Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26698

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. A carico di S.V. venivano pronunciati per il medesimo fatto e cioè la violazione dell’art. 483 c.p. in relazione ad una falsa dichiarazione sostitutiva di notorietà finalizzata all’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, due distinti decreti penali, l’uno da parte del GIP del Tribunale di Busto Arsizio e l’altro da parte del GIP del Tribunale di Novara, entrambi opposti dall’imputato, citato a giudizio, per il primo, davanti alla sezione distaccata di Gallarate e per l’altro davanti al Tribunale di Novara.

Quest’ultimo, con ordinanza del 25 ottobre 2012, preso atto della eccezione difensiva di litispendenza e ritenendosi competente a giudicare, ha rimesso gli atti a questo Corte di legittimità ravvisando nella vicenda processuale una ipotesi di conflitto ai sensi degli artt. 28 e 30 c.p.p., dappoichè entrambe le predette autorità giudiziarie si ritengono legittimamente investite del giudizio in ordine alla condotta contestata all’imputato, l’una, il Tribunale di Novara, dappoichè commesso il fatto contestato il 28.2.2007, al momento della presentazione dell’attestazione ritenuta falsa presso l’ufficio del Giudice di pace di Borgomanero, l’altra, il Tribunale di Busto Arsizio, nella sezione distaccata di Gallarate, giacchè qui consumato il reato contestato, il 13.2.2007, presso lo studio legale scelto dal prevenuto per la cura delle sue ragioni.

2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, all’evidenza, in una ipotesi di conflitto positivo di competenza, a norma dell’art. 28 c.p.p., posto che due organi giurisdizionali rivendicano la propria competenza territoriale e giudicare il fatto reato, con stasi insuperabile del processo.

Per regolare il contrasto deve essere considerato che la condotta incriminata è quella di aver fatto attestazioni false in sede di dichiarazione sostitutiva ai fini reddituali prevista dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46, comma 1, lett. o) per l’ammissione al gratuito patrocino a spese dello Stato, condotta punita ai sensi dell’art. 483 c.p.. Il tempo ed il luogo della consumazione di tale reato è pertanto quello indicato dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, comma 3, in forza del quale "le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore….".

Ai fini in discussione, pertanto, deve aversi riguardo al luogo ove il dipendente addetto ha raccolto la sottoscrizione in calce alla dichiarazione sostitutiva, ovvero al momento in cui la dichiarazione viene presentata all’ufficio pubblico al quale essa è destinata. In tale seconda ipotesi infatti la dichiarazione sostitutiva si forma, per espresso disposto legislativo, con la sua presentazione all’ufficio presso il quale deve produrre gli effetti previsti dalla legge unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità, deposito questo che sostituisce la presenza del dipendente addetto all’autenticazione della sottoscrizione e che, proprio per questo, determina locus et tempus commissi delicti. Nel caso di specie la dichiarazione sostitutiva per cui è causa, destinata a provare il limite di legge richiesto come requisito per l’ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, si è formata nel momento in cui la medesima è stata depositata presso l’ufficio giudiziario del Giudice di pace di Borgomanero ove era destinata a produrre i suoi effetti, giacchè non prevista in questa ipotesi la necessità di una autenticazione a cura di funzionario pubblico. Ne consegue che il reato contestato si è consumato in Borgomanero e che giudice competente a conoscere dell’accusa formulata a carico di S. V. è il Tribunale di Novara nella sezione distaccata di Borgomanero, alla quale gli atti vanno, pertanto, rimessi. Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza del Tribunale di Novara, sezione distaccata di Borgomanero, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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