Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14386

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

P.G. convenne innanzi al Tribunale di Savona l’Inps e il patronato INCA-CGIL chiedendo:

nei confronti del solo Inps la condanna al pagamento delle differenze pensionistiche per essergli stato liquidato il trattamento pensionistico con le norme del Fondo Elettrici anzichè secondo quelle più favorevoli dell’assicurazione generale obbligatoria;

subordinatamente, nei confronti di entrambi i convenuti, la loro condanna al versamento di quanto dovutogli a titolo risarcitorio per l’avvenuta applicazione di un trattamento pensionistico di minor favore;

nei confronti del solo patronato INCA-CGIL l’accertamento della sua responsabilità per il versamento effettuato ai fini della ricongiunzione nel Fondo Elettrici e, per l’effetto, la condanna del medesimo patronato alla rifusione dell’importo versato.

Sulla resistenza delle parti convenute e avendo il patronato eccepito l’incompetenza territoriale del Giudice adito in ordine alle pretese rivolte nei suoi confronti, il Tribunale respinse le domande.

La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 5.10 -15.11.2007, in parziale accoglimento del gravame proposto dal P., condannò l’INCA-CGIL al risarcimento dei danni in relazione alle differenze pensionistiche e all’importo versato per la ricongiunzione onerosa.

A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

l’eccezione di incompetenza territoriale era infondata, sussistendo l’ipotesi del cumulo soggettivo ai sensi dell’art. 33 c.p.c. e dovendo farsi applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 4;

il P. aveva cumulato interamente presso il Fondo Elettrici la sua posizione contributiva, operando una ricongiunzione onerosa e a carico di tale Fondo gli era stata liquidata la pensione;

sulla base della prospettazione della parte ricorrente, la norma che veniva in esame era quella di cui al D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 14, piuttosto che quella di cui al comma 2 indicato nel ricorso (che ha riguardo alla diversa ipotesi di liquidazione della pensione nel caso in cui i contributi siano concentrati nel Fondo Elettrici), prevedendo appunto il comma 14 la possibilità di trasferire la posizione assicurativa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in applicazione della L. n. 20 del 1979, art. 6, a domanda degli iscritti o dei loro superstiti "quando non sia già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso";

il P. aveva risentito un danno per non avere trasferito la propria posizione assicurativa al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, ove avrebbe ottenuto, secondo quanto risultante dalla espletata CTU, la liquidazione della pensione in termini più favorevoli e senza dovere fare ricorso alla ricongiunzione onerosa;

la richiesta di liquidazione della pensione più favorevole era preclusa, ai sensi del D.Lgs. n. 562 del 1996, ridetto art. 3, comma 14, dall’essere già stata liquidata, al momento della proposizione della domanda giudiziaria, la pensione secondo le norme del Fondo Elettrici;

non era ravvisabile al riguardo un responsabilità dell’Inps, che non ha obblighi generici di informazione e consulenza, nè l’adozione da parte dell’Istituto di un comportamento contrario alla buona fede, essendosi limitato ad accettare una domanda di pensione presentata in modo conforme a legge e non risultando che il funzionario sapesse che tale domanda avrebbe danneggiato in concreto il pensionando;

era ravvisabile l’inadempimento del patronato alle obbligazioni assunte con il mandato già anteriormente alla domanda di ricongiunzione onerosa, posto che la dovuta diligenza gli avrebbe imposto di valutare, stante la duplicità della contribuzione, quale delle due gestioni fosse più favorevole; sul punto, il patronato non aveva lamentato che tale valutazione esorbitasse dai suoi compiti, nè aveva contestato la deduzione, contenuta in ricorso, secondo la quale avrebbe dovuto essere prospettata la possibilità di opzione tra Fondo Elettrici ed AGO. Avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, il patronato INCA-CGIL ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi e illustrato con memoria.

P.G. e l’Inps hanno resistito con distinti controricorsi.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 33 c.p.c., deducendo che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la competenza territoriale del Giudice adito anche in relazione alle domande svolte nei confronti di esso ricorrente, la cui unica sede è in Roma, siccome non aventi natura previdenziale e fondate su un rapporto autonomo di mandato.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la Corte territoriale, prendendo in esame quanto previsto dal D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 14, aveva operato una non consentita modifica d’ufficio della domanda; la correlazione tra domanda principale e domanda subordinata avrebbe imposto alla Corte territoriale di valutare preventivamente se era fondata quella proposta nei confronti dell’Inps.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di plurime norme di diritto, deducendo che esso ricorrente aveva agito su mandato del ricorrente a seguire la pratica di liquidazione della pensione a carico del Fondo Elettrici e di ricongiunzione presso tale Fondo dei contributi presenti presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, agendo nel rispetto delle normali regole di diligenza e buona fede; la Corte territoriale non aveva peraltro motivato in cosa fosse consistita la mancanza di diligenza addebitata e trascurato di considerare, trattandosi di mandato gratuito, la diversa valutazione della responsabilità disposta dall’art. 1710 c.c. e che, anche sotto il profilo della responsabilità professionale, la prestazione implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale complessità.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 562 del 1996, art. 3, comma 2, lett. a) e art. 14, deducendo che, a fronte della domanda effettivamente svolta dal P., la Corte territoriale avrebbe dovuto preventivamente verificare se l’Istituto aveva correttamente determinato la pensione corrisposta dal Fondo Elettrici e, solo nel caso in cui questa verifica avesse confermato un divario tra il trattamento dovuto e quello liquidabile, a parità di condizioni, dall’assicurazione generale, avrebbe potuto riconoscere l’esistenza di un pregiudizio pensionistico; inoltre il CTU, a cui non erano stati preventivamente forniti i criteri con cui determinare la retribuzione pensionabile nell’AGO, non aveva tenuto conto che, in caso di concentrazione della posizione contributiva presso altra gestione, le retribuzione pensionabile di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nella gestione precedente.

3. Le domande (principale e subordinata) svolte dal P. nei confronti dell’Inps attengono entrambe, seppure sotto diversi profili, al rapporto previdenziale in essere e, come tali, sono assoggettate alla specifica disciplina processuale di cui agli artt. 442 e ss. c.c. e, in particolare, quanto all’individuazione del giudice competente, dell’art. 444 c.p.c., comma 1, (tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione ha la residenza l’attore).

Le domande svolte nei confronti del patronato INCA-CGIL (ancorchè nella specie parzialmente formulate anche nei confronti dell’Inps) si fondano su un rapporto negoziale privatistico del tutto estraneo a quello previdenziale; il relativo giudice competente è quindi quello desumibile sulla base delle regole generali di cui all’art. 19 c.p.c. e, nella specie, pertanto, quello del luogo in cui la persona giuridica ha sede (nella specie, pacificamente, Roma).

La ragione di connessione tra le domande svolte nei confronti dell’Inps e quelle svolte nei confronti del patronato INCA-CGIL non è contemplata in nessuna delle ipotesi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c. (rispettivamente dettati in tema di cause accessorie, cause di garanzia, accertamenti incidentali, compensazione, cause riconvenzionali).

Ne discende la non applicabilità alla fattispecie dell’art. 40 c.p.c., comma 3, che, anche per l’ipotesi di applicabilità del rito speciale del lavoro, contempla le sole ragioni di connessione di cui ai ridetti artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c..

L’applicabilità dell’art. 40 c.p.c., comma 4, a cui ha fatto riferimento la Corte territoriale, si riferisce poi all’ipotesi in cui le cause connesse siano "assoggettate a differenti riti speciali" e, quindi, non si attaglia alla presente fattispecie processuale, non essendo regolate da un rito speciale le domande di contenuto risarcitorio svolte nei confronti del patronato INCA-CGIL. 3.1 Già con risalente giurisprudenza le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui, in tema di competenza territoriale, l’art. 33 c.p.c., in caso di cumulo soggettivo di domande, contempla deroghe ai fori generali di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., e, pertanto, nelle controversie di lavoro, non interferisce sui fori speciali fissati dall’art. 413 c.p.c. (cfr, Cass., SU, n. 7070/1983).

La giurisprudenza di legittimità, ancorchè con riferimento a diverse fattispecie, ha ulteriormente precisato che i casi di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.) ed oggettivo (art. 104 c.p.c.) di domande – espressioni della cosiddetta connessione per coordinazione, in cui la trattazione simultanea dipende dalla sola volontà delle parti, e la separazione delle cause è sempre possibile, con l’unico rischio di una contraddizione tra giudicati – non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 40 c.p.c., comma 3, come introdotto dalla L. n. 353 del 1990, non essendo consentito che il mutamento del rito, imposto da detta norma, sia conseguenza di una mera scelta dell’attore con riferimento a cause non connesse o non collegate da rapporti di evidente subordinazione, in caso opposto restando vulnerato il principio del giudice naturale precostituito per legge, di cui all’art. 25 Cost. (cfr, Cass., nn. 11390/1996; 4367/2003).

Ancora è stato evidenziato che la modificazione della competenza per territorio, ne caso di cumulo soggettivo di cause connesse per l’oggetto o per ti titolo, incide, per espressa previsione normativa (art. 33 c.p.c.), non suscettiva di interpretazione estensiva, soltanto sul foro generale delle persone fisiche o delle persone giuridiche (rispettivamente, artt. 18 e 19 c.p.c.), nel senso che consente l’attrazione soltanto a favore di uno dei suindicati fori generali e non anche a favore di fori speciali operanti nei riguardi di una delle parti convenute (cfr, ex plurimis, Cass. nn. 9369/2000;

12974/2004).

3.2 Nel caso che qui ne occupa deve quindi convenirsi che la connessione ex art. 33 c.p.c. non poteva comportare l’attrazione presso il giudice territorialmente competente, ai sensi dell’art. 444 c.p.c., per le domande rivolte nei confronti dell’Inps, anche di quelle, soggette al rito ordinario e alle generali regole sulla competenza territoriale di cui all’art. 19 c.p.c., svolte nei confronti del patronato INCA-CGIL. Il primo motivo risulta dunque fondato.

4. Il ricorso – restando assorbite le altre ragioni di doglianza – merita dunque accoglimento e la sentenza impugnata, per l’effetto va cassata in relazione al motivo accolto.

A mente dell’art. 382 c.p.c., comma 2, va dichiarata, per ciò che concerne le domande svolte nei confronti del patronato INCA-CGIL, la competenza territoriale del Tribunale di Roma.

La particolare complessità delle questioni trattate e il difforme esito dei precedenti gradi di giudizio consiglia la compensazione fra il P. e il patronato INCA-CGIL delle spese afferenti all’intero processo.

Vanno altresì compensate le spese del giudizio di cassazione fra la ricorrente e l’Inps, non essendo stati svolti specifici motivi di censura avverso le statuizioni assolutorie dell’Istituto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara, limitatamente alle domande svolte nei confronti de ricorrente, la competenza territoriale del Tribunale di Roma;

compensa le spese dell’intero processo fra il ricorrente e il controricorrente P.G. e quelle del giudizio di cassazione fra il ricorrente e il controricorrente Inps.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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