Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 10-08-2012, n. 14378

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Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale di Frosinone la XXX srl impugnava l’accertamento effettuato dall’Inps concernente la illegittimità della operata fiscalizzazione degli oneri sociali; sosteneva la società che la fiscalizzazione era invece dovuta ed insisteva per il riconoscimento della natura industriale dell’attività svolta; nelle more l’Inps notificava due decreti ingiuntivi per le somme di lire 109.638.860 e 181.324.868, avverso i quali la XXX proponeva opposizione. I due giudizi venivano riuniti e, nel contraddittorio con l’Inps, all’esito della CTU, il Giudice adito riteneva la natura industriale della società e revocava le ingiunzioni, condannando la società al pagamento della minor somma di Euro 54.086,47, ritenendo comunque illegittima l’operata fiscalizzazione.
L’appello proposto dall’XXX veniva rigettato dalla Corte d’appello di Roma.
La Corte adita rilevava che la Commissione delle Comunità Europee con decisione del primo marzo 1995 n. 648 aveva autorizzato forme di esonero o riduzione degli oneri sociali solo per alcune regioni del mezzogiorno e lo Stato italiano aveva poi emesso il D.M. 22 giugno 1995, con cui non aveva compreso il Lazio tra le zone beneficiate.
Era quindi infondata la tesi della società ricorrente che pretendeva la fiscalizzazione.
In relazione poi alla avvenuta dichiarazione di illegittimità da parte del Tar Lazio del D.M. 5 agosto 1994, la Corte rilevava che, in ogni caso, con la L. n. 144 del 1999, art. 58, comma 15 era stato previsto il recupero dei contributi non versati dalle aziende della Provincia di Frosinone dal primo luglio 1994 al 30 novembre 1996, dovuti ai sensi del DM 5 agosto 1994 e detta norma era confermativa della esclusione dai beneficio delle aziende della Provincia di Frosinone.
Avverso detta sentenza la XXX srl in liquidazione propone ricorso notificato il 6 novembre 2007, con cinque motivi.
Resiste l’Inps con controricorso.
Motivi della decisione
Va preliminarmente rilevato che è stata depositata in udienza la certificazione della Camera di Commercio di Roma da cui risulta che la XXX srl è stata cancellata dal registro delle imprese in data 4 marzo 2005, e quindi in data successiva all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003 ed anteriore alla notifica del presente ricorso.
Il deposito è rituale, essendosi affermato (Cass. n. 2452 del 05/02/2007) che "Nel giudizio di cassazione, l’onere, imposto dall’art. 372 c.p.c., comma 2, di notificare alle altre parti l’elenco dei documenti relativi all’ammissibilità del ricorso, che siano stati prodotti successivamente al deposito dello stesso, è inteso a garantire il contraddittorio sulla produzione di parte, e deve pertanto ritenersi adempiuto qualora risulti che tale contraddittorio è stato comunque assicurato: è conseguentemente ammissibile la produzione all’udienza di discussione della documentazione comprovante l’avvenuta notifica della sentenza di secondo grado, e quindi la decorrenza del termine breve per l’impugnazione, qualora tale produzione sia avvenuta alla presenza del difensore della controparte, intervenuto alla medesima udienza".
Emersa dunque la prova della estinzione della società ricorrente, va applicato il principio enunciato da varie sentenze di questa Corte di inammissibilità del ricorso Ed infatti (Sez. U, sentenza n. 4060 del 22/02/2010) l’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali.
Sulla base di questo principio è stato affermato (Cass. n. 7676 del 16/05/2012) che "L’estinzione della società a seguito di cancellazione determina, nei processi in corso nei confronti dell’ente, l’applicazione delle regole generali dettate dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ., poichè essa costituisce vicenda equiparabile alla morte della parte persona fisica. Ne consegue che, per difetto assoluto della "giusta parte" processuale, è inammissibile l’impugnazione proposta nei confronti di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese nelle more del processo".
Con sentenza n. 29240/2011 è stato parimente dichiarato inammissibile il ricorso proposto da società già cancellata dal registro delle imprese prima della notifica del ricorso medesimo.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile. Le spese segono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi e quattromila Euro per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 10 agosto 2012

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