Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14388

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Svolgimento del processo
Con sentenza del 4 luglio 2008 la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 12 luglio 2006 con la quale è stata rigettata l’opposizione proposta dalla XXX Costruzioni s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti il 19 dicembre 2002 con il quale le era stato intimato il pagamento della somma di Euro 4.638,22 in favore del proprio dipendente M.V. a titolo di TFR, ratei di 13A mensilità e retribuzioni maturate dal settembre 2002, e con la quale è stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento per riduzione di personale intimato al medesimo M. con la conseguente condanna della XXX al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell’effettiva reintegra, ed è stata condannata la medesima società al pagamento in favore del M. della somma di Euro 17.007,32 a titolo di differenze retributive e compenso per lavoro straordinario. La Corte territoriale ha motivato tale pronuncia ritenendo non fondata la deduzione di intervenuta acquiescenza del M. al licenziamento per effetto della proposizione della domanda di pagamento del TFR, ed ha considerato irrilevante ai fini del dedotto giustificato motivo oggettivo L. n. 604 del 1966, ex art. 3 la perdita di tre commesse da parte della società; la stessa corte territoriale ha poi ritenuto irrilevante il libro matricola ai fini del conteggio dei lavoratori dipendenti da considerarsi per il requisito dimensionale utile per l’applicabilità della L. n. 300 del 1970, art. 18 ritenendo provato tale requisito sulla base delle deposizioni testimoniali assunte dalle quali risulta che il numero effettivo dei dipendenti era pari a diciassette.
La XXX s.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il M. resta intimato.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. In particolare si deduce che erroneamente la corte territoriale non avrebbe riconosciute l’intervenuta acquiescenza del lavoratore per effetto della proposizione della domanda giudiziale avente ad oggetto il pagamento del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso.
Con secondo motivo si deduce violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia.
In particolare si lamenta che la corte napoletana avrebbe compiuto un illegittimo sindacato nel merito della crisi della società affermando l’insufficienza della perdita delle commesse ai fini della determinazione di un’eccedenza di personale.
Con il terzo motivo, si assume violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, della legge n. 300 del 1970, artt. 18 e 35 artt. 2709 e 2710 cod. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia. In particolare si lamenta il mancato riconoscimento del valore del libro matricola ai fini della determinazione dell’effettivo numero dei dipendenti che, comunque, anche considerando le risultanze della prova testimoniale assunta, risulterebbero in misura inferiore a sedici.
La ricorrente sostanzialmente ripropone in questa sede le doglianze già proposte in sede di appello e sulle quali la corte territoriale ha fornito corrette ed adeguate risposte.
In ordine al primo motivo la corte napoletana ha espressamente indicato la riserva formulata dal M. in sede di ricorso per decreto ingiuntivo relativo al pagamento del TFR, di agire anche per impugnare il licenziamento per cui nessuna acquiescenza può essere affermata riguardo al licenziamento stesso. Comunque, come già affermato da questa Corte, la percezione del trattamento di fine rapporto non vale ad integrare acquiescenza alla cessazione del rapporto contrattuale valendo, invece, l’impugnativa del licenziamento illegittimo a configurare ex se la volontà di prosecuzione del medesimo rapporto (Cass. 15 febbraio 2008 n. 3865).
Il secondo i motivo inerisce ad un giudizio di merito peraltro ampiamente motivato dalla corte territoriale. La perdita di tre commesse non sono state ritenute idonee a provare una crisi aziendale tale da imporre un ridimensionamento dell’organico e, d’altra parte, tale perdita, anche se di importo rilevante, appare normale in un’ordinaria attività commerciale. Tale motivazione appare corretta e logica, e tiene conto dei principi di diritto affermati da questa corte e citati nella stessa sentenza, riguardo alla distinzione fra situazioni sfavorevoli contingenti e definitive che sole giustificano un ridimensionamento aziendale secondo criteri rimessi all’autonomia organizzativa dell’imprenditore.
Anche il giudizio relativo al requisito dimensionale, oggetto del terzo motivo, di ricorso, è riservato al giudice del merito che ne ha dato congrua e logica motivazione. La riconosciuta mancata decisività del libro matricola, ai fini in questione, è rimessa alla valutazione del giudice del merito che ha considerato altri elementi istruttori quali le prove testimoniali assunte, non rivisitabili in questa sede, e tale considerazione non è appunto censurabile in sede di legittimità stante la detta logicità della motivazione.
Nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso; Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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