Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14387

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Svolgimento del processo
D.L.S. propose opposizione nei confronti della Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo e della XXX spa (oggi XXX spa) avverso una cartella esattoriale di pagamento di sanzioni amministrative infintegli dalla predetta Direzione Provinciale del Lavoro, deducendo la nullità della cartella esattoriale opposta, la sua omessa notificazione, la tardività dell’esecuzione, la nullità della presupposta ordinanza ingiunzione, mai notificatagli, la carenza di potere della Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo, l’erroneità della sanzione inflitta e l’insussistenza delle violazioni contestate.
Radicatosi il contraddittorio e sulla resistenza delle parti convenute, il Giudice adito, con sentenza del 5 – 12.11.2003, dichiarò inammissibile l’opposizione.
La Corte d’Appello dell’Aquila, con sentenza del 4.12.2007 – 19.2.2008, dichiarò inammissibile il gravame proposto dal D. L., sul rilievo che, avendo l’opposizione avuto ad oggetto un’ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della L. n. 689 del 1981, la sentenza di prime cure era soggetta soltanto al rimedio del ricorso per cassazione, giusta il disposto della L. n. 689 del 1981, art. 23, applicabile ratione temporis, posto che l’intervenuta abrogazione di tale norma, disposta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 26, trovava applicazione, a mente del successivo art. 27, soltanto in relazione ai provvedimenti giudiziari pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, D.L. S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo ha resistito con controricorso.
L’intimata XXX spa non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente si duole che la Corte territoriale, investita di plurime domande (di opposizione all’esecuzione e di impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione) abbia omesso di pronunciarsi sulla prima ed abbia deciso unicamente in ordine alla seconda.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla qualificazione e interpretazione della domanda, assumendo la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali la Corte territoriale ha ritenuto che l’unica domanda proposta fosse stata quella di opposizione alla ordinanza-ingiunzione.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell’art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia in ordine alla dedotta mancata notifica della cartella esattoriale.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole del mancato esame della altre domande di merito proposte (eccepita mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione; illegittimità dell’azione di tutela ipotecaria, siccome avvenuta, senza preventiva intimazione, a distanza di oltre un anno dalla notifica della cartella; eccepita misura eccedentaria della sanzione; eccezione di prescrizione della pretesa; indebita maggiorazione della somma iscritta a ruolo rispetto a quella in origine irrogata).
2. Secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 16997/2006; Cass., nn. 15149/2005;
6119/2004; 7007/2006; 13831/2006; 6170/2007, le azioni proponibili da colui a quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, sono l’opposizione a sanzioni amministrative L. n. 689 del 1981, ex art. 23, l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione, onde consentire all’interessato di "recuperare" l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori.
L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.
Infine, l’opposizione agii atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Inoltre la proponibilità delle suddette opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 epe davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, anche alla stregua dì quanto stabilito dal Giudice delle leggi (cfr, Corte Costituzionale n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto della L. n. 89 del 1981, art. 27, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso al D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 53 e 54, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.
A tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per Cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi – rispettivamente, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 23 e del combinato disposto dell’art. 111 Cost. e art. 618 c.p.c., u.c. -, mentre, nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell’appello (secondo grado del giudizio di merito).
3. Nel caso che ne occupa il ricorrente ha proposto contestualmente due domande: l’una di opposizione all’ordinanza-ingiunzione, riguardo alla quale la Corte territoriale, con statuizione del resto neppure specificamente censurata, ha correttamente ritenuto l’inammissibilità dell’appello; l’altra di opposizione alla cartella esattoriale, qualificabile come di opposizione all’esecuzione (ai sensi dell’art. 615 c.p.c.), essendo stata, fra l’altro, denunciata la nullità della cartella esattoriale per nullità della relativa notifica.
Ne consegue che la Corte territoriale – ritualmente investita dell’appello sul punto – avrebbe dovuto esaminare le censure inerenti alla svolta domanda di opposizione all’esecuzione.
Nei suddetti limiti il primo motivo di ricorso è dunque fondato, con conseguente assorbimento del secondo.
4. Gli altri motivi sono inammissibili, siccome involgenti questioni relative alla domanda di opposizione all’ordinanza-ingiunzione ovvero non trattate, in quanto assorbite dal decisum, dal Giudice del gravame.
5. In definitiva il ricorso merita accoglimento nei limiti anzidetti.
Per l’effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che pronuncerà conformandosi ai suindicati principi e provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie nei termini di cui in motivazione il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo ed inammissibili gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello dell’Aquila in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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