. d), tempestivamente dedotta con il ricorso.

Si impone quindi l’annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Velletri, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e ordina trasmettersi gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

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