Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14380

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di l’Aquila confermava la statuizione di primo grado con cui era stato negato il diritto della XXX srl a beneficiare della riduzione contributiva di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 per avere assunto i dipendenti della cessata XXX collocati in mobilità.
La Corte territoriale affermava che il beneficio non competeva in quanto non è sufficiente, per conseguirlo, che non vi sia identità dell’assetto proprietario tra la azienda che licenzia e quella che assume, come prescritto dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, comma 4 bis, essendo anche necessario un effettivo aumento dell’occupazione, il che non può ricorrere in caso di trasferimento d’azienda, quale che sia lo strumento giuridico utilizzato, perchè in questi casi vi è una mera prosecuzione di un’attività economica già svolta in precedenza. Nella specie la mera prosecuzione dell’attività era dimostrata dalla prossimità temporale della assunzioni, dalla ubicazione dell’azienda e dalla utilizzazione di capannoni e macchinali industriali della precedente società, dal fatto che si trattava del medesimo ramo di attività.
Avverso detta sentenza la società soccombente propone ricorso con un unico complesso motivo.
Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo si denunzia violazione dell’art. 2112 cod. civ. in relazione alla L. n. 223 del 1991, art. 8 ed alla L. n. 451 del 1994, art. 2; praticamente in ricorso si contesta che sia avvenuto un trasferimento d’azienda.
Il motivo non è fondato.
Nella specie risultano trasferiti il capannone ed alcune attrezzature; vi poi era quanto meno affinità con la precedente produzione. Il trasferimento d’azienda non è escluso se vengono aggiunti altri mezzi e strumenti da parte del cessionario. Inoltre è generica la deduzione della Concre di avere acquistato attrezzature per svariate centinaia di milioni, giacchè non si riporta il contenuto delle fatture medesime, con oggetto e prezzi.
In ogni caso, che si trattasse di un trasferimento d’azienda è poi provato dall’accordo con i lavoratori riportato nel ricorso, in cui, si pattuiva che costoro avrebbero mantenuto la precedente anzianità.
Poichè si riconosce così che i lavoratori avevano diritto al passaggio ed alla conservazione della anzianità pregressa, va escluso, come ritenuto dalla sentenza impugnata, che si tratti di assunzione ex novo.
In punto di diritto è stato affermato (Cass. n. 8800 del 27/06/2001, seguita da numerose altre conformi) che "Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dalla L. n. 223 del 1991, art. 8, commi 2 e 4, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità "ex" artt. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda – come si desume anche dalla "ratio" del comma 4 – bis, citato art. 8 – a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l’impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all’assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento di azienda che, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l’acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi. Nè rileva in senso contrario la L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, il quale – nel disciplinare, con l’esclusione dell’applicabilità dell’art. 2112 cod. civ., la posizione contrattuale dei lavoratori nel passaggio alla nuova impresa in caso di trasferimento di aziende in crisi – ha riguardo ad un aspetto diverso da quello dei benefici contributivi".
II ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro trenta per esborsi e tremila per onorari, con accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *