Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26697

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. G.R.G., assistito dal difensore di fiducia, con atto depositato in cancelleria il 25 ottobre 2012, propone ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, a suo avviso contenuto nella sentenza emessa in data 10 novembre 2011 da questa Corte, sez. 5, sentenza poi depositata il 13 marzo successivo, con la quale è stata rigettata l’impugnazione di legittimità proposta dal ricorrente per l’annullamento della sentenza resa, il 18 novembre 2010, dalla Corte di appello di Campobasso, che lo aveva condannato alla pena di 150,00 Euro di multa perchè giudicato colpevole del reato di cui all’art. 588 c.p., commesso in (OMISSIS), con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante.

1.1 Deduce la difesa ricorrente, in particolare, che il reato delibato con la pronuncia impugnata risulta commesso il 18 maggio 2003, giudicato in prime cure il giorno 11 giugno 2009, in secondo grado il 18.11.2010 e definitivamente in sede di legittimità con la sentenza in scrutinio, resa il 10 novembre 2011 con dispositivo di rigetto del ricorso difensivo dell’imputato.

Argomenta altresì la difesa istante che pur tenendo conto della sospensione per undici mesi e giorni sedici dei termini prescrizionali, il reato contestato al G. si è prescritto il tre novembre 2011, prima cioè della pronuncia di rigetto del ricorso di legittimità, come detto intervenuta il 10 novembre successivo.

Rileva infine il difensore di aver chiesto nelle conclusioni riportate a verbale dell’udienza davanti alla quinta sezione di questa corte la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, conclusione non valutata dalla Corte la quale si è limitata a concludere per il rigetto dappoichè ritenute non fondate le ragioni di impugnazione, di guisa che ricorre nella fattispecie un errore in fatto emendabile ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p..

2. La doglianza è fondata.

2.1 Il nuovo testo dell’art. 625 bis c.p.p. prevede due istituti distinti: uno, il ricorso per la correzione di errore materiale, costituisce un mezzo di emenda del testo grafico; l’altro, il ricorso per correzione di errori di fatto, costituisce viceversa una vera e propria impugnazione (Cass., Sez. Unite, 27/03/2002, n. 16104).

L’errore di fatto appena evocato consiste nell’erronea percezione di un dato di fatto, così come rappresentato (o non rappresentato) negli atti del giudizio di cassazione, dalla quale derivi uno sviamento decisivo della deliberazione assunta (deliberazione che abbia implicato l’irrevocabilità di una sentenza di condanna).

L’errore, che può riguardare sia fatti processuali che circostanze pertinenti alla vicenda sottoposta a giudizio, è rilevante quando sia riconoscibile ictu oculi, senza alcuna necessità di valutazione critica delle risultanze e quando sia riferibile in via esclusiva al giudice di legittimità (dovendo gli errori di fatto dei giudici di merito essere emendati con gli ordinari mezzi di impugnazione). Anche l’omessa trattazione di motivi di ricorso costituisce errore di fatto, ai sensi dell’art. 625 bis c.p.p., a condizione che sia dovuta a una svista (escludendosi dunque i motivi non vagliati perchè assorbiti in altri, o radicalmente incompatibili con l’impianto della sentenza) e che risulti decisiva, nel senso che la deliberazione sul ricorso originario sarebbe stata diversa se il motivo trascurato fosse stato invece valutato (Cass., Sez. Unite, 2002/16104 cit.; e tra le tante: Cass., Sez. 6, 10/03/2003, n. 18216). Insieme alla omessa trattazione dei motivi di ricorso, deve ritenersi che integri altresì errore di fatto ai sensi dell’art. 625-bis c.p.p. anche l’omessa considerazione delle conclusioni difensive là dove le stesse si appalesino decisive ai fini del giudizio di legittimità.

L’errore di fatto rilevante a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. deve infatti possedere il carattere della decisività, nel senso che in sua assenza la pronunzia sarebbe comunque stata diversa da quella adottata (Cass. Sez. 1, 10/02/2010, n. 15422; Cass., Sez. 5, 20/03/2007, n. 20520; Cass. Sez. 4, 08/03/2006, n. 15137; Cass., Sez. 4 Sent., 17/01/2008, n. 6770) non potendosi provvedere in caso contrario – se, cioè, la decisione impugnata non sarebbe stata diversa anche se in assenza dell’errore – ad alcuna decisione favorevole all’istante, dappoichè non incidente sul precedente giudicato. 2.2 Orbene, nel caso di specie, la difesa dell’imputato ricorrente ha chiesto l’applicazione della prescrizione e con essa la declaratoria di estinzione del reato, e la Corte, sez. 5, nulla ha replicato sul punto, limitandosi al rigetto del ricorso mentre, se fondata la tesi difensiva e le conclusioni conseguenti, la pronuncia avrebbe dovuto essere di annullamento senza rinvio perchè, appunto, estinto il reato in giudizio. Va pertanto nella fattispecie delibato se fondata l’eccezione difensiva, dappoichè soltanto in tale ipotesi l’errore in fatto denunciato si appaleserebbe, altresì, decisivo ai fini della decisione.

Ebbene, il reato di cui al processo per cui è causa risulta commesso il 18 maggio 2003 ed ha avuto ad oggetto una condotta punita ai sensi dell’art. 588 c.p., commi 1 e 2 con sentenza di prime cure del giorno 11 giugno 2009.

Ad esso trova pertanto applicazione, ai sensi della disciplina transitoria di cui della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3 e l’art. 157 c.p.p. come modificato dall’art. 6, comma 1 della citata legge, dappoichè pendente in primo grado il processo per cui è causa al momento della entrata in vigore della novella in parola, così come modificata in seguito alla parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma transitoria citata (sent.

23.11.2006, n. 393), norma, l’art. 157 c.p.p., che fissa in sei anni il termine di prescrizione per il reato in parola, prorogabile fino a sette anni e mesi sei ai sensi dell’art. 161 c.p..

Nel caso in esame pertanto il termine prescrizionale detto è maturato il 18 novembre 2010 salvi i periodi di sospensione che sono stati nel corso del processo i seguenti:

– dal 5.10.2005 per giorni sessanta nonostante il mancato provvedimento di sospensione della prescrizione, per rinvio chiesto dal difensore di un coimputato;

– 12.7.2006 al 28.2.2007 per astensione dei penalisti dalle udienza;

– dal 9.4.2008 al 5.11.2008 con sospensione per gg. 60 della prescrizione.

Detti periodi hanno comportato una sospensione di mesi undici e giorni sedici, di guisa che il termine anzidetto del 18 novembre 2010 deve essere postdatato fino al 3 novembre 2011, precedente quello della sentenza di rigetto della quinta sezione.

P.Q.M.

la Corte, revoca la sentenza n. 9618/12 emessa il 10 novembre 2011 dalla 5^ sezione di questa Corte nei confronti di G.R. G. ed annulla senza rinvio nei confronti del predetto la sentenza emessa il 18.11.2010 dalla Corte di appello di Campobasso perchè il reato è estinto per prescrizione. Si comunichi al Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Campobasso.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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