Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14379

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata del 7 luglio 2007 la Corte d’appello di Brescia, accogliendo l’appello proposto da G.L. avverso la sentenza di primo grado, nel contraddittorio con l’Inps e con il Ministero dell’Economia, accertava il diritto della appellante, nei confronti dell’Inps, alla indennità di accompagnamento dal marzo 2004, così modificando la decorrenza della prestazione fissata in primo grado dal primo maggio 2005. La Corte rigettava la eccezione di tardività dell’appello sollevata dal Ministero, in quanto la sentenza di primo grado gli era stata notificata il 4 luglio 2005, mentre il ricorso in appello era stato depositato il 9 febbraio 2006, sul rilievo che la notifica della sentenza non era stata effettuata al procuratore ai fini del decorso del termine breve, ma all’Amministrazione presso il domicilio ai fini della esecuzione. La Corte compensava quindi per metà le spese tra la signora G. le controparti Inps e Ministero dell’Economia, ponendo a carico di questi ultimi la residua metà, nonchè le spese di CTU. Avverso detta sentenza il Ministero ricorre con un motivo.

La signora G. e l’Inps resistono con controricorso.

La ASL e la Regione Lombardia sono rimaste intimate.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo, il Ministero si duole che sia stata esclusa la tardività dell’ appello.

La censura è fondata.

Nella specie la sentenza di primo grado era stata notificata il 4 luglio 2005 ad opera della signora G., presso l’Avvocatura distrettuale di Brescia.

Quest’atto indubbiamente valeva sia come notifica della sentenza R.D. n. 1611 del 1933, ex art. 11, ai fini di far decorrere il termine breve per l’impugnazione, sia ex art. 479 cod. proc. civ. come notifica in forma esecutiva ai fini appunto dell’esecuzione (cfr. SU 12898/2011).

Non rileva la L. n. 448 del 1998 art. 37 comma 6, perchè queste prescrizioni valgono solo contro i provvedimenti di verifica dell’invalidità adottati dal Ministero.

Se dunque la sentenza era stata notificata il 4 luglio 2005 è tardivo l’appello depositato il 9 febbraio 2006.

Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c., u.c. giacchè la causa non poteva essere proseguita in appello nei confronti del Ministero dell’Economia (ferma restando ovviamente nei confronti tra l’Inps e la signora G.).

Nulla per le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio tra la signora G. e il Ministero ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003 non applicabili, ratione temporis. Si compensano le spese ne confronti dell’Inps.

Nulla per le spese degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza invio la sentenza impugnata nei confronti del Ministero dell’Economia. Nulla per le spese del giudizio d’appello e del presente giudizio tra la pensionata ed il Ministero dell’Economia. Compensa le spese nei confronti dell’Inps. Nulla per le spese degli intimati.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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