Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26696

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. In data 3 ottobre 2012, con decreto inaudita altera parte, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Lecce ha dichiarato inammissibile, perchè intempestivo, il reclamo proposto da B. D. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza reiettivo della sua istanza di concessione della detenzione domiciliare ai sensi della L. n. 199 del 2010, art. 1.

A sostegno della decisione il decreto evidenziava che il rigetto reclamato era stato notificato al difensore il 3 settembre 2012, mentre il reclamo era stato depositato in cancelleria il 19 successivo.

2. Si duole del provvedimento il B. con ricorso per cassazione personalmente redatto, con il quale denuncia violazione di legge dappoichè disapplicata nella determinazione della tempestività del reclamo la disciplina sulla sospensione dei termini processuali, fissata in via generale dal 1 agosto al 15 settembre.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede, aderendo alla tesi difensiva, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio degli atti al giudice a quo.

3. Il ricorso merita accoglimento.

La costante lezione ermeneutica di questa Corte di legittimità è nel senso che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, disciplinata in via generale dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, opera anche nel procedimento di sorveglianza (Cass., Sez. 1, 23/09/2010, n. 36228) e non soltanto in relazione ai termini di comparizione, ma anche a quelli previsti per la decisione (Cass., Sez. 1, 17/02/2010, n. 8846).

Tale principio è stato inoltre applicato in numerose ipotesi specifiche, quali il reclamo avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata in relazione al termine previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, art. 69 bis, comma 3, (Cass., Sez. 1, 15/05/2008, n. 21904) ovvero in ipotesi di istanze per la concessione di misure alternative alla detenzione, con riguardo al termine di trenta giorni entro il quale, in caso di sospensione cautelativa della misura da parte del magistrato di sorveglianza, deve intervenire la decisione del tribunale di sorveglianza (art. 51 dell’Ordinamento Penitenziario) (Cass., Sez. 1, 23/09/2010, n. 36228) e deve pertanto ritenersi operativo anche con riguardo al termine per il reclamo avverso il provvedimento adottato dal Magistrato di sorveglianza ai sensi della L. 26 novembre 1999, art. 1, che, al comma 5, richiama esplicitamente la disciplina del reclamo di cui all’art. 69-bis O.P.. Quella qui applicata è infatti disciplina generale che può essere derogata esclusivamente in ipotesi di espressa previsione contraria (Cass., Sez. 1, 25/3/98, n. 1777, Ronci; Cass., Sez. 1, 15/05/2008, n. 21904).

4. Il decreto in esame merita pertanto di essere cassato senza rinvio, con trasmissione degli atti al giudice territoriale per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte, annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di sorveglianza di Lecce per la decisione sul reclamo.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.

Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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