Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14465

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza del 3.02.2005 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri accoglieva il ricorso proposto da M.P. inteso ad ottenere dichiarazione di illegittimità, nullità od inefficacia del licenziamento intimatogli dalla XX S.p.A.. con lettera del 27.12.2001.
Proposto appello da parte della società datrice di lavoro, la Corte di Appello di Roma con sentenza n. 5098 del 2008 ha confermato la decisione di primo grado.
Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione il M. con un solo motivo.
La XX S.p.A., resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale.
2. Va disposta la riunione dei ricorsi ex art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
In via preliminare va osservato che è stato depositato verbale di conciliazione in data 23.01.2012 dinanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, con il quale le parti sono addivenute ad una definitiva composizione della controversia in questione.
In questa situazione ricorrono i presupposti per dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti.
Ricorrono giusti motivi, in relazione all’intercorsa conciliazione, per dichiarare compensate le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *