Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha proposto conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Bolzano, nel procedimento a carico di S.B. + 8, imputati del reato di cui all’art. 416 c.p., per avere fatto parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di favoreggiamento all’immigrazione ed emigrazione clandestina e di favoreggiamento alla permanenza illecita di clandestini indiani nel territorio nazionale, reato commesso nelle province di Bolzano, Udine e Brescia nel corso degli anni 2005, 2006 e 2007, sino alla data del giugno 2007, oltre che di un cospicuo numero di reati-fine attributi a taluni tra essi.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia ha premesso che gli atti del procedimento pervennero a seguito di sentenza dichiarativa di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Bolzano il 9 marzo 2012. Ha precisato che dinnanzi al Tribunale di Bolzano il dibattimento fu aperto il 19 dicembre 2011 e che la dichiarazione di incompetenza territoriale intervenne ad istruttoria dibattimentale già avanzata, quindi oltre i termini preclusivi di cui all’art. 21 c.p.p., comma 2. Ha sul punto osservato che, al di là di ogni pur possibile considerazione sull’opinabilità dell’individuazione del locus commissi delicti, l’apertura del dibattimento ha precluso la proponibilità di questioni sulla competenza territoriale, che si è dunque radicata in ogni caso presso il Tribunale di Bolzano.

La sentenza di incompetenza emessa dal Tribunale di Bolzano il 9 marzo 2012 ha dato atto che il pubblico ministero procedette, sulla base delle risultanze dibattimentali, alla modifica delle imputazioni in relazione al luogo di commissione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sul presupposto che, seppure i clandestini erano stati fermati in provincia di Bolzano, i loro viaggi erano stati organizzati dalla città di Brescia.

Il Tribunale ha quindi affermato di dover fare applicazione dell’art. 8 c.p.p., comma 3, secondo cui, se il reato è permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione; siccome i più gravi tra i reati-satellite erano quelli per la cui consumazione i primi contatti tra gli imputati e i soggetti aventi il compito di reclutare le ragazze moldave da introdurre illegalmente in Italia dovevano ritenersi avvenuti nel circondario di Brescia, ha dichiarato la propria incompetenza indicando nel Tribunale di Brescia il giudice competente.

Motivi della decisione

Il conflitto proposto sussiste perchè due giudici contemporaneamente hanno ricusato di prendere cognizione dei medesimi fatti attribuiti alle stesse persone.

La competenza a conoscere del procedimento indicato nell’esposizione in fatto è del Tribunale di Bolzano: è infatti un dato decisivo, capace di assorbire ogni altra valutazone in punto di individuazione del locus commissi delicti, che il Tribunale di Bolzano si sia pronunciato sull'(in)competenza territoriale a dibattimento già aperto, e ciò perchè, secondo quanto disposto dall’art. 21 c.p.p., comma 2, l’incompetenza per territorio non può più essere rilevata (o eccepita) dopo la conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, oltre il termine per la valida proposizione delle questioni preliminari in dibattimento, ossia oltre il compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti.

Non rileva che l’apprezzamento dell’incompetenza sia stato determinato dal mutamento dell’imputazione, perchè il legislatore, nel fissare un termine preclusivo alla rilevazione dell’incompetenza territoriale proprio nell’inizio della fase dibattimentale, non può non aver considerato che l’istruzione dibattimentale è il luogo processuale in cui fisiologicamente si collocano i rimaneggiamenti dell’imputazione. E’ allora da ritenersi che, non facendosi carico di modulare diversi termini di preclusione per la rilevazione delle questioni di competenza territoriale, il legislatore abbia inteso privilegiare le ragioni di efficienza, evitando che il radicamento della competenza ad inizio della fase processuale (fatti salvi i casi di riproposizione di eccezioni validamente avanzate ma rigettate) possa essere messo in discussione, per qualsivoglia ragione, una volta che il tema centrale ed esclusivo del processo sia l’accertamento nel merito della pretesa punitiva.

Vale allora il principio, per il quale "la declaratoria di incompetenza territoriale nel corso del dibattimento di primo grado presuppone che la relativa questione sia stata tempestivamente sollevata nell’udienza preliminare, ove il procedimento lo preveda, e riproposta nella fase degli atti preliminari al dibattimento e non ancora decisa" – Sez. 1, n. 23907 del 3/6/2010 (dep. 22/6/2010), Confi, comp. in proc. Melli, Rv. 247992 -, con l’importante precisazione, già formulata dalla decisione di cui ora è stata richiamata la massima, che anche il principio della perpetuano iurisdictionis concorre, unitamente alle altre disposizioni codicistiche, a regolare la questione della competenza per territorio.

Per quanto appena detto, la competenza territoriale va determinata in favore del Tribunale di Bolzano.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Bolzano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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