Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-05-2013) 20-06-2013, n. 26846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 14/03/2012, la Corte di Assise di Appello di Bologna confermava la pronuncia resa dalla Corte di Assise di Bologna in data 15/12/2010, con la quale C.H. era stato condannato per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravata dalla morte della persona sequestrata ex artt. 81 e 110 c.p., art. 630 c.p., comma 2, (capo sub B) e violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 4 (capo sub C).

2. Avverso la suddetta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Inosservanza dell’art. 165 cod. proc. pen. per essere stata la sentenza della Corte di Assise di Appello notificata al difensore per estratto, mentre la suddetta norma, letta in combinato disposto con l’art. 171 cod. proc. pen., prevede – a pena di nullità della notifica – che quest’ultima debba essere eseguita in modo completo al difensore.

2.2. Inosservanza dell’art. 159 cod. proc. pen. per essere stati i decreti di irreperibilità e latitanza – emessi nel corso del procedimento dal P.M., dal G.U.P. e dalla Corte di Assise di Bologna – fondati su verbali di vane ricerche della Questura di Bologna eseguite in modo superficiale ed insufficiente. Il ricorrente, pertanto, lamenta la nullità dell’intero procedimento in quanto celebratosi in violazione del diritto dell’imputato di intervenire al procedimento stesso.

Motivi della decisione

1. Inosservanza dell’art. 165 cod. proc. pen.: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.

Il codice di rito, relativamente allo status che l’imputato assume nel processo, prevede le seguenti qualifiche: a) imputato presente;

b) imputato assente; c) imputato contumace; d) imputato irreperibile;

e) imputato latitante o evaso.

L’imputato, parte necessaria del processo penale, ha infatti la facoltà di presenziare o no al processo.

Se presenzia, è dichiarato presente e tale rimane anche se, durante il processo, volontariamente rifiuta di assistervi: arg. ex art. 420 quater c.p.p. – art. 484 c.p.p., comma 2 bis – art. 598 c.p.p. – art. 420 quinquies c.p.p. – art. 484 c.p.p..

E’ dichiarato contumace, invece, nelle formalità di apertura del dibattimento, l’imputato, libero o detenuto che non compare, pur quando le notifiche siano state eseguite regolarmente e non sia addotto un legittimo impedimento: art. 420 ter c.p.p. – art. 484 c.p.p., comma 2 bis – art. 598 c.p.p..

La contumacia, ove l’imputato nel corso del processo compaia, è revocata: art. 420 quater c.p.p., comma 3.

La legge, quindi, prevede che lo status che l’imputato può assumere nel dibattimento è di due tipi: o imputato presente o imputato contumace.

Nell’ambito della contumacia, poi, sono previste due figure peculiari: l’irreperibilità e la latitanza (e evasione).

E’ considerato irreperibile l’imputato nei cui confronti non è possibile seguire le notificazioni nei modi previsti dall’art. 157 cod. proc. pen.: in tale ipotesi, gli artt. 159-160 cod. proc. pen. prevedono una particolare procedura, all’esito della quale, ove l’imputato non venga rinvenuto, è emesso dall’autorità giudiziaria procedente un decreto di irreperibilità.

E’, invece, considerato latitante, chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all’obbligo di dimora o a un ordine con cui si dispone la carcerazione: art. 296 cod. proc. pen. che, al quinto comma, equipara per ogni effetto, al latitante, l’evaso.

Anche per il latitante (e l’evaso) è prevista una particolare procedura (art. 295 cod. proc. pen.) a seguito della quale è emanato un provvedimento dichiarativo della latitanza che, sebbene abbia effetto "soltanto nel procedimento penale nel quale è stata dichiarata" ex art. 296 c.p.p., comma 2, tuttavia "permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell’art. 299 o abbia altrimenti perso efficacia ovvero siano estinti il reato o la pena per cui il provvedimento è stato emesso": art. 296 c.p.p., lett. a.

Si può, quindi, affermare, alla stregua della suddetta normativa, che la contumacia si pone, nei confronti dell’imputato irreperibile o latitante (o evaso), in un rapporto di species a genus, proprio perchè, alla fin fine, l’imputato irreperibile o latitante (o evaso) non è altro che un imputato che, liberamente, ha deciso di non comparire nel processo che è celebrato a suo carico.

L’unica peculiarità che distingue l’imputato libero contumace dall’imputato libero irreperibile e dall’imputato latitante (o evaso) consiste in una serie di garanzie suppletive che la legge dispone siano effettuate proprio a tutele del diritto di difesa; quindi, prima che sia dichiarato lo stato di irreperibilità o di latitanza, devono essere effettuate ricerche la cui procedura è codificata nell’art. 159 (per gli irreperibili) e nell’art. 295 cod. proc. pen. (per il latitante): una volta che la suddetta procedura sia effettuata, le notifiche sono eseguite al difensore ex artt. 159 – 296 cod. proc. pen..

Se, pertanto, la latitanza, agli effetti della costituzione delle parti, non è altro che una contumacia qualificata, ne consegue che l’imputato latitante (così come quello evaso o irreperibile), ove, nelle formalità di apertura del dibattimento sia accertato il suddetto status, dev’essere dichiarato contumace proprio perchè la legge processuale (art. 420 quater c.p.p. – art. 484 c.p.p., comma 2 bis – art. 598 cod. proc. pen.) prevede per l’imputato due sole qualifiche: o imputato presente o imputato contumace: Cass. 11749/1992 Rv. 192588 secondo la quale "Lo stato di latitanza con costituisce impedimento legittimo ed assoluto a comparire.

Esattamente, pertanto, il giudice dichiara la contumacia dell’imputato latitante che non compare al dibattimento, benchè ritualmente citato".

Di conseguenza, relativamente alle notifiche, all’imputato irreperibile o latitante, non può che applicarsi la normativa generale prevista per l’imputato contumace, a meno che non siano previste singole e specifiche eccezioni.

Nel caso di specie, come è scritto nello stesso ricorso, "l’imputato è stato dichiarato latitante in data 09/11/2010 con provvedimento della Corte di Assise di Bologna": di conseguenza, correttamente al difensore fu notificato il solo estratto contumaciale della sentenza a norma del combinato disposto dell’art. 165 c.p.p. – art. 171 c.p.p. – art. 548 c.p.p., comma 3, proprio perchè, per la notifica della sentenza, l’unica normativa che dispone in proposito è quella dell’art. 548 c.p.p., comma 3 (notifica per estratto all’imputato contumace), sicchè la suddetta normativa prevista per l’imputato contumace non può che valere ed essere applicata anche all’imputato irreperibile o latitante (o evaso): cfr, sul punto, anche Cass. 1382/2005 Rv. 234064 "la notifica dell’estratto della sentenza contumaciale è validamente effettuata al difensore di fiducia, qualora, in fase dibattimentale, nei confronti dell’imputato latitante sia stato erroneamente emesso il decreto di irreperibilità anzichè il provvedimento dichiarativo dello stato di latitanza ai sensi dell’art. 296 cod. proc. pen." proprio perchè le notifiche devono essere eseguite a mani del difensore sia in caso di irreperibilità che di latitanza e in entrambi i casi l’imputato è rappresentato a tutti gli effetti dal difensore a norma dell’art. 159 c.p.p., comma 2, e art. 165 c.p.p., comma 3; Cass. 10568/2003 riv 224335 "In tema di notificazione della sentenza emessa nel giudizio svoltosi con il rito abbreviato a carico di imputato latitante, a quest’ultimo non va notificato l’intero documento, ma soltanto l’estratto dello stesso"; Cass. 1132/1997 Rv. 207425, sia pure implicitamente ha stabilito la legittimità della notifica dell’estratto contumaciale all’imputato latitante.

2. Inosservanza dell’art. 159 cod. proc. pen.: la doglianza, nei generici termini in cui è stata dedotta, è manifestamente infondata.

Innanzitutto, il ricorrente, al di là di una generica censura, non adduce alcun serio e specifico elemento di critica avverso i verbali di vane ricerche essendosi limitato a sostenere che le medesime erano state "superficiali ed insufficienti".

Quanto al provvedimento di latitanza, essendo pacifico che l’imputato lo fosse fin dal 2004, in quanto, come è scritto nello stesso ricorso, la Questura di Bologna, in un verbale di vane ricerche redatto in data 29/01/2004 riferiva che l’imputato era stato "colpito da mandati di cattura", era ricercato e gli accertamenti presso le carceri avevano avuto esito negativo, non si vede quali altri ricerche avrebbe dovuto effettuare la Corte di Assise (nè il ricorrente specifica alcunchè) la quale – secondo quanto è scritto nel ricorso – si basò su un verbale della Questura di Bologna datato 29/10/2010 che, a sua volta, in assenza evidentemente di novità, si limitò a riportarsi ad un verbale del 26/05/2008.

In conclusione, l’impugnazione deve rigettarsi con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 giugno 2013

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