T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 26-01-2011, n. 147

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe, è impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto al ricorrente, per mancanza di prova del lavoro subordinato, in relazione al quale egli era entrato in Italia con regolare visto d’ingresso.

Come la giurisprudenza ha già avuto modo di osservare, anche in occasione dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero è tenuto a dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.

In tal senso, si è riconosciuto che l’art. 4, 8° comma, L. 28 febbraio 1990, n. 39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario l’onere di dimostrare il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo del permesso di soggiorno, dal momento che "la "ratio" della disposizione in argomento è invero quella di consentire ai soli stranieri, dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio dello Stato"(così Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).

Senonché, nella fattispecie in esame, non può dirsi che l’odierno ricorrente non si trovasse nelle condizioni richieste dalla disposizione anzidetta.

Il sig. G. ha, infatti, prodotto autorizzazione al commercio, certificato di attribuzione di partita IVA, iscrizione alla camera di commercio e dichiarazione dei redditi 2010 per il periodo 2009, dalla quale si evince che lo stesso dispone di una lecita e certa fonte di reddito.

Alla stregua dell’attività lavorativa già svolta e della nuova occupazione, unitamente alla disponibilità della detta fonte di reddito, devono dunque essere condivise le doglianze di parte ricorrente, con le quali si è censurato il diniego impugnato per non aver tenuto conto dei sopraggiunti elementi favorevoli suscettibili di consentire il rilascio del permesso di soggiorno, a tenore dell’art. 5, comma quinto, del d.lgs. n° 286/1998 (conforme, Cons. Stato, VI, n° 1755/2006).

Per le suesposte ragioni, il ricorso dev’essere accolto, con compensazione delle spese del giudizio, stante la natura della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Nicolò Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere

Francesca Aprile, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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