Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-05-2013) 19-06-2013, n. 26695

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Benevento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 14 settembre 2012, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a due sentenze di condanna per rapina, la prima pronunciata dal Tribunale di Benevento, il 5.7.2010, per condotte consumate il 20.1.2009 ed il 1.4 successivo, la seconda resa dal medesimo tribunale, il giorno 8.7.2010, per altra rapina commessa il 23.9.2009, propone ricorso per cassazione D.G., assistito dal difensore di fiducia, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.
2. Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente la genericità delle argomentazioni sviluppate dal giudicante, il quale ha ignorato i contenuti delle sentenze di condanna, integranti le allegazioni difensive la cui mancanza è stata censurata dal tribunale, ed i dati concreti da esse desumibili ai fini della decisione, quali la identità di reati e di condotte, la vicinanza temporale e topografica dei luoghi di consumazione dei reati.
Con motivi aggiunti depositati il 17 maggio 2013 con l’assistenza di distinto difensore, il ricorrente ha poi sviluppato cinque motivi di impugnazione, con i quali ha ribadito le ragioni già innanzi sintetizzate riferendole sotto più profili alla violazione dell’art. 671 c.p.p., art. 81 c.p. e art. 186 disp. att. c.p.p. ed alla illogicità della motivazione.
3. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
4. Il ricorso è fondato.
4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr., per tutte, Cass., Sez. 2A, 7/19.4.2004, XXX; Sez. 1A, 15.11.2000/31.1.2001, XXX). La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, di guisa che il loro l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.
4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, ritiene la Corte che di essi non abbia fatto il giudice territoriale corretta applicazione.
Del tutto generica si appalesa infatti la motivazione impugnata la quale, dopo aver erroneamente rilevato che è onere dell’istante in executivis ai sensi dell’art. 671 c.p.p. fornire prove a sostegno della domanda, omette persino di indicare le sentenze dedotte per la decisione, i reati sottoposti a delibazione giudiziale, la loro natura, luoghi e tempi di consumazione, limitando il corredo motivazionale alla apodittica osservazione che nella fattispecie non si ravvisano elementi concreti da cui desumere la sussistenza dei requisiti per l’applicazione della disciplina di favore.
Quanto al primo profilo, appare utile richiamare il costante insegnamento di questa Corte di legittimità secondo il quale, ai fini del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, l’onere di allegazione gravante sul condannato deve ritenersi soddisfatto anche con la semplice indicazione o produzione delle sentenze relative ai reati di cui si richiede l’unificazione, senza che egli debba adempiere l’ulteriore onere di specificare le ragioni da cui è desumibile l’esistenza di un medesimo disegno criminoso (Cass., Sez. 1, 30/03/2010, n. 14188; Cass., Sez. 5, 29/04/2011, n. 37337; Cass., Sez. 5, 29/01/2007, n. 9180; Cass., Sez. 1 Sent., 11/10/1996, n. 5153), mentre, quanto al merito della richiesta rigettata, non risultano motivate la ragioni per le quali tre rapine del tutto analoghe per caratteristiche esecutive, commesse nell’arco di otto mesi, due delle quali già ritenute in sede di cognizione ordinaria consumate in continuazione, sfuggano all’invocato riconoscimento.
5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata con rinvio al GIP del Tribunale di Benevento per nuovo esame alla luce dei criteri giurisprudenziali indicati da questa Corte di legittimità al fine di delibare correttamente la fattispecie dedotta in giudizio.
P.Q.M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo esame al GIP del Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2013

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