Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 13-08-2012, n. 14463

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Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 9 maggio 2007, la Corte d’Appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame svolto da A.C. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta per l’accertamento del diritto all’indennità di accompagnamento, dichiarava il diritto del predetto A. al beneficio richiesto, con decorrenza dal 27/10/1999, con condanna dell’XX al pagamento dei relativi ratei.
2. La Corte territoriale, condivideva le conclusioni del consulente tecnico officiato in grado di appello solo quanto al raggiungimento della soglia inabilitante e non in ordine alla dichiarata decorrenza, che fissava, invece, al 27/10/1999.
3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, A. C. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un articolato motivo. L’XX ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
4. Con un articolato motivo di ricorso, il ricorrente si duole della carente motivazione della sentenza impugnata per non aver la Corte territoriale fissato la decorrenza del beneficio al momento dell’ictus, omettendo di considerare che l’impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza risultava documentata proprio con il predetto evento ictale, e travisando fatti e atti di causa giacchè il momento documentato e certo era proprio quello del predetto evento.
5. Osserva il Collegio che l’illustrazione del motivo, svolta confusamente sul filo del vizio di motivazione e della violazione generica della legge, peraltro per tale ultimo profilo contro il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 4 che sanziona con l’inammissibilità la mancata "indicazione delle norme violate", non si conforma alla regola dell’autosufficienza del ricorso per cassazione atteso che la censura non involge i motivi di fatto in base ai quali la decorrenza indicata dalla Corte territoriale doveva ritenersi difforme dalle emergenze istruttorie acquisite al giudizio ed erronea.
6. Inoltre il documento sul quale si fonda il motivo non risulta prodotto, nè risulta indicato ove sarebbe stato allegato nelle fasi di merito.
7. Invero, secondo la giurisprudenza, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, oltre a richiedere la "specifica" indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento, pur individuato in ricorso, risulti prodotto; tale specifica indicazione, quando riguardi un documento prodotto in giudizio, postula che si individui dove sia stato prodotto nelle fasi di merito e, in ragione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, anche che esso sia prodotto in sede di legittimità (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 28547/2008; Cass., n. 20535/2009).
8. La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte ha ulteriormente ritenuto che la previsione di cui al ricordato art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve ritenersi soddisfatta, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi (cfr., Cass., SU, n. 22726/2011).
9. Il ricorrente non ha adempiuto a tali oneri, poichè ha bensì depositato il proprio fascicolo, senza tuttavia fornire nel ricorso la specifica indicazione dei dati necessari al reperimento del documento su cui si fonda il motivo di doglianza.
10. In conclusione il ricorso va rigettato.
11. Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, conv.
in L. 24 novembre 2003, n. 326, nella specie inapplicabile ratione temporis, infatti le limitazioni di reddito per la gratuità del giudizio introdotte da tale ultima norma non sono applicabili ai processi il cui ricorso introduttivo del giudizio sia stato depositato, come nella specie, anteriormente al 2 ottobre 2003 (ex multis, Cass. 4165/2004; S.U. 3814/2005).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; nulla spese.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 13 agosto 2012

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