Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14384

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 20.11.2007 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva respinto l’impugnativa di licenziamento proposta dal dipendente T.A. nei confronti della Pantano Farmaceutici spa e di P.G..

Ricorre per cassazione il soccombente sulla base dei seguenti motivi accompagnati dai quesiti prescritti dall’art. 366 bis c.p.c.:

1- violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5: nullità della sentenza e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del giudizio; violazione dell’art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c., n. 4;

2- violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5:

violazione o falsa applicazione della legge Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia; violazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 3 e 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 5;

3- violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione o falsa applicazione della legge Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia; violazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 2 e dell’art. 2110 c.c.;

4- violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: violazione o falsa applicazione della legge Omessa motivazione circa un fatto decisivo della controversia; violazione degli artt. 115, 116 e 244 c.p.c..

La società resiste con controricorso.

P.G. non ha svolto attività difensiva.

Sono state presentate dal ricorrente osservazioni scritte ex art. 379 c.p.c..

Motivi della decisione

1- Evidenti ragioni di priorità logica impongono il previo esame dell’eccezione di decadenza sollevata dalla società controricorrente sul rilievo che, contrariamente a quanto affermato dal T., la sentenza è stata notificata in data 26.6.2008 e quindi il ricorso per cassazione, notificato il 28.10.2008, è stato proposto tardivamente, dopo la scadenza del termine breve di 60 giorni dalla notifica della sentenza.

Il rilievo è fondato.

Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di sessanta giorni (art. 325 c.p.c.) e decorre dalla notificazione della sentenza (art 326 c.p.c.).

La notificazione della sentenza, però, per produrre questo effetto acceleratorio, deve essere fatta al procuratore costituito dell’altra parte, come si ricava dal combinato disposto degli art. 285 c.p.c., e art. 170 c.p.c., commi 1 e 3. La notificazione alla parte personalmente, infatti, non è idonea a far decorrere il termine breve dell’impugnazione sia nei confronti del notificante, sia nei confronti del destinatario (cass. 10 luglio 2007, n. 15389 e 21 aprile 2000, n. 5274).

Gli inconvenienti che potrebbero derivare da una lettura meramente formale delle norme prima indicate sono stati superati dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che l’effetto acceleratorio della notificazione della sentenza si consegue anche nei casi in cui la stessa notificazione sia stata fatta alla parte presso il suo procuratore costituito (cass. 24 ottobre 1998, n. 10602; 23 gennaio 1998, n. 666; 21 agosto 1997, n. 7818), anche se la sentenza sia munita di formula esecutiva (cass. 11 maggio 2007, n. 10878; 21 novembre 2001, n. 14642; cass. 8.5.2008 n. 11216 e da ultimo cass. ordinanza 18.9.2009 n. 20193); ciò perchè la volontà della parte che ha chiesto la notifica non ha rilevanza e non impedisce l’inizio del decorso del termine breve per l’impugnazione.

Il Collegio intende dare continuità a quest’impostazione interpretativa, che risponde a criteri di effettività della tutela, giacchè, attraverso la verifica dell’opportunità dell’impugnazione compiuta da soggetto qualificato a farlo, la parte è messa sempre al riparo dalle conseguenze sfavorevoli derivanti da una sua personale decisione.

Ebbene, dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura prettamente processuale dell’eccezione, risulta effettivamente che la sentenza impugnata era stata notificata ad istanza di parte a T. A., rappresentato e difeso dall’avv. Maria Silvana Rinallo e nel domicilio in Palermo presso lo studio dell’avv. Calogero Giardina (in via M. Scoto 14) in conformità delle indicazioni contenute nell’atto di appello e riportate nella sentenza nonchè delle informazioni assunte in occasione di una prima notifica tentata il 29.5.2008 all’originario indirizzo di via Libertà 112.

La notificazione è avvenuta in data 26.6.2008 mediante consegna "alla collega B.S. per la sua temporanea assenza".

Quindi, la notifica della sentenza impugnata è avvenuta secondo i principi prima indicati e il presente ricorso (spedito per la notifica al contumace P.G. solo in data 17.10.2008 e notificato al difensore della società il 28.10.2008) è stato proposto tardivamente.

Le conclusioni raggiunte non consentono l’esame dei motivi del ricorso.

Il ricorrente, per il principio della soccombenza, va condannato al rimborso delle spese in favore della società controricorrente.

La mancata costituzione di P.G. esonera la Corte dal pronunciare sulle spese nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della società delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 30,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per onorario oltre spese generali, iva e Cpa.

Nulla per le spese nei confronti dell’intimato P.G..

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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