Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14381

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata il 15.7.09 la Corte d’appello di Torino rigettava il gravame interposto dall’INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica – contro la sentenza 2.7/8.8,07, emessa anche in contraddittorio della cointrointeressata P.F., con cui il Tribunale subalpino aveva riconosciuto il diritto di M.E. all’inquadramento nella categoria B, posizione economica B2, dalla data di approvazione della graduatoria della selezione interna per il passaggio dalla posizione B1 (che alla M. era stata riconosciuta con sentenza n. 1223/06 dello stesso Tribunale) alla posizione B2 per 171 posti nel profilo di operatore di processo e a corrisponderle le relative differenze retributive.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre l’INPDAP affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Sia la M. sia la P. sono rimaste intimate.

Motivi della decisione

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c., D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 33 e successive modificazioni, nonchè della L. n. 449 del 1997, art. 53, comma 10 sulla mobilità esterna fra pubbliche amministrazioni, per avere l’impugnata sentenza erroneamente interpretato il bando della selezione interna per il passaggio dalla posizione B1 alla posizione B2 per 171 posti nel profilo di operatore di processo, nella parte in cui attribuiva punteggi aggiuntivi all’esperienza professionale maturata presso l’amministrazione di provenienza (la M. era passata alle dipendenze dell’INPDAP per effetto di mobilità esterna volontaria L. n. 449 del 1997, ex art. 53, comma 10, preceduto da un periodo di comando, da Poste Italiane): secondo il ricorrente l’errore sarebbe consistito nell’aver equiparato ad amministrazione pubblica anche la S.p.A. Poste Italiane, mentre la dizione contenuta nel bando ("All’esperienza professionale effettiva posseduta …

nella qualifica corrispondente dell’Amministrazione di provenienza, vengono attribuiti i seguenti punteggi …") sarebbe stata riferibile alle sole amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 1, comma 2 e successive modificazioni.

Le stesse doglianze vengono, in sostanza, fatte valere anche con il secondo motivo di ricorso, sotto forma di vizio di motivazione.

Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il bando di concorso ha pur sempre natura negoziale di offerta al pubblico (cfr., ad es., Cass. 8.3.07 n. 5295) e, in quanto atto unilaterale, ex art. 1324 c.c. va interpretato secondo le disposizioni codicistiche in tema di interpretazione dei contratti (cfr., ad es., Cass. 7.5.04 n. 8713), come ogni testo contrattuale deve poter essere esaminato per intero (su ciò è ormai consolidata la giurisprudenza di questa S.C.), allo scopo di leggerne la portata non solo alla luce del mero tenore letterale, ma anche degli altri criteri ermeneutici, fra cui quello previsto dall’art. 1363 c.c. sull’interpretazione complessiva delle clausole.

Ciò nonostante, in violazione del principio di autosufficienza, invece di trascrivere per intero il bando di concorso di cui lamenta erronea interpretazione o di indicarne l’esatta collocazione processuale, parte ricorrente ne opera una brevissima estrapolazione che non consente a questa S.C. di prendere cognizione compiuta e completa del bando in oggetto.

A ciò si aggiunga che il ricorso non isola neppure in modo chiaro i vizi di tecnica ermeneutica in cui sarebbe incorsa l’impugnata pronuncia, limitandosi – in sostanza – a sollecitare una nuova lettura, nel merito, di un solo breve passaggio del testo di cui trattasi.

2- In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non è dovuta pronuncia sulle spese, non avendo la M. e la P. svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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